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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 190/2024 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come non fondate, le censure sulla disciplina del transito ad altri ruoli del personale di polizia divenuto non idoneo ai servizi.

Di cosa si tratta

Il personale delle forze di polizia che, per ragioni di salute o di altro tipo, diventa non idoneo a svolgere i servizi operativi non viene necessariamente allontanato: la legge prevede meccanismi di transito ad altri ruoli dell’amministrazione, così da valorizzarne comunque le capacità. La disciplina di riferimento risale a un decreto del 1982 (d.P.R. n. 339 del 1982). Il Consiglio di Stato, decidendo una controversia tra un dipendente e il Ministero dell’interno, ha dubitato che questa disciplina fosse compatibile con la Costituzione, sollevando profili legati al diritto al lavoro, alla parità di trattamento e all’accesso ai pubblici uffici. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare la fondatezza dei dubbi. Il tema riguarda i lavoratori delle forze di polizia e, più ampiamente, la tutela di chi perde l’idoneità a una mansione: garantire percorsi di ricollocazione è un modo per conciliare le esigenze dell’amministrazione con la protezione del lavoratore.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 (passaggio del personale non idoneo ai servizi di polizia ad altri ruoli), sollevato dal Consiglio di Stato, seconda sezione, in riferimento a vari parametri, tra cui gli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 Cost., e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost. La disciplina del transito ad altri ruoli del personale non idoneo non vìola i principi costituzionali invocati.

Il principio

La disciplina del transito ad altri ruoli del personale di polizia divenuto non idoneo ai servizi rientra nelle scelte organizzative rimesse al legislatore: è compatibile con la Costituzione se non risulta irragionevole e se tutela comunque la posizione del lavoratore.

Domande e risposte

Cosa succede a un poliziotto che diventa non idoneo ai servizi?

Può transitare ad altri ruoli dell’amministrazione, secondo i meccanismi previsti dalla legge: non perde automaticamente il lavoro, ma viene ricollocato in mansioni compatibili.

La Corte ha cambiato queste regole?

No. Ha confermato la disciplina vigente, respingendo o dichiarando inammissibili tutte le censure: il sistema di transito ad altri ruoli resta quello previsto dal decreto del 1982.

Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perché, per come erano formulate, non consentivano alla Corte di entrare nel merito; per gli altri parametri la Corte ha invece valutato la questione e l’ha ritenuta non fondata.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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