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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 187/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’ordinamento penitenziario relativa ai rimedi per i trattamenti contrari al senso di umanità, per come era stata formulata dal giudice rimettente.

Di cosa si tratta

L’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevede rimedi per i detenuti che subiscano condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta trattamenti inumani o degradanti. L’art. 35-ter disciplina questi strumenti di tutela, tra cui forme di riduzione della pena o di risarcimento. Il Tribunale di Salerno, in un giudizio civile promosso da un detenuto contro il Ministero della giustizia, ha dubitato che la disciplina del comma 2 fosse compatibile con i vincoli derivanti dalla CEDU. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare la fondatezza del dubbio. Il tema riguarda la tutela della dignità delle persone private della libertà: stabilire quali rimedi spettano a chi ha subito condizioni detentive degradanti è essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali anche dentro il carcere.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione civile; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Il modo in cui il giudice rimettente aveva impostato il dubbio non consentiva alla Corte di pronunciarsi nel merito, per ragioni che attengono alla formulazione e ai presupposti della questione. La disciplina dei rimedi penitenziari resta dunque vigente.

Il principio

Quando la questione è formulata in modo da non consentire alla Corte una valutazione nel merito, la pronuncia è di inammissibilità: la tutela dei diritti dei detenuti contro trattamenti inumani resta affidata alla disciplina vigente e alla sua corretta applicazione.

Domande e risposte

La Corte ha negato tutela ai detenuti?

No. Ha solo ritenuto inammissibile la specifica questione per come era stata formulata: i rimedi previsti dall’ordinamento penitenziario per le condizioni degradanti restano in vigore.

Cosa prevede l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario?

Disciplina i rimedi a favore del detenuto che abbia subito condizioni contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti, comprese forme compensative come la riduzione della pena o il risarcimento.

Perché conta l’art. 3 della CEDU?

Perché vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degradanti: tramite l’art. 117 Cost. diventa un vincolo per il legislatore italiano e un parametro di costituzionalità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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