Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 201/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Calabria sul riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità, eliminando in particolare il riferimento a quest’ultima.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva approvato una legge per riconoscere la rilevanza sociale della fibromialgia e dell’elettrosensibilità, istituendo appositi registri regionali. Si tratta di condizioni dal forte impatto sulla vita delle persone, ma con un diverso grado di riconoscimento scientifico e normativo: la fibromialgia è ampiamente studiata, mentre l’elettrosensibilità non gode dello stesso inquadramento. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge, contestando sia il riferimento all’elettrosensibilità sia profili di competenza e di formulazione tecnica. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità delle scelte regionali. Il tema riguarda le politiche sanitarie e sociali a livello regionale: stabilire quando e come una Regione può riconoscere una patologia e istituire registri serve a evitare interventi che, pur ben intenzionati, eccedano le competenze regionali o introducano definizioni prive di adeguato fondamento.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, 3 e 7 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 (riconoscimento della fibromialgia e dell’elettrosensibilità), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117 e 118 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della legge: in particolare ha colpito il riferimento all'”elettrosensibilità” e ha corretto alcune formulazioni (sostituendo l’espressione “alle patologie” con “alla patologia” e “delle malattie” con “della malattia”). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le altre questioni. Resta dunque il riconoscimento della fibromialgia, ma non quello dell’elettrosensibilità.
Il principio
Una Regione può intervenire a tutela di condizioni di salute con rilevanza sociale, ma deve rispettare i limiti delle proprie competenze e ancorare le proprie scelte a presupposti adeguati: non può riconoscere come patologie condizioni prive del necessario inquadramento.
Domande e risposte
La fibromialgia resta riconosciuta dalla legge calabrese?
Sì. La Corte ha mantenuto il riconoscimento della fibromialgia: è caduto solo il riferimento all’elettrosensibilità e sono state corrette alcune formulazioni del testo.
Perché è caduto il riferimento all’elettrosensibilità?
Perché tale condizione non aveva l’inquadramento necessario per essere riconosciuta nei termini previsti dalla legge regionale: la Corte ha ritenuto illegittima quella parte.
Cosa significano le correzioni di parole nel testo?
La Corte ha sostituito espressioni al plurale con il singolare per allineare il testo alla decisione, una volta venuto meno il riferimento all’elettrosensibilità: il riconoscimento riguarda ora una sola patologia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro centrale.
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio e copertura delle spese.
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili e solidarietà sociale.
- Art. 118 della Costituzione – funzioni amministrative, tra i parametri evocati.
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Vedi anche
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