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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 177/2025 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso dello Stato contro una norma della Regione Sardegna in materia di assistenza primaria: la disposizione non invade le competenze statali né viola lo Statuto speciale.

Di cosa si tratta

L’assistenza primaria è il primo livello di accesso al servizio sanitario, quello dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali di base. La Regione Sardegna, con la legge regionale n. 2 del 2025, ha modificato una propria precedente legge del 2023 in questa materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile (che comprende, tra l’altro, la disciplina dei rapporti di lavoro), e che avesse violato i limiti posti dallo Statuto speciale della Sardegna. Il tema riguarda i confini dell’autonomia regionale, particolarmente ampia per le Regioni a statuto speciale come la Sardegna, in un settore delicato come l’organizzazione sanitaria territoriale. La Corte ha dovuto stabilire se la modifica regionale rientrasse nelle competenze della Regione o sconfinasse in ambiti riservati allo Stato. A differenza di altre decisioni sulla sanità sarda, qui la Corte ha ritenuto che la Regione fosse rimasta entro i propri limiti, salvando la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma sarda sull’assistenza primaria è stata ritenuta conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale: non invade la competenza statale sull’ordinamento civile né eccede i limiti dell’autonomia regionale. La disposizione resta quindi in vigore.

Il principio

La Regione Sardegna, nei limiti della propria autonomia statutaria, può intervenire sull’organizzazione dell’assistenza primaria senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile: la norma impugnata rientra in tali limiti ed è legittima.

Domande e risposte

La norma sarda sull’assistenza primaria resta in vigore?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando la legittimità della disposizione regionale.

Perché conta lo Statuto speciale della Sardegna?

Perché la Sardegna, come Regione ad autonomia speciale, gode di competenze più ampie definite dal proprio Statuto (legge costituzionale del 1948), che la Corte ha considerato nel valutare i limiti dell’intervento regionale.

Cos’è l’assistenza primaria?

È il primo livello del servizio sanitario, fatto dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali di base, che costituisce il principale punto di accesso alle cure per i cittadini.

Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

Perché riteneva che la Regione, modificando la disciplina dell’assistenza primaria, incidesse sull’ordinamento civile (in particolare i rapporti di lavoro), materia riservata allo Stato; la Corte ha però escluso lo sconfinamento.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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