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Con la sentenza n. 111/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la disciplina del contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico introdotto per fronteggiare la crisi seguita alla guerra in Ucraina, nella parte relativa alla base di calcolo.
Di cosa si tratta
Per contrastare gli extra-profitti del settore energetico nella fase di rincaro dei prezzi seguita alla crisi ucraina, il legislatore aveva introdotto nel 2022 un contributo straordinario a carico delle imprese che producono, importano o vendono energia. La misura, di natura solidaristica, mirava a redistribuire una parte dei maggiori guadagni realizzati grazie all’aumento dei prezzi. Il meccanismo di calcolo, pero’, si basava sul saldo tra operazioni attive e passive ai fini IVA in determinati periodi, un criterio che molte imprese hanno contestato perche’ rischiava di colpire grandezze non corrispondenti a un reale incremento di ricchezza. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con piu’ ordinanze, ha sollevato la questione, dubitando della ragionevolezza e della coerenza del prelievo con il principio di capacita’ contributiva. In gioco c’era la legittimita’ di un tributo straordinario imposto in via d’urgenza e la corretta individuazione della ricchezza da tassare: un contributo solidaristico deve colpire un effettivo extra-profitto, non un dato contabile distorto.
La questione di legittimita’ costituzionale
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha impugnato l’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione, contestando in particolare il criterio di determinazione della base di calcolo del contributo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, nella parte relativa alle modalita’ di calcolo del saldo posto a base del contributo. Il criterio, fondato sul totale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, non assicurava la coerenza del prelievo con un effettivo indice di capacita’ contributiva.
Il principio
Un contributo straordinario di solidarieta’ deve colpire una manifestazione effettiva di ricchezza: un criterio di calcolo che assume grandezze non corrispondenti a un reale extra-profitto viola il principio di capacita’ contributiva.
Domande e risposte
Il contributo sugli extra-profitti energetici e’ stato annullato del tutto?
No. E’ stata dichiarata illegittima la parte relativa al criterio di calcolo della base imponibile, ritenuto incoerente con la capacita’ contributiva.
Cos’e’ la capacita’ contributiva?
E’ il principio per cui ciascuno concorre alle spese pubbliche in ragione della propria effettiva ricchezza: un tributo deve colpire un reale indice di capacita’ economica.
Perche’ il criterio IVA e’ stato contestato?
Perche’ basava il prelievo sul saldo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, una grandezza che poteva non riflettere un effettivo extra-profitto dell’impresa.
Cosa accade alle imprese che hanno pagato?
La pronuncia incide sui rapporti non definitivi e sui giudizi pendenti; le posizioni vanno valutate dai giudici tributari alla luce della declaratoria di illegittimita’.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.
- Art. 41 della Costituzione — liberta’ di iniziativa economica.
- Art. 53 della Costituzione — capacita’ contributiva, cardine della decisione.
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Vedi anche
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