Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 117/2024 – Conflitto tra Senato e magistratura sul caso Siri

    Con la sentenza n. 117/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato negare l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri alcune intercettazioni richieste dalla magistratura, annullando la relativa deliberazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari da indebite ingerenze: per utilizzare in un processo le intercettazioni che li riguardano, l’autorita’ giudiziaria deve chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa garanzia, pero’, non e’ assoluta: serve a tutelare la libera funzione parlamentare, non a creare un’immunita’ sostanziale. Nel caso del senatore Armando Siri, il Giudice dell’udienza preliminare di Roma aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a utilizzare alcune comunicazioni intercettate. Il Senato l’aveva negata. Il giudice ha allora sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che il diniego fosse arbitrario perche’ le intercettazioni non riguardavano l’esercizio delle funzioni parlamentari. In gioco c’era il confine tra la prerogativa del Parlamento di proteggere i propri membri e il dovere della magistratura di accertare i fatti: fin dove puo’ spingersi una Camera nel negare l’uso di prove gia’ acquisite.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato del 9 marzo 2022, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Siri le intercettazioni, richiesta ai sensi della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell’art. 68 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato negare quell’autorizzazione e ha annullato, per le parti rilevanti, la deliberazione del 9 marzo 2022. Il diniego del Senato non era giustificato, poiche’ le comunicazioni intercettate non attenevano all’esercizio delle funzioni parlamentari tutelate dall’art. 68 Cost.

    Il principio

    La garanzia dell’art. 68 della Costituzione sulle intercettazioni dei parlamentari tutela la funzione, non la persona: la Camera non puo’ negare l’autorizzazione quando le comunicazioni non riguardano l’esercizio delle funzioni parlamentari, altrimenti invade le attribuzioni della magistratura.

    Domande e risposte

    Cosa decide concretamente questa sentenza?

    Stabilisce che il Senato non poteva negare l’uso delle intercettazioni nei confronti del senatore Siri e annulla la delibera di diniego, consentendo al processo di valutarle.

    Cos’e’ un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    E’ il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti su chi tra i poteri dello Stato (qui Parlamento e magistratura) sia titolare di una determinata attribuzione.

    I parlamentari godono di immunita’ sulle intercettazioni?

    Hanno una garanzia procedurale: l’uso delle intercettazioni richiede autorizzazione della Camera, ma solo a tutela della funzione, non come scudo generale.

    Quando la Camera puo’ negare l’autorizzazione?

    Quando le comunicazioni attengono all’esercizio delle funzioni parlamentari; non quando, come nel caso, riguardano fatti estranei a tali funzioni.

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  • Corte cost. n. 118/2024 – Estinzione del processo costituzionale per rinuncia

    Con l’ordinanza n. 118/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo cosi’ il giudizio senza una pronuncia sul merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul merito della legge contestata. Esistono cause di chiusura anticipata, come l’estinzione del processo, che si verifica tipicamente quando viene meno l’interesse a proseguire: ad esempio perche’ la parte ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta, oppure perche’ nel frattempo la norma contestata e’ stata modificata o abrogata componendo la controversia. In questi casi la Corte non valuta se la norma sia o meno costituzionale, ma si limita a prendere atto che il giudizio non puo’ proseguire e lo dichiara estinto. E’ un esito procedurale, frequente soprattutto nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni, in cui spesso le parti raggiungono un’intesa o il legislatore interviene a modificare la disposizione, facendo cadere la ragione del contendere. La pronuncia, pur non entrando nel merito, chiude formalmente il procedimento.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il giudizio era stato promosso con il ricorso indicato in epigrafe. Nel corso del procedimento sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione, conducendo la Corte a definire la causa con una pronuncia di rito anziche’ di merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi e’ stata quindi alcuna valutazione sulla legittimita’ costituzionale della norma: il giudizio si e’ chiuso per il venir meno dell’interesse alla decisione, con una pronuncia esclusivamente processuale.

    Il principio

    Quando viene meno l’interesse a proseguire il giudizio costituzionale, ad esempio per rinuncia accettata o per modifica della norma, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire processo estinto?

    Significa che il giudizio si chiude senza decisione sul merito, perche’ sono venute meno le condizioni per proseguirlo.

    La norma contestata e’ quindi legittima?

    La Corte non si e’ pronunciata sulla sua legittimita’: l’estinzione e’ un esito procedurale, non un giudizio sul contenuto della legge.

    Quando si verifica l’estinzione?

    Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, oppure quando la norma e’ modificata o abrogata e viene meno la materia del contendere.

    La questione puo’ tornare davanti alla Corte?

    Si’, se in futuro si ripresentano i presupposti: l’estinzione non equivale a una decisione definitiva sul merito.

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  • Corte cost. n. 119/2024 – Recupero dei sottotetti e dei locali interrati in Piemonte

    Con la sentenza n. 119/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Piemonte sulla semplificazione urbanistica ed edilizia, in particolare quelle sul recupero di edifici e di vani interrati o seminterrati che sconfinavano nelle competenze statali e nella tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte ha approvato norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia, intervenendo tra l’altro sul riuso del patrimonio edilizio esistente e sul recupero a fini abitativi di vani e locali interrati o seminterrati, anche in deroga ai limiti degli strumenti urbanistici comunali. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato diverse di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale. Il nodo e’ il rapporto tra la competenza regionale in materia di governo del territorio e i limiti posti dalle competenze statali, in particolare la tutela del paesaggio e i principi fondamentali dell’edilizia. Consentire ampi recuperi in deroga agli strumenti urbanistici e alle prescrizioni del piano paesaggistico rischia infatti di compromettere interessi che la Costituzione affida allo Stato. La Corte era chiamata a tracciare il confine tra la legittima semplificazione regionale e l’invasione di ambiti riservati allo Stato, a cominciare dalla tutela del paesaggio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato piu’ disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, tra cui gli artt. 5 e 19, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione, in particolare per la tutela del paesaggio e il rispetto dei principi statali in materia edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di alcune delle disposizioni impugnate, tra cui l’art. 5 nella parte in cui estendeva determinate discipline di favore al recupero edilizio, e ha esaminato le previsioni sul recupero dei vani interrati e seminterrati in deroga agli strumenti urbanistici. Le norme che sconfinavano nelle competenze statali e nella tutela del paesaggio sono state ritenute illegittime.

    Il principio

    La semplificazione urbanistica regionale non puo’ spingersi fino a derogare ai principi fondamentali statali in materia edilizia e alla tutela del paesaggio: il recupero di edifici e di vani interrati o seminterrati deve rispettare i limiti degli strumenti urbanistici e del piano paesaggistico.

    Domande e risposte

    Il recupero dei sottotetti e degli interrati e’ vietato in Piemonte?

    Non in assoluto: sono state dichiarate illegittime le norme che lo consentivano in deroga ai limiti urbanistici e paesaggistici, non ogni forma di recupero conforme alle regole.

    Perche’ conta l’art. 9 della Costituzione?

    Perche’ affida alla Repubblica la tutela del paesaggio: una disciplina regionale che la comprime invade un interesse di rilievo costituzionale.

    Le Regioni non possono semplificare l’edilizia?

    Possono, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali e della tutela del paesaggio; non possono autorizzare deroghe generalizzate a quei vincoli.

    Cosa devono fare ora i Comuni piemontesi?

    Applicare la disciplina edilizia depurata dalle norme dichiarate illegittime, nel rispetto degli strumenti urbanistici e del piano paesaggistico.

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  • Corte cost. n. 120/2024 – Controlli contabili della Corte dei conti in Regione Siciliana

    Con la sentenza n. 120/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime una norma di attuazione dello statuto siciliano e una legge regionale che incidevano sull’assetto dei controlli contabili della Corte dei conti nella Regione Siciliana.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti esercita funzioni fondamentali di controllo sulla finanza pubblica, anche in sede di parificazione dei rendiconti regionali, cioe’ la verifica di regolarita’ dei conti. In Sicilia, Regione a statuto speciale, l’assetto di questi controlli e’ definito da norme di attuazione dello statuto. La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, durante il giudizio di parificazione del rendiconto 2021, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune disposizioni che, intervenendo sull’organizzazione e sui poteri di controllo, rischiavano di alterare le garanzie di indipendenza e di effettivita’ della funzione di controllo contabile. In gioco c’era un principio cruciale: i controlli della Corte dei conti devono restare effettivi e indipendenti anche nelle autonomie speciali, a tutela dell’equilibrio di bilancio e del buon andamento dell’amministrazione. La Corte era chiamata a verificare se le norme regionali e di attuazione comprimessero indebitamente tali garanzie.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, ha impugnato l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 (norme di attuazione dello statuto siciliano), nella versione modificata dal d.lgs. n. 8 del 2021, e l’art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2021, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale sia dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione applicabile, sia dell’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021. Le disposizioni incidevano in modo non consentito sull’assetto e sull’effettivita’ dei controlli contabili affidati alla Corte dei conti.

    Il principio

    Le garanzie di effettivita’ e indipendenza dei controlli contabili della Corte dei conti valgono anche nelle Regioni a statuto speciale: ne’ le norme di attuazione ne’ le leggi regionali possono comprimerle in modo da pregiudicare la tutela dell’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cos’e’ il giudizio di parificazione?

    E’ il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarita’ del rendiconto generale di un’amministrazione, certificando la corrispondenza tra previsioni e risultati di bilancio.

    Perche’ i controlli contabili sono cosi’ importanti?

    Perche’ presidiano l’equilibrio di bilancio e il buon uso delle risorse pubbliche, tutelando l’art. 81 e l’art. 97 della Costituzione.

    La Sicilia perde autonomia con questa sentenza?

    No: conserva la sua autonomia speciale, ma non puo’ modulare i controlli in modo da indebolire le garanzie costituzionali della Corte dei conti.

    Chi ha sollevato la questione?

    La stessa Corte dei conti, in funzione di giudice nel corso del giudizio di parificazione, riconosciuta legittimata a rimettere questioni alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 121/2024 – Patrocinio a spese dello Stato nella liquidazione controllata

    Con la sentenza n. 121/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme sulle spese di giustizia nella parte in cui non prevedevano il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese nella procedura di liquidazione controllata.

    Di cosa si tratta

    La liquidazione controllata e’ la procedura, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con cui il patrimonio di un debitore in difficolta’ viene liquidato a favore dei creditori. In alcune fasi il giudice delegato puo’ autorizzare la procedura a costituirsi in giudizio, ma puo’ mancare l’attivo per pagare le relative spese legali. Il Testo unico sulle spese di giustizia non prevedeva pero’ espressamente, per questa procedura, due strumenti tipici a tutela di chi non ha risorse: il patrocinio a spese dello Stato (con cui lo Stato paga il difensore) e la prenotazione a debito (con cui le spese vengono annotate e non anticipate). Il giudice delegato del Tribunale di Verona ha sollevato la questione, perche’ senza questi strumenti la procedura, pur autorizzata ad agire, rischiava di non poter sostenere le spese, con un vuoto di tutela. In gioco c’era l’effettivita’ dell’accesso alla giustizia per le procedure prive di attivo.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il giudice delegato del Tribunale di Verona ha impugnato gli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito per la liquidazione controllata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 144 nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo; e dell’art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle relative spese.

    Il principio

    Anche la procedura di liquidazione controllata priva di attivo deve poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e alla prenotazione a debito: negarli compromette l’effettivita’ della tutela giurisdizionale e il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’e’ la liquidazione controllata?

    E’ la procedura prevista dal Codice della crisi con cui si liquida il patrimonio del debitore sovraindebitato a beneficio dei creditori.

    Cosa significa prenotazione a debito?

    E’ l’annotazione di una spesa che non viene anticipata: lo Stato la registra come credito da recuperare eventualmente in seguito, senza chiederne il pagamento immediato.

    Perche’ serviva il patrocinio a spese dello Stato?

    Perche’ senza attivo la procedura non poteva pagare il difensore, restando di fatto priva di tutela pur essendo autorizzata ad agire in giudizio.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    La liquidazione controllata senza attivo puo’ ora essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e beneficiare della prenotazione a debito delle spese.

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  • Corte cost. n. 122/2024 – Benefici alle vittime del terrorismo e parenti entro il quarto grado

    Con la sentenza n. 122/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”, la norma che escludeva dai benefici per i superstiti delle vittime del terrorismo i familiari legati da quel grado di parentela a determinati soggetti.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato riconosce particolari benefici economici e assistenziali ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata. La legge prevedeva pero’ una clausola di esclusione: per evitare che i benefici andassero a soggetti vicini agli ambienti criminali, escludeva dai vantaggi chi fosse legato, anche solo come parente o affine entro il quarto grado, a persone che si trovavano in determinate condizioni. La Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimita’ di questa esclusione cosi’ ampia, perche’ colpiva familiari anche lontani, senza alcuna verifica di un loro effettivo coinvolgimento. In gioco c’era un equilibrio difficile: da un lato l’esigenza dello Stato di non premiare chi e’ contiguo alla criminalita’, dall’altro il diritto dei superstiti, magari del tutto estranei, a non essere penalizzati solo per un legame di parentela formale. La Corte era chiamata a stabilire se quella presunzione assoluta di esclusione fosse ragionevole.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha impugnato l’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2008, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della disposizione limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”. L’esclusione automatica di familiari anche lontani, senza alcun accertamento di un loro coinvolgimento, e’ irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalita’ di evitare che i benefici premino soggetti contigui alla criminalita’.

    Il principio

    Una presunzione assoluta che esclude dai benefici per le vittime del terrorismo i parenti e affini entro il quarto grado, a prescindere da ogni verifica, e’ irragionevole: la legge non puo’ penalizzare familiari estranei sulla base del solo legame formale.

    Domande e risposte

    Chi era escluso dai benefici prima della sentenza?

    Erano esclusi anche i parenti o affini entro il quarto grado di determinati soggetti, indipendentemente da un loro effettivo coinvolgimento.

    Cosa cambia dopo la pronuncia?

    Cade l’esclusione automatica fondata sul grado di parentela: i superstiti non possono essere privati dei benefici solo per quel legame formale.

    Perche’ si richiama l’art. 24 della Costituzione?

    Perche’ garantisce il diritto di difesa: una presunzione assoluta impedisce all’interessato di dimostrare la propria estraneita’.

    Lo Stato puo’ ancora escludere chi e’ legato alla criminalita’?

    Si’, ma deve farlo sulla base di accertamenti concreti, non di una presunzione che colpisce indistintamente tutti i parenti entro un certo grado.

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  • Corte cost. n. 123/2024 – Modifica delle circoscrizioni provinciali in Sardegna

    Con la sentenza n. 123/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Governo contro le norme della Regione Sardegna in tema di denominazione e assetto delle Province, per il modo in cui le censure erano state formulate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna ha approvato una legge omnibus che, tra l’altro, interviene sull’assetto delle Province sarde, modificando denominazioni e disposizioni di una precedente legge regionale di riordino degli enti di area vasta. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato alcune di queste previsioni, tra cui la modifica della denominazione di una Provincia e altre disposizioni connesse, lamentando un contrasto con i limiti che la Costituzione e lo statuto pongono alla creazione e alla modifica delle circoscrizioni provinciali. La materia e’ delicata perche’ tocca il rapporto tra l’autonomia legislativa della Regione speciale e le regole sul mutamento delle circoscrizioni degli enti locali, che coinvolgono anche la consultazione delle popolazioni interessate. La Corte era chiamata a stabilire se le censure statali fossero idonee a un esame nel merito o se presentassero vizi tali da impedirne la valutazione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 120, comma 1, lettere a), c) numero 2), d) numero 2) ed f), della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna e all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, in relazione al Testo unico degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Le censure governative non hanno superato il vaglio di ammissibilita’, risultando carenti nell’individuazione del contenuto lesivo e nella loro impostazione. Le ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale lo Stato deve articolare censure precise e adeguatamente motivate contro le leggi regionali: l’impugnazione generica o mal impostata e’ inammissibile, anche quando coinvolge l’assetto delle circoscrizioni provinciali.

    Domande e risposte

    La modifica delle Province sarde e’ stata confermata?

    La Corte non e’ entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le censure, percio’ le norme regionali impugnate restano in vigore.

    Cosa prevede l’art. 133 della Costituzione?

    Disciplina il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province, richiedendo il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

    Perche’ le questioni sono state ritenute inammissibili?

    Perche’ formulate in modo non idoneo: non individuavano con chiarezza il vizio della norma o non rispettavano i requisiti del ricorso in via principale.

    Lo Stato puo’ riproporre la questione?

    L’inammissibilita’ per vizi del ricorso preclude questo giudizio, ma non esclude future impugnazioni correttamente formulate nei limiti temporali previsti.

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  • Corte cost. n. 124/2024 – Corpo forestale regionale e competenze statali in Sardegna

    Con la sentenza n. 124/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni di una legge della Regione Sardegna, tra cui quella che attribuiva al corpo forestale regionale funzioni gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato, respingendo invece un’altra censura.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, ha approvato una legge omnibus contenente disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ne ha impugnato diverse parti davanti alla Corte costituzionale. In questo giudizio la Corte ha esaminato alcune di queste censure (riservandone altre a separate pronunce), tra cui quella relativa alla norma che attribuiva al corpo forestale della Regione anche le funzioni e i compiti gia’ espletati a livello nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. Il punto critico e’ il riparto di competenze: alcune funzioni di polizia e di tutela rientrano in ambiti riservati allo Stato, e una Regione, pur autonoma, non puo’ appropriarsene unilateralmente. La controversia tocca quindi l’equilibrio tra le ampie competenze dell’autonomia speciale sarda e i limiti posti dalla Costituzione e dallo statuto in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 80, comma 1, lettera b), 86, comma 1, e 87, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione e all’art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 1, lettera b), e dell’art. 87, comma 1, nella parte in cui attribuiva al corpo forestale regionale le funzioni gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 86, comma 1. Le ulteriori censure sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Una Regione, anche a statuto speciale, non puo’ attribuire ai propri organi funzioni che rientrano in ambiti riservati alla competenza statale, come l’ordine pubblico, la sicurezza e l’ordinamento penale e civile.

    Domande e risposte

    La Sardegna non puo’ avere un proprio corpo forestale?

    Il corpo forestale regionale resta; cio’ che e’ stato dichiarato illegittimo e’ l’attribuzione ad esso delle funzioni nazionali gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato.

    Perche’ l’art. 117 e’ decisivo?

    Perche’ elenca le materie di competenza esclusiva statale, come ordine pubblico, sicurezza e ordinamento: la legge regionale vi aveva sconfinato.

    Cosa significa che alcune questioni sono riservate a separate pronunce?

    La Corte ha deciso solo una parte delle censure, rinviando le altre disposizioni impugnate a successive sentenze sullo stesso ricorso.

    Cosa cambia in concreto per la Regione?

    La Regione non puo’ esercitare, tramite il proprio corpo forestale, le competenze nazionali soppresse; deve attenersi al riparto fissato dalla Costituzione e dallo statuto.

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  • Corte cost. n. 125/2024 – Concessione edilizia in sanatoria nella Provincia di Trento

    Con la sentenza n. 125/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma urbanistica della Provincia autonoma di Trento che ammetteva la concessione edilizia in sanatoria sulla base della sola conformita’ alle norme vigenti al momento della domanda.

    Di cosa si tratta

    La sanatoria edilizia consente di regolarizzare opere realizzate senza titolo, ma a condizioni rigorose. La regola statale impone la cosiddetta doppia conformita’: l’opera deve essere conforme alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda. La Provincia autonoma di Trento aveva invece previsto, nella sua legge sul governo del territorio, una sanatoria piu’ facile, ancorata alla sola conformita’ alle norme vigenti (e non in contrasto con quelle adottate) al momento della presentazione della domanda. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha dubitato della legittimita’ di questa previsione, ritenendola in contrasto con i principi che governano la sanatoria e con lo statuto speciale. In gioco c’era un tema sensibile: fino a che punto un’autonomia speciale puo’ allentare i requisiti della sanatoria edilizia, e quindi rendere piu’ agevole regolarizzare abusi, senza violare i principi fondamentali in materia di governo del territorio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il TRGA di Trento ha sollevato la questione sull’art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008. La disposizione, ammettendo la sanatoria in base alla sola conformita’ al momento della domanda, si discostava dal principio della doppia conformita’ e si poneva in contrasto con i parametri evocati.

    Il principio

    Anche le autonomie speciali devono rispettare il principio della doppia conformita’ per la sanatoria edilizia: non e’ legittimo regolarizzare un’opera abusiva richiedendo solo la conformita’ alle norme vigenti al momento della domanda.

    Domande e risposte

    Cosa significa doppia conformita’?

    L’opera da sanare deve essere conforme alla disciplina urbanistica sia quando e’ stata realizzata, sia quando si chiede la sanatoria. Basta che manchi una delle due conformita’ perche’ la regolarizzazione non sia ammessa.

    La sentenza rende piu’ difficile sanare gli abusi a Trento?

    Riallinea la sanatoria provinciale al principio statale piu’ rigoroso, eliminando la possibilita’ di regolarizzare con la sola conformita’ al momento della domanda.

    Le Province autonome non possono legiferare sull’urbanistica?

    Possono, ma nel rispetto dei principi fondamentali e dei limiti statutari: l’autonomia non consente di derogare a principi come la doppia conformita’.

    Cosa accade alle sanatorie gia’ concesse con quella norma?

    Gli effetti della pronuncia incidono sui rapporti non definitivi e sui giudizi pendenti; le situazioni gia’ consolidate vanno valutate caso per caso dai giudici competenti.

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  • Corte cost. n. 164/2024 – Motivazione della sentenza penale e diritto di difesa

    Con la sentenza n. 164 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla nuova disciplina della motivazione delle sentenze penali introdotta dalla riforma Cartabia.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia ha modificato il codice di procedura penale anche sul modo in cui devono essere motivate le sentenze, introducendo all’art. 133, comma 1-bis, regole volte a rendere più rapida e snella la stesura dei provvedimenti. Il Tribunale di Venezia ha dubitato della legittimità di questa nuova disciplina, temendo che una motivazione troppo sintetica potesse pregiudicare il diritto di difesa e il diritto a un equo processo, in particolare la possibilità per l’imputato di comprendere le ragioni della decisione e di impugnarla in modo efficace, anche alla luce delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione tocca un punto essenziale del giusto processo: la motivazione della sentenza non è una mera formalità, ma lo strumento con cui si rende conto della decisione e si consente il controllo, da parte delle parti e dei giudici superiori, sulla correttezza del ragionamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia). La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto di difesa, giusto processo ed equo processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Interpretata correttamente, la nuova disciplina della motivazione non viola il diritto di difesa, il giusto processo o le garanzie della Convenzione europea: la sentenza offre una lettura conforme a Costituzione, lasciando in vigore la norma.

    Il principio

    La disciplina che consente forme più snelle di motivazione delle sentenze penali è compatibile con la Costituzione se interpretata in modo da garantire comunque la comprensibilità della decisione e il controllo sulla sua correttezza, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

    Domande e risposte

    Perché la motivazione della sentenza è così importante?

    Perché rende conto delle ragioni della decisione e consente alle parti di comprenderla e di impugnarla: senza una motivazione adeguata il diritto di difesa e il controllo sul giudizio sarebbero compromessi.

    La riforma Cartabia ha eliminato la motivazione?

    No. Ha introdotto forme più snelle e rapide di redazione: la Corte ha chiarito che, lette correttamente, restano comunque idonee a garantire la comprensibilità della decisione.

    Che ruolo ha la Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

    L’art. 6 CEDU garantisce l’equo processo; tramite l’art. 117, primo comma, Cost. diventa parametro di legittimità delle leggi italiane. La Corte ha verificato che la norma lo rispetta.

    Cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma è salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte, idoneo a renderla conforme alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 166/2024 – Oltraggio a pubblico ufficiale e pena minima

    Con la sentenza n. 166 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, come inasprito nel 2019, ritenendo legittima la cornice di pena prevista dal legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale punisce chi offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Nel 2019 il legislatore è intervenuto su questa fattispecie inasprendone il trattamento sanzionatorio. Il Tribunale di Trieste, in un processo penale, ha dubitato della legittimità della disciplina, ritenendo che la pena prevista fosse troppo severa o rigida rispetto alla gravità concreta dei fatti, e quindi in tensione con il principio di proporzionalità della pena e con la sua finalità rieducativa. La questione tocca un tema classico del diritto penale costituzionale: fino a che punto il giudice delle leggi può sindacare le scelte del legislatore sulla misura delle pene? La Corte interviene solo quando la sanzione risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata, lasciando per il resto al Parlamento un’ampia discrezionalità di politica criminale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), come modificato dal decreto-legge n. 53 del 2019, convertito nella legge n. 77 del 2019. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, cioè eguaglianza e ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La cornice di pena prevista per l’oltraggio a pubblico ufficiale, anche dopo l’inasprimento del 2019, non risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata e non contrasta con la finalità rieducativa della pena: rientra quindi nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La determinazione della pena per i reati spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalità; la Corte la dichiara incostituzionale solo se la sanzione è manifestamente sproporzionata o irragionevole. La cornice di pena per l’oltraggio a pubblico ufficiale supera questo controllo.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oltraggio a pubblico ufficiale?

    È il reato di chi offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale presente, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Era stato abrogato nel 2009 e reintrodotto nel 2017, con un inasprimento nel 2019.

    Perché il Tribunale dubitava della pena?

    Riteneva che fosse troppo severa o rigida rispetto alla gravità dei fatti, in possibile contrasto con la proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la misura della pena rientra nelle scelte di politica criminale del legislatore: la Corte la annulla solo se manifestamente irragionevole, e qui non lo era.

    Cambia qualcosa per chi è imputato di oltraggio?

    No. La disciplina resta in vigore così com’è: il giudice continua ad applicare la pena prevista dall’art. 341-bis cod. pen.

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  • Corte cost. n. 168/2024 – Autonomie scolastiche in Sardegna e competenza statale sull’istruzione

    Con la sentenza n. 168 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Sardegna in materia di istruzione, che mirava a mantenere il numero delle autonomie scolastiche oltre il contingente fissato dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il numero delle autonomie scolastiche – cioè delle istituzioni scolastiche dotate di dirigenza e organici propri – è oggetto di programmazione nazionale: lo Stato fissa un contingente per ciascuna Regione, anche per contenere la spesa per il personale scolastico. La Regione Sardegna aveva approvato una legge che, nelle more di una riforma regionale, intendeva mantenere tutte le autonomie scolastiche già esistenti nell’anno scolastico 2023-2024, confermandone il numero. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge perché, conservando lo stesso numero di autonomie, la Regione superava il contingente stabilito a livello nazionale, con un conseguente aumento del personale e della relativa spesa. La questione tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione: lo Stato detta le norme generali e i principi, comprese le scelte sul dimensionamento della rete scolastica, e la Regione non può discostarsene unilateralmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (disposizioni in materia di istruzione). La questione era sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (competenze statali in materia di istruzione e norme generali) e all’art. 81 della Costituzione sull’equilibrio di bilancio, per l’incidenza sulla spesa per il personale scolastico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024. Confermando il numero di autonomie scolastiche oltre il contingente nazionale, la Regione si poneva in contrasto con il riparto costituzionale delle competenze in materia di istruzione e con i conseguenti vincoli sulla spesa per il personale.

    Il principio

    La determinazione del numero delle autonomie scolastiche rientra nelle scelte riconducibili alla competenza statale in materia di istruzione; la Regione non può, neppure in via transitoria, mantenere un numero di istituzioni superiore al contingente nazionale, perché ciò viola il riparto di competenze e incide sulla spesa pubblica.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le autonomie scolastiche?

    Sono le istituzioni scolastiche dotate di un proprio dirigente e di organici autonomi. Il loro numero è programmato a livello nazionale, anche per governare la spesa per il personale.

    Perché la Sardegna non poteva mantenere tutte le sue autonomie scolastiche?

    Perché così superava il contingente fissato dallo Stato, invadendo la competenza statale in materia di istruzione e determinando un aumento di spesa non consentito.

    La Regione non ha alcuna voce in capitolo sulla scuola?

    Ha competenze, ad esempio sull’organizzazione della rete scolastica sul territorio, ma deve muoversi entro le norme generali e i principi statali e nel rispetto del contingente nazionale.

    Cosa comporta l’annullamento dell’intera legge?

    Viene meno la base normativa con cui la Regione intendeva conservare le autonomie eccedenti: si torna ad applicare il dimensionamento previsto dalla programmazione statale.

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