Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 15/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare la norma che esclude la responsabilità del committente per i danni da rischi specifici nelle imprese appaltatrici.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo in materia di sicurezza sul lavoro. La norma oggetto del quesito esclude la responsabilità solidale del committente per i danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. I promotori chiedevano di abrogare proprio questa esclusione, così da estendere la tutela dei lavoratori negli appalti. La Corte costituzionale, in questi casi, non valuta se la modifica sia opportuna, ma soltanto se il quesito rispetti i limiti che la Costituzione e la sua giurisprudenza pongono ai referendum abrogativi: chiarezza, omogeneità e materie ammesse. La vicenda si inserisce nella tornata referendaria 2025 in materia di lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella parte che esclude la responsabilità del committente per i rischi specifici delle imprese appaltatrici. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione, che disciplina il referendum abrogativo e i suoi limiti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito è stato ritenuto conforme ai requisiti di chiarezza e omogeneità e non rientrante tra le materie sottratte al referendum, sicché può essere sottoposto al corpo elettorale.
Il principio
Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è chiaro, omogeneo e non riguarda materie escluse dall’art. 75 della Costituzione; in tali casi la Corte ne dichiara l’ammissibilità, rimettendo la scelta agli elettori.
Domande e risposte
Cosa decide la Corte nel giudizio di ammissibilità del referendum?
Verifica solo se il quesito rispetta i limiti costituzionali (chiarezza, omogeneità, materie ammesse), non se l’abrogazione sia opportuna.
Cosa propone questo referendum?
L’abrogazione della norma che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti dai rischi specifici delle imprese appaltatrici.
L’ammissibilità significa che la norma è abrogata?
No: significa solo che il quesito può essere votato; l’abrogazione dipenderà dall’esito del voto popolare.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo e relativi limiti, parametro del giudizio di ammissibilità
Vedi anche
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro in tutte le sue forme
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.