Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 16/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva, per i periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le ore di lavoro successive alla prima.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria. Il loro onorario è calcolato anche «a vacazioni», cioè per unità di tempo. La norma contestata prevedeva che, per le vacazioni successive alla prima, l’onorario fosse inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Il Tribunale di Firenze, chiamato a liquidare un compenso, ha sollevato il dubbio di legittimità: ridurre il compenso per le ore successive, a parità di lavoro svolto, appariva irragionevole e in contrasto con la giusta retribuzione del professionista. La pronuncia tocca la dignità del lavoro di chi collabora con la giustizia e la coerenza dei criteri con cui lo Stato remunera questi incarichi.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 e l’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sui compensi dei periti. Il Tribunale di Firenze lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa al d.P.R. n. 115 del 2002.

Il principio

È irragionevole prevedere, per il compenso dei periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le unità di tempo successive alla prima: a parità di attività svolta, la remunerazione non può essere arbitrariamente decrescente.

Domande e risposte

Cosa sono le «vacazioni» nel compenso dei periti?

Sono le unità di tempo (di norma due ore) con cui si calcola l’onorario dei periti e consulenti che lavorano su incarico del giudice.

Cosa ha stabilito la Corte?

Che non si può pagare meno le vacazioni successive alla prima: a parità di lavoro, l’onorario non può decrescere in modo irragionevole.

Chi beneficia di questa decisione?

I periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.