Autore: Andrea Marton

  • Articolo 356 Codice di Procedura Civile: Ammissione e assunzione di prove

    Articolo 356 Codice di Procedura Civile: Ammissione e assunzione di prove

    Art. 356 c.p.c. – Ammissione e assunzione di prove

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4), del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti [1].

    Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 58, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 355 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulla querela di falso

    Articolo 355 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulla querela di falso

    Art. 355 c.p.c. – Provvedimenti sulla querela di falso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

  • Articolo 354 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Articolo 354 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per altri motivi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma.

    Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308.

    Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353.

    Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 353 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]

    Articolo 353 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]

    Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

    Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi [2] dalla notificazione della sentenza.

    Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

    [abrogato] La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo [3].

    [1] Le parole «o di competenza» sono state soppresse dall’art. 46, comma 19a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Le parole «sei mesi» sono state sostituite con le parole «tre mesi» dall’art. 46, comma 19b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [3] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 352 c.p.c. – Decisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresì il relatore.

    La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è deposita in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

    Se l’appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190 e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanti giorni successivi.

    Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies [1].

    Articolo così sostituito dall’art. 57, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall’art. 76, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51

    [1] Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1d, numero 2, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 351 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Articolo 351 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Art. 351 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sull’istanza di cui all’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile [1] nella prima udienza.

    La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

    Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso all’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

    Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire [2].

    Articolo sostituito dall’art. 56, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall’art. 75, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51

    [1] Le parole «non impugnabile» sono state aggiunte dall’art. 27, comma 1c, numero 1, L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1c, numero 2, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione

    Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione

    Art. 350 c.p.c. – Trattazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale, ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti [1b]; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico [1a].

    Nella prima udienza di trattazione il giudice [2] verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.

    Nella stessa udienza il giudice [2] dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

    Articolo così sostituito dall’art. 55, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1a] Comma così sostituito dall’art. 74, comma 1a, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [1b] Le parole «, ma il presidente […] uno dei suoi componenti» sono state aggiunte dall’art. 27, comma 1b, L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [2] La parola «collegio» è sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 74, comma 1b, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 349 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 349 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 349 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 348-ter Codice di Procedura Civile: Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

    Articolo 348-ter Codice di Procedura Civile: Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

    Art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

    L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

    Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

    Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.

    La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.

    Articolo aggiunto dall’art. 64, comma 1a, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

  • Articolo 348-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità dell’appello

    Articolo 348-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità dell’appello

    Art. 348-bis c.p.c. – Inammissibilità dell’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

    Il primo comma non si applica quando:

    a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;

    b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.

    Articolo aggiunto dall’art. 64, comma 1a, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.