Autore: Andrea Marton

  • Assegno per il nucleo familiare e stranieri: la Corte interpella la Corte UE (Corte cost. ord. n. 29/2024)

    Con l’ordinanza n. 29/2024 la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione sulla compatibilita’ tra una norma italiana in materia di prestazioni familiari e il diritto UE.

    Di cosa si tratta

    Le prestazioni di sostegno alla famiglia, come l’assegno per il nucleo familiare, sono spesso al centro di contenziosi quando coinvolgono cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e lavoratori in Italia. Il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva sul permesso unico, prevede la parita’ di trattamento tra questi lavoratori e i cittadini nazionali per una serie di prestazioni. La Corte di cassazione, in un contenzioso tra l’INPS e un beneficiario, aveva sollevato una questione di legittimita’ costituzionale. La Corte costituzionale, prima di decidere, ha ritenuto necessario chiarire il significato delle norme europee applicabili e ha quindi rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea (il cosiddetto rinvio pregiudiziale), sospendendo il proprio giudizio. La vicenda riguarda la concreta possibilita’, per i lavoratori stranieri regolari, di accedere alle prestazioni familiari in condizioni di parita’.

    La questione

    Il giudizio nasceva dall’impugnazione dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento tra l’INPS e un beneficiario, in relazione alla parita’ di trattamento prevista dal diritto dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE, una questione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva (UE) 2011/98 in materia di permesso unico e parita’ di trattamento, sospendendo il giudizio costituzionale fino alla pronuncia europea.

    Il principio

    Quando la decisione dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale puo’ rivolgere alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale e sospendere il proprio giudizio, per assicurare un’applicazione conforme al diritto UE.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma e’ incostituzionale?

    No. Ha sospeso il giudizio e chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia UE: decidera’ solo dopo la risposta europea.

    Cos’e’ il rinvio pregiudiziale alla Corte UE?

    E’ lo strumento con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione, per applicarlo correttamente al caso concreto.

    Cosa rischiano i lavoratori stranieri interessati?

    Nulla nell’immediato: la questione resta aperta. L’esito sulla parita’ di trattamento dipendera’ dall’interpretazione che dara’ la Corte di giustizia UE.

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  • Corte cost. n. 30/2024 – Restituzione degli atti per ius superveniens: il TAR dovra’ riesaminare

    Con la sentenza n. 30/2024 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Lazio, affinche’ il giudice riesamini la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva una questione di legittimita’ costituzionale, la Corte la esamina sulla base del quadro normativo esistente. Puo’ accadere, pero’, che nel frattempo la legge cambi: in questi casi la Corte non decide nel merito, ma restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, perche’ valuti se, alla luce delle nuove norme, il dubbio di costituzionalita’ sussista ancora e sia ancora rilevante per il giudizio in corso. In questa vicenda, originata da un giudizio davanti al TAR Lazio, la Corte ha ritenuto che le sopravvenienze normative imponessero una nuova valutazione da parte del giudice. La decisione, pur avendo natura essenzialmente processuale, e’ importante perche’ restituisce al giudice di merito il compito di riconsiderare la questione nel mutato contesto normativo.

    La questione

    La questione di legittimita’ costituzionale era stata sollevata nell’ambito di un giudizio pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta. Nel corso del procedimento costituzionale sono intervenute modifiche normative rilevanti per l’oggetto della questione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta. Il giudice dovra’ quindi riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    In presenza di modifiche normative sopravvenute che incidono sulla questione sollevata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perche’ ne valuti nuovamente la rilevanza e la fondatezza nel mutato contesto.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma era incostituzionale?

    No. Non ha deciso il merito: ha restituito gli atti al giudice perche’ riesamini la questione alla luce delle nuove norme.

    Cosa deve fare ora il TAR Lazio?

    Deve valutare se il dubbio di costituzionalita’ sia ancora attuale e rilevante nel quadro normativo modificato e, se del caso, sollevare nuovamente la questione.

    Perche’ la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

    Perche’ la rilevanza della questione va verificata sulle norme effettivamente applicabili: se queste cambiano, spetta al giudice rivalutare la situazione.

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  • Corte cost. n. 126/2023 – Vitalizi dei deputati e autonomia della Camera

    Con la sentenza n. 126 del 2023, resa in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice ordinario non poteva disapplicare il regolamento della Camera dei deputati sugli assegni vitalizi e ha annullato la relativa ordinanza.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato lamentando che un giudice dell’esecuzione, il Tribunale ordinario di Lecce, avesse di fatto disapplicato l’art. 15 del regolamento interno per gli assegni vitalizi dei deputati, riconoscendo a un ex parlamentare un vitalizio in misura superiore a quella prevista da tale regolamento. Il nodo costituzionale riguarda l’autonomia degli organi parlamentari e i limiti del potere giurisdizionale di fronte ai regolamenti interni delle Camere. Per i cittadini la vicenda tocca un tema sensibile, quello dei vitalizi dei parlamentari, ma sul piano giuridico ciò che la Corte doveva chiarire era a chi spettasse l’ultima parola sull’applicazione di quelle regole interne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di un giudizio su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: la Camera dei deputati contestava che il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, avesse leso le proprie attribuzioni costituzionali (riconducibili all’autonomia regolamentare delle Camere) disapplicando l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, disapplicare l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, e ha annullato per l’effetto l’ordinanza di assegnazione del vitalizio nella parte eccedente quanto previsto da quel regolamento.

    Il principio

    I regolamenti interni delle Camere, espressione dell’autonomia costituzionale del Parlamento, non possono essere disapplicati dal giudice ordinario: la loro applicazione e interpretazione spetta agli organi parlamentari competenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere abbia invaso o leso le sue competenze costituzionali. Qui la Camera contestava un’invasione da parte del giudice.

    Significa che i vitalizi non possono mai essere discussi in tribunale?

    No: il giudice può pronunciarsi sulle controversie, ma non può disapplicare il regolamento interno della Camera, che resta riservato all’autonomia parlamentare.

    Cosa comporta l’annullamento dell’ordinanza?

    L’assegnazione del vitalizio nella parte eccedente quanto previsto dall’art. 15 del regolamento è venuta meno, perché fondata su una disapplicazione non consentita.

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  • Corte cost. n. 31/2024 – Opere PNRR e ruolo delle Regioni: serve l’intesa con la Regione Puglia

    Con la sentenza n. 31/2024 la Corte costituzionale ha stabilito che l’approvazione di alcune opere infrastrutturali del PNRR deve avvenire previa intesa con la Regione interessata, a tutela della leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede numerose opere infrastrutturali, spesso approvate con procedure accelerate per rispettare le scadenze europee. Una norma statale disciplinava l’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere, ma senza richiedere il coinvolgimento, tramite intesa, della Regione interessata. La Regione Puglia ha impugnato la disposizione, lamentando una compressione delle proprie competenze e una violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, che impone forme di concertazione quando vengono incise materie di interesse regionale. La vicenda riguarda il difficile equilibrio tra l’esigenza di realizzare rapidamente gli investimenti del PNRR e il rispetto dell’autonomia regionale: anche di fronte a obiettivi urgenti, lo Stato non puo’ del tutto estromettere le Regioni dalle decisioni che incidono sul loro territorio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 33, comma 5-ter, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (attuazione del PNRR), convertito nella legge n. 41 del 2023, in riferimento all’art. 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La questione e’ stata sollevata in via principale dalla Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali. Ha invece respinto le ulteriori censure.

    Il principio

    Anche nell’attuazione accelerata del PNRR lo Stato deve coinvolgere le Regioni, tramite intesa, quando le decisioni incidono su materie di competenza regionale: il principio di leale collaborazione impone forme di concertazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le opere del PNRR in Puglia?

    I decreti di approvazione del programma delle opere infrastrutturali devono ora essere adottati previa intesa con la Regione, che non puo’ essere esclusa dal procedimento.

    Le opere del PNRR si fermano?

    No. La sentenza non blocca le opere: impone solo di coinvolgere la Regione tramite intesa, integrando una fase di concertazione nel procedimento.

    Cos’e’ la leale collaborazione tra Stato e Regioni?

    E’ un principio che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, attraverso strumenti come l’intesa, per evitare decisioni unilaterali su materie condivise.

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  • Corte cost. n. 125/2023 – Misure regionali anti-emergenza sanitaria in Calabria

    Con la sentenza n. 125 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro una legge della Regione Calabria adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Calabria 7 luglio 2022, n. 22, contenente misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria. Secondo lo Stato la Regione, intervenendo su aspetti dell’organizzazione sanitaria e del rapporto di lavoro del personale, avrebbe invaso competenze riservate allo Stato, in particolare in materia di ordinamento civile. La questione riguardava il confine, spesso conteso, tra l’organizzazione regionale del servizio sanitario e le materie che restano di competenza statale. Per gli operatori sanitari calabresi e per l’amministrazione regionale era in gioco la sorte di misure adottate in un contesto emergenziale. La Corte, prima di entrare nel merito, ha verificato la corretta formulazione delle censure statali e ha riscontrato profili che ne impedivano l’esame.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, commi 3 (secondo periodo), 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della legge regionale.

    Il principio

    Il ricorso statale contro una legge regionale deve indicare in modo puntuale le norme impugnate e le ragioni del contrasto con la Costituzione: censure generiche o non adeguatamente argomentate sono inammissibili e impediscono alla Corte di decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra «inammissibile» e «non fondata»?

    Con l’inammissibilità la Corte non valuta se la norma sia giusta o sbagliata: rileva un difetto del ricorso (ad esempio censure generiche) che le impedisce di decidere. Con la non fondatezza, invece, entra nel merito e conferma la legge.

    La legge regionale calabrese resta in vigore?

    Sì. Poiché le questioni sono state dichiarate inammissibili, le disposizioni impugnate non sono state annullate.

    Cosa rientra nell’«ordinamento civile» riservato allo Stato?

    Vi rientrano gli istituti del rapporto di lavoro privato e i rapporti tra privati; le Regioni non possono disciplinarli, anche quando intervengono nell’organizzazione sanitaria.

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  • Corte cost. n. 32/2024 – Polizze vita: cancellato il termine breve di prescrizione di un anno

    Con la sentenza n. 32/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per una determinata fase normativa, il termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.

    Di cosa si tratta

    Chi e’ beneficiario di una polizza vita ha diritto a ricevere la somma assicurata, ma questo diritto si prescrive, cioe’ si estingue, se non viene fatto valere entro un certo termine. Una versione dell’art. 2952 del codice civile, in vigore in una specifica fase, prevedeva per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione un termine di prescrizione di un solo anno, particolarmente breve. La Corte d’appello di Firenze, in un contenzioso tra una compagnia assicurativa e un beneficiario, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole e lesivo della tutela del risparmio un termine cosi’ ristretto, idoneo a far perdere il diritto a chi, magari ignaro dell’esistenza della polizza, non si attivava in tempo. La vicenda interessa molti risparmiatori e beneficiari di assicurazioni sulla vita, perche’ incide sul tempo a disposizione per richiedere quanto dovuto.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 134 del 2008 (e antecedente alla successiva modifica del 2012), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione (ragionevolezza e tutela del risparmio). La questione e’ stata sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, sezione seconda civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo applicabile in quella fase, nella parte in cui prevedeva un termine di prescrizione di un anno per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.

    Il principio

    Un termine di prescrizione eccessivamente breve per i diritti derivanti dalle assicurazioni sulla vita e’ irragionevole e contrario alla tutela del risparmio: il beneficiario deve disporre di un tempo adeguato per far valere il proprio diritto.

    Domande e risposte

    Quanto tempo si ha ora per richiedere una polizza vita?

    La sentenza rimuove il termine annuale per la fase normativa considerata; i termini applicabili vanno individuati in base alla disciplina vigente nel periodo di riferimento, ma non puo’ applicarsi quel termine breve di un anno dichiarato illegittimo.

    Riguarda tutte le polizze vita?

    La pronuncia incide sul testo dell’art. 2952 del codice civile applicabile in una specifica fase temporale; per i periodi successivi vale la disciplina modificata.

    Chi si era visto opporre la prescrizione di un anno puo’ far valere il diritto?

    La dichiarazione di illegittimita’ incide sui rapporti non ancora definitivi: la posizione del beneficiario va riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili.

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  • Corte cost. n. 124/2023 – Bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia e vincoli statali

    Con la sentenza n. 124 del 2023 la Corte costituzionale ha giudicato non fondate le questioni sollevate dallo Stato contro una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di equilibrio di bilancio regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 126, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8 (la cosiddetta «legge regionale multisettoriale 2022»), sostenendo che alcune scelte contabili regionali violassero i vincoli statali di finanza pubblica e i principi di coordinamento della finanza pubblica. La questione tocca un terreno delicato: fino a che punto una Regione, anche a statuto speciale, può gestire autonomamente le proprie poste di bilancio senza invadere competenze riservate allo Stato. Per i cittadini e gli enti del territorio la posta in gioco era la tenuta di una manovra regionale già operativa. La Corte ha esaminato il contenuto effettivo della disposizione e ha ritenuto che essa non si ponesse in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 126, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, per asserito contrasto con gli artt. 81, 117 e 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’equilibrio di bilancio, del coordinamento della finanza pubblica e della ragionevolezza. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che la disposizione regionale non violasse i vincoli di bilancio né i principi di coordinamento della finanza pubblica invocati dallo Stato.

    Il principio

    Non ogni scelta contabile regionale che lo Stato ritenga inopportuna integra una violazione dei vincoli costituzionali di finanza pubblica: occorre dimostrare un contrasto effettivo con i parametri, non un mero dissenso sull’impostazione della manovra.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «questione non fondata»?

    Significa che la Corte ha esaminato il merito ma ha ritenuto che la norma impugnata non violi la Costituzione: la legge regionale resta quindi in vigore.

    Le Regioni a statuto speciale possono derogare ai vincoli di bilancio?

    No. Anche le autonomie speciali sono soggette ai principi di equilibrio di bilancio (art. 81) e di coordinamento della finanza pubblica, ma godono di margini di autonomia che vanno valutati caso per caso.

    Chi può impugnare una legge regionale davanti alla Corte?

    Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio, può ricorrere in via principale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.

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  • Interventi nel giudizio costituzionale: chi puo’ partecipare (Corte cost. ord. n. 33/2024)

    Con l’ordinanza n. 33/2024 la Corte costituzionale ha deciso quali soggetti potessero intervenire in un giudizio di legittimita’ costituzionale, ammettendone alcuni ed escludendone altri.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale possono chiedere di intervenire anche soggetti diversi dalle parti del processo principale, ma solo a condizioni rigorose: occorre, in linea di principio, che il soggetto sia titolare di un interesse qualificato, direttamente inciso dall’esito del giudizio. In questo caso, nell’ambito di un giudizio originato da un procedimento penale davanti al Tribunale di Milano, alcuni soggetti avevano chiesto di intervenire. La Corte, con questa ordinanza preliminare, ha valutato le singole richieste, ammettendo gli interventi di chi presentava i requisiti ed escludendo quelli privi di un interesse diretto e qualificato. Si tratta di un passaggio processuale che serve a definire correttamente chi puo’ far valere le proprie ragioni nel giudizio costituzionale, garantendo che il contraddittorio resti limitato a chi ne ha effettivamente titolo.

    La questione

    Nell’ambito di un giudizio di legittimita’ costituzionale originato da un procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Milano, la Corte era chiamata a decidere, in via preliminare, sull’ammissibilita’ degli interventi spiegati da soggetti terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento di Santeria spa e di un soggetto privato e non ammissibile l’intervento di un altro soggetto. La decisione definisce cosi’ il novero dei partecipanti al giudizio, in vista della decisione di merito.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e’ ammesso solo per chi e’ titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito della questione: in mancanza di tale interesse l’intervento e’ inammissibile.

    Domande e risposte

    Chiunque puo’ intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    No. L’intervento e’ consentito solo a chi ha un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: gli altri vengono esclusi.

    Questa ordinanza decide la questione di costituzionalita’?

    No. Si limita a stabilire chi puo’ partecipare al giudizio; la decisione sul merito della questione interverra’ separatamente.

    Perche’ la Corte e’ cosi’ rigorosa sugli interventi?

    Per preservare la natura del giudizio costituzionale, evitando che si trasformi in una sede aperta a qualsiasi portatore di interessi generici.

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  • Conflitto tra giudice di Catania e Senato: ammissibile il ricorso (Corte cost. ord. n. 34/2024)

    Con l’ordinanza n. 34/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice di Catania nei confronti del Senato.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e’ lo strumento con cui un potere chiede alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata attribuzione, quando ritiene che un altro potere abbia invaso la propria sfera. In questo caso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha promosso un conflitto nei confronti del Senato della Repubblica, ritenendo che una delibera della Camera alta interferisse con l’esercizio della funzione giurisdizionale. Prima di decidere il merito, la Corte deve verificare se il ricorso e’ ammissibile: questa ordinanza riguarda proprio tale fase preliminare. Si tratta di un passaggio tecnico ma importante, perche’ apre la strada all’esame nel merito del conflitto, in una materia delicata che tocca il rapporto tra il potere giudiziario e le prerogative parlamentari.

    La questione

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania nei confronti del Senato della Repubblica. La Corte era chiamata a pronunciarsi, in via preliminare, sull’ammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e ha disposto le comunicazioni e gli adempimenti necessari per la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilita’ del conflitto e’ una valutazione preliminare sui requisiti soggettivi e oggettivi del ricorso, che non anticipa la decisione di merito: serve solo a consentire la prosecuzione del giudizio.

    Domande e risposte

    Significa che il giudice di Catania ha vinto il conflitto?

    No. L’ordinanza dichiara solo ammissibile il ricorso: la Corte decidera’ il merito in un momento successivo, stabilendo a chi spetti l’attribuzione contesa.

    Perche’ serve una fase di ammissibilita’?

    Perche’ la Corte deve prima verificare che esistano i presupposti del conflitto (i poteri legittimati e la materia del contendere) prima di esaminarlo nel merito.

    Cosa succede ora?

    Il giudizio prosegue: le parti vengono informate e il conflitto verra’ esaminato nel merito in una successiva decisione.

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  • Corte cost. n. 35/2024 – Noleggio con conducente in Calabria: la Corte si rimette una nuova questione

    Con la sentenza n. 35/2024 la Corte costituzionale, esaminando una legge calabrese sul noleggio con conducente, ha sollevato davanti a se’ stessa una nuova questione di legittimita’ su una norma statale, sospendendo il giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato una legge per autorizzare l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC). Il Presidente del Consiglio dei ministri l’aveva impugnata davanti alla Corte costituzionale. Esaminando il caso, la Corte si e’ resa conto che il nodo non riguardava soltanto la legge regionale, ma anche una disposizione statale che disciplina il settore NCC, della cui legittimita’ costituzionale la stessa Corte ha maturato un dubbio. Per questo ha utilizzato il meccanismo della cosiddetta autorimessione: invece di decidere subito, ha sollevato davanti a se’ una nuova questione sulla norma statale e ha sospeso il giudizio in attesa di risolverla. La vicenda interessa il mercato del trasporto non di linea (taxi e NCC) e mostra come la Corte possa allargare l’oggetto del proprio scrutinio quando individua un problema costituzionale a monte.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il giudizio nasceva dall’impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 24 aprile 2023, n. 16, sull’esercizio del servizio di NCC. Nel corso del giudizio la Corte ha sollevato davanti a se’ questioni sull’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha sollevato davanti a se’ (autorimessione) le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, disponendone la trattazione innanzi a se’, e ha sospeso il presente giudizio fino alla loro definizione. Non si tratta quindi di una decisione definitiva sulla legge calabrese.

    Il principio

    Quando la soluzione di una controversia costituzionale presuppone la verifica di una norma statale a monte, la Corte puo’ sollevare davanti a se’ la relativa questione (autorimessione) e sospendere il giudizio, per decidere in modo coerente l’intero quadro normativo.

    Domande e risposte

    La legge calabrese sugli NCC e’ stata bocciata o salvata?

    Ne’ l’una ne’ l’altra: la Corte non ha ancora deciso. Ha sospeso il giudizio per esaminare prima una norma statale collegata.

    Che cos’e’ l’autorimessione?

    E’ il meccanismo con cui la Corte costituzionale solleva davanti a se’ stessa una questione di legittimita’, quando ritiene necessario verificare una norma rilevante per decidere il caso.

    Quando si conoscera’ l’esito?

    L’esito dipendera’ dalla successiva decisione sulla norma statale: solo dopo averla risolta la Corte potra’ riprendere e definire il giudizio sospeso.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 96/2024 – Verifiche preliminari nel processo civile riformato

    Con la sentenza n. 96/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 171-bis del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma del processo civile.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022, cosiddetta riforma Cartabia) ha ridisegnato la fase iniziale del giudizio di primo grado, introducendo all’art. 171-bis del codice di procedura civile le verifiche preliminari che il giudice deve compiere prima dell’udienza, controllando d’ufficio una serie di aspetti della causa. Si tratta di un passaggio che ha un ruolo centrale nella nuova struttura del processo, perche’ anticipa una serie di controlli che prima avvenivano in udienza. Il Tribunale di Verona ha dubitato della legittimita’ costituzionale di questa disposizione, sotto piu’ profili: il rispetto della legge delega, la ragionevolezza del meccanismo e la tutela del diritto di difesa delle parti. In gioco c’era la coerenza della riforma con i principi costituzionali del processo: un nuovo schema procedurale puo’ anticipare e razionalizzare i controlli, ma non deve comprimere il contraddittorio ne’ eccedere i limiti della delega legislativa. La Corte era chiamata a verificare la tenuta costituzionale di uno dei passaggi chiave del processo civile riformato.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Verona, prima sezione civile, ha impugnato l’art. 171-bis del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, denunciando profili di eccesso di delega, irragionevolezza e lesione del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 77 Cost.; non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 76 Cost.; e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella riferita all’art. 24 Cost. La disciplina delle verifiche preliminari supera percio’ il vaglio di costituzionalita’, anche grazie all’interpretazione conforme indicata.

    Il principio

    Le verifiche preliminari introdotte dall’art. 171-bis del codice di procedura civile sono compatibili con la Costituzione: rispettano la legge delega e il diritto di difesa, purche’ interpretate in modo da garantire il contraddittorio tra le parti.

    Domande e risposte

    Cosa sono le verifiche preliminari dell’art. 171-bis?

    Sono i controlli che il giudice civile compie d’ufficio prima dell’udienza, nella fase iniziale del giudizio riformato, per razionalizzare il processo.

    La riforma del processo civile e’ stata confermata su questo punto?

    Si’. La Corte ha respinto le censure, salvando la disciplina anche con un’interpretazione conforme sul diritto di difesa.

    Perche’ si invoca l’art. 76 della Costituzione?

    Perche’ disciplina la delega legislativa: il giudice sospettava un eccesso rispetto ai criteri della legge delega, ma la Corte lo ha escluso.

    Cosa significa non fondata nei sensi di cui in motivazione?

    La Corte respinge la questione indicando l’interpretazione della norma che la rende conforme alla Costituzione, in particolare al diritto di difesa.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 97/2024 – Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo

    Con l’ordinanza n. 97/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla legge Pinto in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001) riconosce a chi subisce un processo di durata irragionevole il diritto a un’equa riparazione, cioe’ a un indennizzo per il tempo eccessivo trascorso in attesa di una decisione. La legge e’ stata piu’ volte modificata per regolare i presupposti e le modalita’ di questo indennizzo. Una delle disposizioni introdotte nel 2012 ha previsto specifiche condizioni di proponibilita’ o di esclusione della domanda di equa riparazione. La Corte d’appello di Milano ha dubitato della legittimita’ di questa previsione, ritenendo che potesse comprimere il diritto a un giusto processo di durata ragionevole e contrastare con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela proprio questo principio. In gioco c’era l’effettivita’ del rimedio: l’equa riparazione serve a compensare un disservizio della giustizia, e i suoi limiti non devono renderla illusoria. La Corte era chiamata a stabilire se la condizione introdotta nel 2012 fosse compatibile con la Costituzione e con la CEDU.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, ha impugnato l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La disposizione della legge Pinto censurata non contrasta con le garanzie del giusto processo ne’ con gli obblighi derivanti dalla CEDU, rientrando nella legittima conformazione del rimedio dell’equa riparazione.

    Il principio

    Il legislatore puo’ modulare i presupposti dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo senza violare il giusto processo e la CEDU, purche’ il rimedio resti effettivo: la disposizione censurata non supera tale soglia di criticita’.

    Domande e risposte

    Cos’e’ l’equa riparazione della legge Pinto?

    E’ l’indennizzo riconosciuto a chi subisce un processo di durata irragionevole, a compensazione del tempo eccessivo trascorso in attesa della decisione.

    La Corte ha eliminato la condizione introdotta nel 2012?

    No. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni, confermando la legittimita’ della disposizione.

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    Significa che le censure sono palesemente prive di fondamento; la Corte le respinge con ordinanza, senza ravvisare alcun contrasto con la Costituzione.

    Perche’ si richiama la CEDU?

    Perche’ l’art. 6 della Convenzione europea garantisce il diritto a un processo di durata ragionevole, che la legge Pinto attua nell’ordinamento italiano.

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