Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 23/2025 la Corte costituzionale ha corretto la disciplina del percorso di reinserimento del minore introdotta dal cosiddetto decreto Caivano, indicando il giudice competente corretto.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda il percorso di reinserimento e rieducazione del minore introdotto dal decreto-legge del 2023 noto come «decreto Caivano», pensato per contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile. La norma prevedeva un programma rieducativo come alternativa al processo penale per i minori, ma indicava come competente il giudice per le indagini preliminari. Il giudice del Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato la questione, ritenendo incoerente quella scelta rispetto al sistema del processo penale minorile, dove il ruolo decisivo spetta al giudice dell’udienza preliminare. La pronuncia tocca il funzionamento della giustizia minorile e l’esigenza di garantire che il percorso rieducativo sia gestito dal giudice più adatto a valutare la situazione del minore.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 27-bis del d.P.R. n. 448 del 1988 (processo penale minorile), inserito dal decreto-legge n. 123 del 2023, sul percorso di reinserimento del minore. Il giudice rimettente lamentava, fra l’altro, il contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza e tutela dell’infanzia e della gioventù.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis, comma 2, nella parte in cui indicava il «giudice per le indagini preliminari» anziché il «giudice dell’udienza preliminare», ripristinando la coerenza con il sistema del processo minorile. Ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni.

Il principio

Nel processo penale minorile il percorso di reinserimento del minore deve essere gestito dal giudice dell’udienza preliminare, coerentemente con la struttura del rito: indicare un giudice diverso compromette la razionalità del sistema a tutela del minore.

Domande e risposte

Cos’è il «decreto Caivano»?

È il decreto-legge del 2023 con misure urgenti contro il disagio giovanile e la criminalità minorile, che ha introdotto fra l’altro il percorso di reinserimento del minore.

Cosa ha corretto la Corte?

Ha sostituito il «giudice per le indagini preliminari» con il «giudice dell’udienza preliminare» come giudice competente sul percorso rieducativo del minore.

Il percorso di reinserimento resta in vigore?

Sì: la Corte non lo ha cancellato, ma ne ha corretto la disciplina sul giudice competente per renderla coerente con il sistema minorile.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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