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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 198 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattamento dei docenti e ricercatori della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze sollevate dalla Corte dei conti.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha soppresso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, ente di formazione, e ha trasferito il suo personale, tra cui docenti ordinari e ricercatori dei “ruoli a esaurimento”, alla Scuola nazionale dell’amministrazione. La norma censurata disciplinava il regime giuridico ed economico di questi docenti e ricercatori dopo il trasferimento. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in una controversia tra un interessato e l’INPS, ha dubitato che quella disciplina fosse costituzionalmente legittima, ritenendo che incidesse in modo irragionevole sui diritti del personale, sulla retribuzione e sulla tutela previdenziale. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando i principi di solidarietà, di uguaglianza, di retribuzione proporzionata e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014 (conv. nella legge n. 114 del 2014), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Una pronuncia di inammissibilità non entra nel merito della legittimità della norma: la Corte ha rilevato un ostacolo processuale che le impediva di decidere se la disposizione fosse o meno conforme alla Costituzione, lasciando quindi impregiudicata la valutazione di fondatezza.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere proposta in modo che la Corte possa esaminarla nel merito: quando difettano i presupposti processuali, la pronuncia si arresta all’inammissibilità, senza decidere se la norma sia costituzionale.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra “inammissibile” e “non fondata”?

“Inammissibile” significa che la Corte non esamina il merito per un difetto processuale; “non fondata” significa che lo esamina e conclude che la norma non viola la Costituzione. Sono esiti diversi.

La norma sul personale della Scuola resta in vigore?

Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la disposizione continua ad applicarsi: la decisione non incide sulla sua validità.

La questione può essere riproposta?

In linea generale una questione dichiarata inammissibile per ragioni processuali può essere riproposta da un giudice in un’altra controversia, se i presupposti vengono correttamente prospettati.

Quali interessi erano in gioco?

Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei docenti e ricercatori trasferiti dalla soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla Scuola nazionale dell’amministrazione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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