Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2386 c.c. – Sostituzione degli amministratori (abrogato)

    Art. 2386 c.c. – Sostituzione degli amministratori

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

    Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

    Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

    Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

    Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

    Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

  • Art. 2221 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2221 c.c.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Fonte: Normattiva.

  • Art. 2140 c.c. – Comunioni tacite familiari (abrogato)

    Art. 2140 c.c. – Comunioni tacite familiari

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 2097 c.c. – Durata del contratto di lavoro (abrogato)

    Art. 2097 c.c. – Durata del contratto di lavoro

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 aprile 1962, n. 230. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

    In quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

    Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

    Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell’art. 2118

  • Art. 2088 c.c.: Responsabilità dell’imprenditore

    Art. 2088 c.c. – Responsabilità dell’imprenditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.

    Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.

    Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.

  • Art. 2076 c.c.: Contratto collettivo annullabile

    Art. 2076 c.c. – Contratto collettivo annullabile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

    La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

    La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

    Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.

    Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.

  • Art. 2075 c.c.: Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento

    Art. 2075 c.c. – Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione.

    Questa ha però facoltà di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.

    Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.

    Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.

  • Art. 2073 c.c.: Denunzia

    Art. 2073 c.c. – Denunzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

    Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’ art.

    412 del codice di procedura civile , può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

    Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.

    Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.

  • CCNL Panificazione: orario di lavoro, lavoro notturno e straordinario

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Nel CCNL Panificazione l’orario normale è di 8 ore al giorno e 40 settimanali su 5 o 6 giorni (art. 29). Lo straordinario, oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali, è pagato +30% entro 270 ore annue (art. 33); le ore tra le 21 e le 4 +50% (art. 34 bis); i festivi +20%, la domenica +75% per il pane e +30% per gli altri prodotti (art. 35). Le maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; dal 6 luglio 2026 ha aderito anche F.I.P.P.A.-Federpanificatori
    Ultimo rinnovo
    Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
    Platea
    circa 80.000 addetti

    Maggiorazioni del CCNL Panificazione: notturno, straordinario, domenica

    Maggiorazioni sulla retribuzione normale (CCNL 26 febbraio 2025)
    Prestazione Maggiorazione Articolo
    Lavoro straordinario (oltre 8 ore giornaliere o 40 settimanali) 30% art. 33
    Lavoro tra le ore 21 e le 4 50% art. 34 bis
    Festività nazionali e infrasettimanali lavorate 20% art. 35
    Domenica: produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane 75%, anche con riposo compensativo art. 35
    Domenica: produzione e vendita di prodotti diversi dal pane 30% art. 35
    Ore oltre l’orario in regime di flessibilità 10% artigiani (30% se di domenica), 20% industriali artt. 31 e 31 bis

    La maggiorazione domenicale del 75% non si cumula con altre; le altre maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36). Fonte: testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025.

    Orario ordinario e distribuzione settimanale

    Il CCNL fissa l’orario normale in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni (art. 29). La durata media, straordinario compreso, non può superare 48 ore ogni sette giorni, calcolata su un periodo di 4 mesi, e nessuna singola settimana può superare 54 ore. Tutti i lavoratori maturano inoltre 28 ore annue di permessi retribuiti, da godere in gruppi di 8 ore o frazioni.

    Con la flessibilità l’orario può salire fino a 48 ore settimanali, entro 112 ore annue nei panifici artigiani e 96 negli industriali, recuperate con pari riduzioni nei periodi di minore attività; la retribuzione resta quella dell’orario contrattuale, si aggiungono 9 ore di permesso l’anno e una maggiorazione sulle ore oltre l’orario (artt. 31 e 31 bis). Per i lavoratori notturni il limite medio di 8 ore nelle 24 si calcola su 3 mesi (art. 34).

    Lavoro notturno strutturale: la specificita' del settore

    Nella panificazione il lavoro notturno è strutturale: l’impasto e la cottura si concentrano nelle ore che precedono l’apertura. Il CCNL definisce periodo notturno quello dalle 22 alle 5, ma paga con la maggiorazione del 50% tutto il lavoro svolto tra le 21 e le 4 (artt. 34 e 34 bis). Al lavoratore notturno spettano anche 8 ore annue di permessi retribuiti in più.

    È lavoratore notturno chi svolge in via non eccezionale almeno tre ore del suo orario normale nel periodo notturno, oppure almeno tre ore per almeno 80 giornate l’anno (art. 34). Se diventa inidoneo per cause legate al notturno, certificate, il datore cerca di adibirlo a mansioni diurne; nelle imprese fino a 5 dipendenti, se non è possibile, interviene la Commissione paritetica territoriale. La lavoratrice madre può ottenere, d’intesa con il datore, 6 mesi in più di esenzione dal notturno dal terzo anno di vita del figlio.

    Straordinario: limiti e compensazione

    È straordinario il lavoro oltre le 40 ore settimanali e/o le 8 giornaliere; in regime di flessibilità conta dalla prima ora oltre l’orario comunicato. Il limite è di 270 ore annue, aumentabile con accordo di secondo livello, e lo straordinario va autorizzato dal datore. È pagato con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale (art. 33).

    Il limite di 48 ore medie settimanali, straordinario compreso, si calcola su 4 mesi; la contrattazione di secondo livello può modificare il periodo di riferimento per ragioni obiettive (art. 29).

    Casi pratici

    Tizio – Turno dalle 2 alle 10
    Tizio lavora stabilmente dalle 2 alle 10. Le ore dalle 2 alle 4 sono pagate con la maggiorazione del 50% (art. 34 bis); avendo tre ore del suo orario nel periodo notturno 22-5 (dalle 2 alle 5) è lavoratore notturno e matura 8 ore annue di permessi retribuiti in più.
    Caia – Domenica al banco del pane
    Caia vende pane la domenica: le spetta la maggiorazione del 75%, anche se gode del riposo compensativo in un altro giorno, e non si cumula con altre maggiorazioni. Se il negozio vendesse solo prodotti diversi dal pane, la maggiorazione sarebbe del 30% (art. 35).
    Sempronio – Inidoneità al lavoro notturno
    Sempronio, lavoratore notturno da anni, presenta un certificato medico che lega la sua inidoneità al lavoro notturno. Il datore si adopera per assegnarlo a mansioni diurne; se il panificio ha al massimo 5 dipendenti e non ci sono ruoli diurni, lo comunica alla Commissione paritetica territoriale, che entro tre mesi cerca una ricollocazione anche presso altre aziende del settore (art. 34).

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Panificazione?
    8 ore al giorno e 40 settimanali, su 5 o 6 giorni (art. 29). Con la flessibilità si può arrivare a 48 ore settimanali, entro 112 ore annue negli artigiani e 96 negli industriali, recuperate con riduzioni.
    Cosa si intende per lavoratore notturno nel CCNL Panificazione?
    Chi svolge almeno tre ore del suo orario normale tra le 22 e le 5 in via non eccezionale, o per almeno 80 giornate l’anno (art. 34). Ha diritto a 8 ore annue di permessi retribuiti in più; le ore tra le 21 e le 4 sono pagate +50%.
    La maggiorazione notturna e quella domenicale si cumulano?
    La maggiorazione domenicale del 75% per il pane non si cumula con nessun’altra. Le altre maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36).
    Quante ore di straordinario si possono fare all'anno?
    270 ore annue, aumentabili con accordo di secondo livello per comprovate esigenze (art. 33). La media di 48 ore settimanali, straordinario compreso, si calcola su 4 mesi.
    Quanto si paga lo straordinario nella panificazione?
    Con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale (art. 33). Le ore aggiuntive in regime di flessibilità, che vengono recuperate con riduzioni di orario, hanno invece una maggiorazione del 10% negli artigiani (30% se di domenica) e del 20% negli industriali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1837 c.c. – Libretti in favore di minori (abrogato)

    Art. 1837 c.c. – Libretti in favore di minori

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il minore che ha compiuto diciotto anni può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salva l’opposizione del suo legale rappresentante.

    Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali

  • Art. 966 c.c. – Prelazione a favore del concedente (abrogato)

    Art. 966 c.c. – Prelazione a favore del concedente

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1138. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    In caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, il concedente è preferito a parità di condizioni.

    L’enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

    In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall’acquirente e da ogni successivo avente causa.

    Se i concedenti sono più e la prelazione non è esercitata da tutti congiuntamente, essa può esercitarsi per la totalità anche da uno solo, il quale subentra all’enfiteuta di fronte agli altri concedenti

  • Art. 962 c.c. – Revisione del canone (abrogato)

    Art. 962 c.c. – Revisione del canone

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 22 luglio 1966, n. 607. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell’enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo.

    Tale valore si determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall’enfiteuta o di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

    La revisione non è ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.