Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Carta e Cartotecnica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    I minimi tabellari del CCNL Carta e Cartotecnica vanno, dal 1° aprile 2026, da 1.456,61 euro per il livello E (ingresso) a 2.882,91 euro per i quadri. Gli importi includono paga base e contingenza; a questi si sommano scatti di anzianità, indennità di turno e notturno e, dove è ancora pagato a parte, l’elemento EMC (20 euro al livello C1). Il rinnovo porta 275 euro al livello C1 in quattro tranche, l’ultima a settembre 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL · UGL Chimici Carta e Stampa
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    58.142 lavoratori in 1.336 aziende secondo i flussi Uniemens (i sindacati indicano 80.000)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° aprile 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Q (quadro) 2.882,91 €
    AS 2.873,55 €
    A 2.521,80 €
    B1 2.292,49 €
    B2S 2.234,61 €
    B2 2.159,89 €
    C1S 2.034,87 €
    C1 1.960,11 €
    C2 1.826,94 €
    C3 1.732,11 €
    D1 1.656,25 €
    D2 1.561,08 €
    E 1.456,61 €

    Importi = minimo tabellare mensile (paga base con la contingenza già conglobata) del CCNL per i dipendenti delle aziende dell’industria della carta, cellulosa e pasta legno e delle aziende cartotecniche e di trasformazione di carta e cartone, rinnovato il 10 febbraio 2026 da Assocarta e Assografici con SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL Carta e Stampa (validità aprile 2026 – dicembre 2028). Aumento del TEM a regime di 275 € (+14,8%) sul livello di riferimento, in 4 tranche: 125 € da aprile 2026 (quella in tabella), 45 € da gennaio 2027, 45 € da gennaio 2028 e 60 € da settembre 2028; il TEC complessivo è di 291 €, con la quota residua destinata a sanità integrativa e previdenza complementare. Dal 1° aprile 2026 sono state inoltre unificate le tabelle salariali dei lavoratori a ciclo continuo, eliminando la storica disparità tra addetti delle cartiere e delle cartotecniche (per questi lavoratori ulteriore aumento medio di 30 €). Elemento di modernizzazione contrattuale (EMC). Fino a marzo 2026 al minimo si sommava l’EMC (art. 101 del CCNL 28 luglio 2021): 20 € al mese al livello C1 dal luglio 2024, riparametrati sugli altri livelli (da 13,06 € per il livello E a 32,68 € per i quadri). La tabella somma la tranche di aprile 2026 al minimo senza EMC (al livello C1: 1.835,11 € + 125 € = 1.960,11 €). Se in busta paga l’EMC compare ancora come voce a parte, va aggiunto agli importi della tabella; se l’azienda lo ha conglobato nel minimo, il minimo in busta paga supera la tabella dell’importo dell’EMC del proprio livello.

    Fonte: tabelle 1/4/2026 del rinnovo 10/2/2026, verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Aumenti CCNL carta e cartotecnica 2026-2028: tranche e welfare

    L’accordo del 10 febbraio 2026 vale dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028. Porta 275 € sui minimi al livello C1, circa il 14,8% del minimo precedente, in quattro tranche; con sanità integrativa e previdenza complementare l’aumento complessivo è di 291 €.

    Aumenti dei minimi al livello C1 (riferimento del rinnovo), riparametrati sugli altri livelli
    Decorrenza Tranche Aumento cumulato al C1
    1° aprile 2026 +125 € 125 €
    1° gennaio 2027 +45 € 170 €
    1° gennaio 2028 +45 € 215 €
    1° settembre 2028 +60 € 275 €
    • Fondo Byblos: il contributo a carico dell’azienda aumenta dello 0,2% da gennaio 2027.
    • Fondo Salute Sempre: 3 € al mese in più a carico dell’azienda da gennaio 2027.
    • Ciclo continuo: dal 1° aprile 2026 restano le tabelle A e B dei turnisti delle cartiere (art. 57) ed è eliminata la tabella C delle cartotecniche, con un aumento medio di 30 € per chi lavora a ciclo continuo; da gennaio 2027 i permessi dei turnisti 7 giorni su 7 passano da 32 a 40 ore.
    • Straordinario: il limite per esigenze indifferibili sale a 72 ore annue; tra le festività entra il 4 ottobre.

    Il testo dell’accordo con le tabelle per livello non è pubblicato in forma aperta dalle parti: per questo qui riportiamo le tranche al livello C1, mentre i minimi per livello della tabella in alto vanno confrontati con la busta paga e con le tabelle diffuse dalle associazioni.

    Composizione della retribuzione

    La retribuzione del CCNL Carta e Cartotecnica è composta da più voci:

    • Minimo tabellare: la voce fissata dal CCNL per livello, comprensiva della contingenza.
    • Scatti di anzianità: uno ogni due anni di servizio in azienda, fino a un massimo di cinque, in cifra fissa per livello: da 11,62 € (E) a 15,49 € (A, AS e quadri) al mese ciascuno (vedi scatti di anzianità e tredicesima).
    • Indennità di turno e di ciclo continuo: si sommano al minimo per i lavoratori in turni avvicendati.
    • Indennità di polivalenza e di qualità: dove previste da accordi aziendali.
    • Premio di risultato: di competenza del contratto aziendale o territoriale di secondo livello.

    Il minimo tabellare mensile si moltiplica per 13 mensilità (tredicesima a dicembre); la quattordicesima non è prevista dal CCNL Carta nazionale, ma può essere introdotta da contratti aziendali.

    Differenziali tra cartiere e cartotecnica

    Le retribuzioni effettive possono differire tra cartiere industriali (tipicamente piu elevate, per la complessita tecnica degli impianti e la turnistica ciclo continuo) e aziende di cartotecnica e packaging (mediamente piu vicine ai minimi nazionali).

    I contratti di secondo livello stipulati in sede aziendale o territoriale introducono spesso premi di risultato variabili legati a parametri di produttivita, efficienza energetica o qualita. Importi e criteri dipendono dall’accordo aziendale; il rinnovo 2026 lo rinvia alla contrattazione di secondo livello.

    Confronto con il salario minimo legale

    I minimi del CCNL Carta e Cartotecnica sono superiori alle soglie dibattute nella proposta di salario minimo legale a 9 euro/ora (discussione parlamentare in corso al 2026). Il confronto va però fatto sulla retribuzione complessiva (13 mensilità, scatti, indennità di turno, premi), non sul solo minimo tabellare mensile del livello d’ingresso.

    Il settore industriale cartario beneficia del coordinamento tra CCNL nazionale e accordi di secondo livello, che assicurano una retribuzione effettiva mediamente superiore ai minimi tabellari nelle imprese piu strutturate.

    Casi pratici

    Tizio – Livello C1 in una cartiera a ciclo continuo
    Tizio è inquadrato al livello C1: 1.960,11 euro di minimo dal 1° aprile 2026, cioè 25.481,43 euro lordi su 13 mensilità, più l’EMC di 20 euro al mese se in busta paga è ancora una voce separata. Lavora a ciclo continuo 7 giorni su 7: in più ha l’indennità della tabella dei turnisti e, da gennaio 2027, 40 ore di permessi invece di 32. Con le tranche del 2027 e del 2028 il suo minimo cresce di altri 150 euro.
    Caia – Impiegata livello B2 con premio aziendale
    Caia è al livello B2: 2.159,89 euro di minimo dal 1° aprile 2026. Il contratto aziendale prevede un premio di risultato fino a 1.200 euro lordi l’anno: su base annua arriva a 2.159,89 x 13 + 1.200 = 29.278,57 euro, se il premio è pagato per intero.
    Sempronio – Livello C3 con scatti
    Sempronio è al livello C3 (1.732,11 euro dal 1° aprile 2026) con 9 anni di anzianità. Ha maturato 4 scatti biennali da 12,91 euro, cioè 51,64 euro al mese, che si sommano al minimo (1.783,75 euro in tutto) e rientrano nella base di calcolo del TFR; il quinto e ultimo scatto arriverà al compimento dei 10 anni.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Carta?
    Tredici mensilità: dodici ordinarie più la tredicesima a dicembre. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale, ma può essere introdotta da accordi aziendali.
    Di quanto aumenta lo stipendio con il rinnovo del CCNL Carta?
    Di 275 € al livello C1, riparametrati sugli altri livelli: 125 € dal 1° aprile 2026, 45 € da gennaio 2027, 45 € da gennaio 2028 e 60 € da settembre 2028. Con sanità e previdenza integrativa l’aumento complessivo è di 291 €.
    Quando scade il CCNL Carta e Cartotecnica?
    Il rinnovo firmato il 10 febbraio 2026 vale dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028; il contratto precedente era scaduto il 31 dicembre 2024.
    Cosa cambia per chi lavora a ciclo continuo?
    Dal 1° aprile 2026 restano le tabelle A e B dei turnisti delle cartiere ed è eliminata la tabella C delle cartotecniche, con un aumento medio di 30 €; da gennaio 2027 i permessi dei turnisti 7 giorni su 7 passano da 32 a 40 ore.
    Il premio di risultato fa parte del minimo tabellare?
    No: il premio di risultato è di competenza del contratto aziendale o territoriale di secondo livello ed è separato dal minimo tabellare nazionale.
    L’indennità di turno è imponibile ai fini del TFR?
    In linea generale sì, se corrisposta con continuità e non ha natura di rimborso spese. La computabilità va verificata sulla specifica clausola contrattuale.

    Fonti: comunicato unitario Slc, Fistel, Uilcom, Ugl del 10/2/2026 · ADAPT, rinnovo CCNL carta (tranche, durata, platea) · fondi, ciclo continuo, straordinario. Dati verificati su queste fonti l’8 ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR, calcolo e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta e Cartotecnica Industria classifica i lavoratori in categorie operaie (dal livello 1 al livello 7) e impiegatizie (dal livello A al livello E), ciascuna con declaratoria specifica. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c. Le cartiere a ciclo continuo presentano profili tecnici di macchina peculiari, distinti da quelli della cartotecnica e del packaging.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Carta e Cartotecnica – Profili tipici
    Livello Area Profilo tipo Autonomia
    7 / E Operaio / Impiegato Conduzione impianti complessi, capo turno; impiegato direttivo Alta autonomia tecnica e gestionale
    6 / D Operaio / Impiegato Operatore senior di macchina continua; impiegato specializzato Autonomia operativa su processo
    5 / C Operaio / Impiegato Aiuto conduttore; impiegato d’ordine qualificato Autonomia su mansioni qualificate
    4 / B Operaio / Impiegato Operaio qualificato cartotecnica; impiegato d’ordine Mansioni qualificate con supervisione
    3 Operaio Operaio comune specializzato Mansioni standardizzate
    2 Operaio Operaio comune Mansioni esecutive
    1 / A Operaio / Impiegato Ausiliario, mansioni elementari; impiegato junior Mansioni elementari di supporto

    La struttura di inquadramento nel settore cartario

    Il CCNL Carta e Cartotecnica Industria si applica alle imprese che producono carta, cartone e manufatti in carta (cartiere), nonche alle aziende di trasformazione cartotecnica e packaging. Le parti firmatarie sono Assocarta per le cartiere industriali, Assografici per la cartotecnica e la trasformazione, e le federazioni sindacali Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.

    Il sistema di inquadramento distingue tra operai (livelli numerici da 1 a 7) e impiegati (livelli letterali da A a E). Ogni livello corrisponde a una declaratoria contrattuale che descrive il grado di complessita tecnica, l’autonomia decisionale e la responsabilita richiesta.

    Il settore e caratterizzato da una forte componente tecnica di processo: nelle cartiere, i profili di conduttore di macchina continua e capo macchina sono figure centrali, con competenze specialistiche nella gestione degli impianti automatizzati e nella qualita della carta prodotta.

    Operai: dal livello 1 al livello 7

    La scala operaia comprende sette livelli:

    • Livello 1: mansioni elementari di supporto (pulizie industriali, movimentazione materiali semplice).
    • Livello 2: operaio comune; esecuzione di operazioni standardizzate con breve addestramento.
    • Livello 3: operaio comune specializzato; acquisizione di una specifica tecnica operativa.
    • Livello 4: operaio qualificato; esecuzione autonoma di operazioni su impianti o su fasi della lavorazione cartotecnica.
    • Livello 5: aiuto conduttore di macchina o operaio con competenze polivalenti su piu impianti.
    • Livello 6: conduttore di impianto complesso, operatore senior di macchina continua in cartiera.
    • Livello 7: capo turno, conduttore responsabile di linea, tecnico di manutenzione specializzato.

    Nelle cartiere a ciclo continuo il livello 6 e 7 operaio coincide spesso con la figura del capo macchina, responsabile dell’intera sezione produttiva durante il turno.

    Impiegati: dal livello A al livello E

    Il ramo impiegatizio prevede cinque livelli:

    • Livello A: impiegato junior in ingresso, mansioni esecutive d’ufficio sotto supervisione continua.
    • Livello B: impiegato d’ordine con autonomia su operazioni ripetitive (contabilita di base, segreteria, logistica).
    • Livello C: impiegato d’ordine qualificato; gestione autonoma di un’area operativa (acquisti, pianificazione produzione, qualita).
    • Livello D: impiegato specializzato o responsabile di funzione operativa (tecnico di laboratorio senior, responsabile manutenzione, controller).
    • Livello E: impiegato direttivo con ampia autonomia e responsabilita su area aziendale strategica; puo coincidere con la qualifica di Quadro laddove prevista dal contratto aziendale.

    Passaggi di livello e art. 2103 c.c.

    Il passaggio al livello superiore avviene quando il lavoratore svolge in modo stabile e continuativo mansioni proprie del livello superiore, ai sensi dell’art. 2103 c.c. riformato dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). La stabilizzazione scatta dopo un periodo minimo previsto dal CCNL (di norma tre mesi continuativi per gli operai, sei mesi per gli impiegati).

    Il CCNL prevede anche forme di polivalenza e polifunzionalita: il lavoratore che acquisisce competenze su piu impianti o su piu fasi del ciclo produttivo puo beneficiare di un’indennita di polivalenza, distinta dall’aumento di livello.

    Il demansionamento e ammesso solo nei casi tassativi previsti dall’art. 2103 c.c. (ristrutturazione documentata, accordo individuale con assistenza sindacale), con conservazione della retribuzione anteriore.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da livello 5 a livello 6
    Tizio e aiuto conduttore (livello 5) in una cartiera. Da sei mesi conduce in autonomia la macchina continua durante il turno notturno in sostituzione del titolare assente. Raggiunta la soglia contrattuale, l’azienda e tenuta a riconoscere il passaggio al livello 6 con aumento tabellare di circa 130 euro lordi mensili indicativi.
    Caia – Impiegata livello C promossa a livello D
    Caia gestisce in autonomia la pianificazione della produzione (livello C). Le vengono affidate stabilmente anche la gestione del laboratorio qualita e il coordinamento di due tecnici. Il CCNL prevede il passaggio al livello D per acquisizione di responsabilita di funzione operativa con coordinamento. Caia ottiene il riconoscimento dopo sei mesi di svolgimento stabile delle nuove mansioni.
    Sempronio – Indennita di polivalenza
    Sempronio e operaio di livello 4 nella sezione cartotecnica. L’azienda lo forma su tre diverse linee di trasformazione e lo impiega su tutte in rotazione. Non superando la soglia per il livello 5, il CCNL riconosce l’indennita di polivalenza prevista dall’accordo aziendale, pari a circa 40 euro lordi mensili aggiuntivi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Carta e Cartotecnica?
    Sette livelli operai (da 1 a 7) e cinque livelli impiegatizi (da A a E). Ogni livello ha una declaratoria contrattuale specifica.
    Chi firma il CCNL Carta e Cartotecnica?
    Sul fronte datoriale Assocarta (cartiere) e Assografici (cartotecnica/trasformazione); sul fronte sindacale Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.
    Quando scatta il passaggio di livello?
    Dopo lo svolgimento stabile di mansioni superiori per il periodo minimo contrattuale (tre mesi per operai, sei per impiegati), ai sensi dell’art. 2103 c.c.
    Cos'e l'indennita di polivalenza?
    Un compenso aggiuntivo riconosciuto al lavoratore formato e impiegato stabilmente su piu impianti o fasi produttive, distinto dall’aumento di livello.
    Il CCNL si applica anche al packaging?
    Si: si applica alle aziende di trasformazione cartotecnica e packaging in carta, oltre alle cartiere propriamente dette, purche aderenti ad Assografici o Assocarta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: ferie, permessi, ex-festività e ROL

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Nel CCNL Gomma Plastica le ferie sono di 4 settimane (20 giorni lavorativi), che salgono a 5 settimane per impiegati e qualifiche speciali oltre 10 anni di anzianità e a 24 giorni per gli operai oltre 18 anni. Si aggiungono 4 giornate di riposo per le ex festività e la riduzione d’orario: 52 ore l’anno per chi non lavora a turni, fino a 116 ore nel ciclo continuo. Almeno due settimane di ferie vanno godute nell’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Ferie, ex festività e ROL nel CCNL Gomma Plastica

    Ferie, ex festività, riduzioni d’orario e permessi – CCNL Gomma Plastica
    Istituto Quanto spetta
    Ferie impiegati e qualifiche speciali (gruppi 1 e 2) 4 settimane (20 giorni lavorativi) fino a 10 anni di anzianità; 5 settimane (25 giorni) oltre 10 anni (art. 16)
    Ferie operai (gruppo 3) 4 settimane (20 giorni lavorativi) fino a 18 anni di anzianità; 4 settimane e 4 giorni (24 giorni) oltre 18 anni
    Ex festività 4 giornate di riposo l’anno (art. 9, c. 1)
    Riduzione d’orario (ROL), non turnisti 52 ore l’anno (art. 9, c. 2)
    Riduzione d’orario, turnisti 64 ore su 15 o 16 turni settimanali; 80 ore su 17 turni (88 su 2 turni per 7 giorni); 100 ore su 18 o più turni; 116 ore su 21 turni (ciclo continuo)
    Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi retribuiti, esclusi i festivi (art. 37)
    Lutto 3 giorni lavorativi l’anno per coniuge, convivente o parente entro il 2° grado (L. 53/2000)

    Fonti: testo del CCNL Gomma Plastica del 15 aprile 2000, artt. 9, 16 e 37, e accordo di rinnovo del 16 settembre 2020, che riscrive l’art. 9 con le stesse ore; art. 4 L. 53/2000. I testi dei rinnovi 2023 e 2025 non sono pubblicati in forma aperta.

    Ferie annue: maturazione e fruizione

    Il CCNL Gomma Plastica (art. 16) attribuisce a tutti 4 settimane di ferie, pari a 20 giorni lavorativi. Per impiegati e qualifiche speciali (gruppi 1 e 2) diventano 5 settimane (25 giorni) oltre 10 anni di anzianità; per gli operai (gruppo 3) 24 giorni oltre 18 anni. Chi tra impiegati e qualifiche speciali è stato assunto prima del 31 marzo 1996 ha 27,5 giorni dal 18° anno. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi valgono una settimana; la malattia con ricovero o con prognosi oltre 8 giorni interrompe le ferie. La maturazione avviene in dodicesimi (le frazioni di mese oltre 15 giorni contano come mese intero).

    L’art. 10 D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane consecutive siano fruite entro l’anno di maturazione e che le restanti due settimane siano fruite entro i 18 mesi successivi. Il CCNL non può derogare in pejus a questo limite: le ferie maturate ma non godute entro i termini si convertono in credito retributivo, non si perdono.

    ROL e flessibilità oraria

    Le ore di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) derivano storicamente dalla riduzione dell’orario contrattuale concordata a livello nazionale negli anni Ottanta-Novanta senza riduzione della retribuzione. Nel CCNL Gomma Plastica la riduzione d’orario è di 52 ore l’anno per chi non lavora a turni e cresce con i turni: 64 ore su 15 o 16 turni settimanali, 80 su 17 turni, 100 su 18 o più e 116 nel ciclo continuo su 21 turni (art. 9). Le ore maturano in proporzione all’attività lavorativa effettiva.

    Le ore di ROL devono essere fruite nell’anno di maturazione; quelle non fruite per esigenze aziendali documentate possono essere riportate nell’anno successivo o monetizzate, secondo le disposizioni del CCNL e degli accordi di secondo livello.

    Ex-festività soppresse

    Con L. 5 marzo 1977 n. 54 e successivi provvedimenti furono soppresse alcune festività civili e religiose (es. San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo nelle regioni ove non è festività locale). Il CCNL Gomma Plastica le sostituisce con 4 giornate di riposo l’anno (art. 9, c. 1).

    Le ore di ex-festività non fruite entro l’anno non si perdono ma si accumulano; il datore che non consente la fruizione è tenuto alla liquidazione monetaria al termine del rapporto di lavoro.

    Permessi retribuiti per eventi personali

    Il CCNL riconosce i seguenti permessi retribuiti per eventi familiari:

    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi retribuiti, computati escludendo i giorni festivi (art. 37);
    • Lutto per coniuge, convivente o parente entro il 2° grado: 3 giorni lavorativi l’anno (art. 4 L. 53/2000);
    • Gravi motivi familiari: permessi non retribuiti ai sensi della L. 53/2000 (congedo per gravi motivi);
    • Visite mediche e accertamenti specialistici: il CCNL e gli accordi aziendali prevedono spesso ore di permesso retribuito per visite documentate.

    I permessi per eventi familiari non rientrano nel conto delle ferie e non possono essere compensati con prestazione straordinaria.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie negate e scadenza
    Tizio, operaio con 12 anni di anzianità, ha maturato 20 giorni di ferie nel 2025 ma il datore ha autorizzato solo 10 giorni. Le restanti 10 giornate non fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi) si convertono in un credito monetario: Tizio ha diritto alla retribuzione corrispondente anche senza fruizione. Il datore che impedisce le ferie rischia sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
    Caia – ROL non fruito per chiusura impianto
    L’azienda di Caia chiude lo stabilimento per manutenzione straordinaria a luglio e imputa a Caia, che non lavora a turni, 40 ore di riduzione d’orario senza che Caia ne avesse fatto richiesta. Il CCNL prevede che, prima di collocare ferie collettive e riposi aggiuntivi, l’azienda ne valuti le problematiche con la RSU (chiarimento a verbale all’art. 8). Caia verifica che le 40 ore non superino le sue 52 ore annue; se lo superano, le ore eccedenti devono essere retribuite come ferie o compensate diversamente.
    Sempronio – Permesso matrimonio
    Sempronio si sposa di venerdì. Il congedo dura 15 giorni consecutivi, ma le domeniche e le altre festività che cadono nel periodo non si contano (art. 37): l’assenza si allunga quindi di qualche giorno rispetto a due settimane di calendario. Il permesso è retribuito al 100% e non incide sul calcolo delle ferie annue.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Gomma Plastica?
    4 settimane (20 giorni lavorativi). Salgono a 5 settimane per impiegati e qualifiche speciali oltre 10 anni di anzianità e a 24 giorni per gli operai oltre 18 anni. Si aggiungono 4 giornate per le ex festività e la riduzione d’orario (52 ore l’anno per chi non lavora a turni).
    Le ferie non godute scadono?
    No, non si perdono. Devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003); se non fruite per causa imputabile al datore si convertono in credito monetario. Il patto di rinuncia alle ferie è nullo.
    Cos'è il ROL?
    Riduzione Orario di Lavoro: ore di riposo aggiuntivo maturate in sostituzione di riduzioni dell’orario contrattuale negoziate a livello nazionale. Nel CCNL Gomma Plastica sono 52 ore l’anno per chi non lavora a turni e da 64 a 116 ore per i turnisti, secondo il numero di turni settimanali (art. 9).
    Le ex-festività sono le stesse per tutti?
    Sì: il CCNL dà a tutti 4 giornate di riposo l’anno in sostituzione delle festività soppresse (art. 9). In alcune regioni, festività locali aggiuntive (es. patroni cittadini) possono aggiungere ulteriori giornate di permesso, a seconda degli usi locali e degli accordi aziendali.
    Il permesso per matrimonio è cumulabile con le ferie?
    Sì. Il permesso matrimoniale è un istituto autonomo (15 giorni consecutivi retribuiti, esclusi i festivi) e non incide sul conteggio delle ferie annue. Il lavoratore può scegliere di aggiungere giorni di ferie ordinarie per prolungare l’assenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: ciclo continuo, indennità di turno e sicurezza chimica

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il settore gomma-plastica è caratterizzato da impianti che operano in ciclo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) con turnazione 3×8. I lavoratori in turno notturno percepiscono un’indennità specifica. La presenza di agenti chimici (solventi, fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche, polveri) impone una sorveglianza sanitaria rafforzata e presidi di sicurezza specifici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Indennità e tutele per lavoratori in ciclo continuo – CCNL Gomma Plastica
    Istituto Importo o misura indicativa Note
    Turno notturno nei turni avvicendati +28% della quota oraria, più un importo fisso per ogni turno notturno Art. 12, c. 4 punto 7 e c. 5 (importo per livello, rivisto dal rinnovo 2020)
    Turno notturno nel ciclo continuo (3 turni su 7 giorni) +40% della quota oraria, più lo stesso importo fisso Art. 13, c. 2
    Festività lavorate nel ciclo continuo +50%, in aggiunta all’indennità di turno Art. 13, c. 1 (escluso il Santo Patrono)
    Domenica lavorata con riposo compensativo +25%, che per i turnisti si aggiunge alla maggiorazione di turno Art. 12, c. 4 punto 4 e c. 9
    Riduzioni di orario annue dei turnisti 116 ore su 21 turni settimanali (ciclo continuo); 100 ore su 18 o più; 80 ore su 17 Art. 9, c. 2
    Sorveglianza sanitaria rafforzata Visite almeno annuali + protocollo chimico Obbligatoria per esposizione ad agenti cancerogeni
    DPI (dispositivi protezione individuale) A carico del datore, obbligatori Guanti, maschere, occhiali, tute antistatica

    Il ciclo continuo: organizzazione e diritti

    Negli stabilimenti di pneumatici, di gomma tecnica ad alta temperatura e di articoli in gomma vulcanizzata, gli impianti devono operare senza interruzione. L’organizzazione in ciclo continuo (definita dall’art. 7 D.Lgs. 66/2003 in coordinamento con il CCNL) prevede:

    • Tre squadre in rotazione, ciascuna su turno di 8 ore (mattino: 6-14, pomeriggio: 14-22, notte: 22-6);
    • Rotazione settimanale o bisettimanale tra i turni, con pianificazione a calendario fisso o flessibile;
    • Lavoro regolare anche nei giorni festivi (Natale, Capodanno, Ferragosto) con compensazione specifica.

    I lavoratori in ciclo continuo godono di tutele aggiuntive: il riposo compensativo per il lavoro domenicale deve essere garantito entro la settimana successiva; le ferie annue devono essere programmate garantendo il riposo effettivo; il limite delle 48 ore medie settimanali si calcola su quattro mesi, che i contratti collettivi possono portare a sei o, per ragioni obiettive, a dodici (art. 4 D.Lgs. 66/2003).

    Indennità di turno notturno e lavoratore notturno

    Nei turni avvicendati il turno notturno è maggiorato del 28% della quota oraria (paga mensile diviso 173), più un importo fisso per ogni turno notturno che varia per livello; nel ciclo continuo la maggiorazione sale al 40% (artt. 12 e 13). Gli operai addetti esclusivamente al turno notturno hanno la stessa maggiorazione dei turnisti (art. 12, c. 7). Esempio al livello G (1.883,45 € dal 1° gennaio 2026): quota oraria 1.883,45 ÷ 173 = 10,89 €; 28% = 3,05 € per ogni ora del turno notturno, a cui si aggiunge l’importo fisso.

    Il D.Lgs. 66/2003 tutela il lavoratore notturno (in difetto di regole collettive, chi fa almeno 3 ore di lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi l’anno: art. 1): orario non superiore a 8 ore in media nelle 24 (art. 13), controlli sanitari preventivi e periodici almeno ogni due anni a spese del datore (art. 14), assegnazione al lavoro diurno se diventa inidoneo al notturno (art. 15). La legge non prevede giorni di ferie aggiuntivi: le riduzioni di orario dei turnisti le dà il CCNL (art. 9).

    Agenti chimici: valutazione del rischio e misure preventive

    Il settore gomma-plastica comporta l’esposizione a numerosi agenti chimici regolamentati dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX):

    • Fumi di vulcanizzazione: miscele complesse contenenti IPA (idrocarburi policiclici aromatici), classificati cancerogeni di categoria 1B;
    • Ammine aromatiche: presenti in alcuni acceleranti di vulcanizzazione (es. MDA, MOCA), cancerogene per la vescica;
    • Solventi organici (n-esano, toluene, acetone): nei reparti di incollaggio e riparazione;
    • Polveri di gomma e microplastiche: nella lavorazione di materiali rimacinati.

    Il datore è tenuto alla valutazione del rischio chimico (DVR) con misurazione strumentale dell’esposizione, confronto con i TLV (threshold limit values) e VLE (valori limite di esposizione professionale ex allegato XLVII D.Lgs. 81/2008), adozione di misure di prevenzione collettiva (aspirazione localizzata, ventilazione generale, sostituzione con sostanze meno pericolose) e distribuzione di DPI adeguati.

    Sorveglianza sanitaria e registro esposti

    I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche) sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria con cadenza almeno annuale (e più frequente per i profili a maggiore esposizione). Il medico competente effettua visita medica e esami specifici (spirometria, audiometria, esami ematochimici mirati).

    Per gli agenti cancerogeni è obbligatorio il registro degli esposti, tenuto dal datore e trasmesso all’INAIL e agli organi di vigilanza. Il registro garantisce la tracciabilità dell’esposizione e facilita il riconoscimento delle malattie professionali anche a distanza di anni (latenza tipica 10-30 anni per i tumori professionali).

    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), previsto dal D.Lgs. 81/2008, svolge un ruolo particolarmente importante in questo settore: partecipa alla valutazione del rischio, ha accesso ai dati di misurazione degli agenti chimici e può richiedere l’intervento degli organi di vigilanza (ASL-SPRESAL, Ispettorato del Lavoro).

    Casi pratici

    Tizio – Indennità notturna in turno fisso
    Tizio lavora in turno fisso di notte (22-6) per 20 notti/mese. Ore notturne: 8 × 20 = 160 ore. Se è operaio di livello G, la maggiorazione del 28% (art. 12, c. 7) vale 10,89 € × 28% = 3,05 € l’ora: 3,05 € × 160 ore = 488,00 € lordi al mese, più l’importo fisso per ogni turno notturno. Tizio è lavoratore notturno ai sensi del D.Lgs. 66/2003: ha diritto ai controlli sanitari preventivi e periodici (almeno ogni due anni) a spese del datore, non a ferie aggiuntive.
    Caia – Malattia professionale da fumi di vulcanizzazione
    Caia lavora da 18 anni in un reparto di vulcanizzazione senza adeguata aspirazione localizzata. Sviluppa BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) con diagnosi di origine professionale confermata da INAIL. Il riconoscimento di malattia professionale le garantisce: rendita INAIL proporzionale al grado di inabilità, pensione anticipata in alcuni casi, tutela contro il licenziamento durante il periodo di inabilità. L’azienda è esposta a responsabilità civile per omessa prevenzione.
    Sempronio – RLS e richiesta di misurazione
    Sempronio è RLS dello stabilimento. Nota odori anomali nel reparto di incollaggio con solventi e chiede al datore di effettuare misurazioni strumentali dell’esposizione a n-esano (neurotossico). Il datore è tenuto a eseguire le misurazioni entro un termine congruo. Se le misurazioni superano il VLE (20 ppm per l’n-esano), scattano misure di prevenzione obbligatorie (sostituzione del solvente, ventilazione, DPI con filtro specifico).

    Domande frequenti

    Cos'è il ciclo continuo e come cambia il lavoro?
    Il ciclo continuo è il regime in cui l’impianto opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I lavoratori ruotano su tre turni di 8 ore (mattino, pomeriggio, notte). Il lavoro include domeniche e festivi con compensazione specifica (riposo compensativo o maggiorazione).
    Quanto vale l'indennità di turno notturno?
    Il 10-15% della quota oraria per ogni ora lavorata nella fascia 22:00-06:00. Per un operaio qualificato con minimo tabellare ~1.720 € significa circa 1,0-1,5 € per ogni ora notturna.
    Quali sono i rischi chimici principali nel settore gomma-plastica?
    I principali sono: fumi di vulcanizzazione (IPA cancerogeni), ammine aromatiche (cancerogene per la vescica), solventi organici (n-esano, toluene), polveri di gomma. Il datore è obbligato a misurare l’esposizione e adottare misure di prevenzione collettiva e DPI.
    Con quale frequenza si effettuano le visite mediche per gli esposti a cancerogeni?
    Almeno una volta all’anno per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Il medico competente può aumentare la frequenza in base al profilo di rischio individuale.
    Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
    Il RLS è eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza. Ha accesso ai dati del DVR, può richiedere misurazioni e interventi correttivi, ed è interlocutore del datore e degli organi di vigilanza. In questo settore il ruolo dell’RLS è particolarmente rilevante per i rischi chimici e da ciclo continuo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: welfare contrattuale, Fondo Gomma Plastica e assistenza sanitaria

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica istituisce un sistema di welfare bipartito: il Fondo Pensione Gomma Plastica per la previdenza complementare e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di settore. I contributi sono versati da datore e lavoratore congiuntamente. L’adesione al fondo di previdenza dà diritto al contributo datoriale aggiuntivo e alla portabilità del TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Contribuzione al Fondo Pensione Gomma Plastica
    Soggetto Aliquota sulla retribuzione utile per il TFR Note
    Datore di lavoro 1,56% nel 2026; 1,78% dal 1° gennaio 2027; 2,00% dal 1° gennaio 2028 Dovuto per chi aderisce
    Lavoratore 1,56% Invariato dal rinnovo 2026-2028
    TFR versato al Fondo Quota del TFR maturando (100% per i lavoratori di prima occupazione dopo il 28 aprile 1993) In alternativa al TFR in azienda

    Fonti: storico contributivo del Fondo Gomma Plastica (1,56% + 1,56% dal 1° giugno 2018) e ipotesi di rinnovo del 10 dicembre 2025, che lascia al lavoratore l’1,56% e porta il contributo aziendale all’1,78% dal 2027 e al 2,00% dal 2028. Vedi anche le tabelle retributive 2026. La contribuzione al Fondo Pensione è fiscalmente deducibile dal reddito del lavoratore fino a 5.164,57 € annui.

    Il Fondo Pensione Gomma Plastica

    Il Fondo Pensione Gomma Plastica è il fondo pensione complementare negoziale di settore, istituito dalle parti firmatarie del CCNL. È un fondo a contribuzione definita, autorizzato e vigilato dalla COVIP. I lavoratori che aderiscono al fondo versano la propria quota contributiva, il datore versa il contributo patronale obbligatorio e il TFR maturando (se destinato al fondo).

    Il fondo offre linee di investimento con diverso profilo di rischio-rendimento (garantita, bilanciata, azionaria). I rendimenti storici dei fondi pensione negoziali di settore industriale sono generalmente superiori alla rivalutazione del TFR tenuto in azienda nel lungo periodo.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL Gomma Plastica prevede l’adesione obbligatoria dei lavoratori (operai e impiegati) al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di settore. Il fondo copre prestazioni sanitarie non coperte interamente dal SSN o con tempi di attesa lunghi:

    • Visite specialistiche e diagnostica;
    • Interventi chirurgici (ricoveri ordinari e day hospital);
    • Cure odontoiatriche (secondo il piano sanitario);
    • Fisioterapia e riabilitazione (utile per infortuni da movimentazione manuale carichi o posture incongrue);
    • Assistenza protesica e acquisto occhiali da vista (secondo massimali).

    Il contributo è versato congiuntamente da datore e lavoratore. L’iscrizione avviene automaticamente all’assunzione; il lavoratore deve registrarsi al portale del fondo per attivare la tessera sanitaria.

    Welfare aziendale di secondo livello

    Le aziende di medie e grandi dimensioni del settore (in particolare i gruppi multinazionali della gomma tecnica e dei pneumatici) hanno sviluppato piani di welfare aziendale integrativo attraverso accordi di secondo livello. I contenuti tipici includono:

    • Buoni pasto o mensa aziendale;
    • Contributi per asili nido o rimborso spese scolastiche;
    • Polizze assicurative long-term care o vita;
    • Piattaforme di flexible benefit con conversione del Premio di Risultato in welfare detassato.

    La conversione del PDR in welfare è fiscalmente agevolata: i benefit in natura non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente entro i limiti di legge (art. 51 TUIR), con un vantaggio netto per il lavoratore rispetto alla percezione monetaria.

    Portabilità e riscatto anticipato del Fondo Pensione

    In caso di cambio di azienda, la posizione individuale nel Fondo Gomma Plastica può essere:

    • Trasferita a un altro fondo pensione (negoziale del nuovo settore o aperto);
    • Mantenuta nel Fondo Gomma Plastica come posizione quiescente senza contribuzione attiva;
    • Riscattata solo in casi di disoccupazione prolungata (oltre 12 mesi) o invalidità permanente: riscatto parziale (50%) o totale.

    Il riscatto è soggetto a tassazione separata con aliquota del 15% (scalabile fino al 9%). L’anticipazione della posizione è ammessa per acquisto prima casa (fino al 75%) dopo 8 anni di iscrizione al fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione al Fondo Pensione e contributo datoriale
    Tizio ha una retribuzione utile per il TFR di 1.720 € al mese e aderisce al Fondo Gomma Plastica. Nel 2026 versa l’1,56% (26,83 €) e il datore altrettanto (26,83 €), oltre al TFR maturando. Dal 2027 il contributo del datore sale all’1,78% (30,62 €) e dal 2028 al 2,00% (34,40 €). Quanto varrà la posizione dipende dai rendimenti del comparto scelto; il contributo del datore, però, lo riceve solo chi aderisce.
    Caia – Assistenza sanitaria e visita specialistica
    Caia ha bisogno di una visita cardiologica specialistica con ecocardiogramma. Sul SSN i tempi di attesa sono di 8 mesi. Tramite il Fondo Sanitario di settore prenota in regime convenzionato: la visita è erogata entro 10 giorni con rimborso del 90% del costo (entro il massimale previsto). Caia paga solo il 10% residuo.
    Sempronio – Conversione PDR in welfare
    Sempronio riceve un PDR aziendale di 1.200 € lordi. Sceglie di convertirlo interamente in welfare (buoni spesa + contributo asilo nido). I benefit non sono tassati come reddito di lavoro dipendente (entro i limiti art. 51 TUIR): Sempronio non paga IRPEF né contributi su questi 1.200 €. Risparmio fiscale stimato: ~350 € netti rispetto alla percezione monetaria.

    Domande frequenti

    Il Fondo Pensione Gomma Plastica è obbligatorio?
    L’adesione è volontaria, ma fortemente conveniente: solo aderendo il lavoratore ottiene il contributo del datore (1,56% della retribuzione utile per il TFR nel 2026, 1,78% dal 2027, 2,00% dal 2028). Chi non aderisce lascia il TFR in azienda e rinuncia al contributo patronale.
    Cos'è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di settore?
    Un fondo bilaterale che eroga prestazioni sanitarie integrative al SSN (visite specialistiche, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia) per i lavoratori del settore gomma-plastica. L’iscrizione è obbligatoria per i lavoratori in forza alle aziende che applicano il CCNL.
    Posso portare la mia posizione nel Fondo Pensione se cambio settore?
    Sì. La posizione può essere trasferita a qualsiasi altro fondo pensione (negoziale o aperto) autorizzato COVIP. La portabilità è un diritto del lavoratore esercitabile in qualsiasi momento.
    Il PDR può essere convertito in welfare?
    Sì, se previsto dall’accordo aziendale. I benefit di welfare (buoni pasto, rimborso spese scolastiche, polizze vita ecc.) sono esenti da tassazione IRPEF e contributi entro i limiti dell’art. 51 TUIR.
    Cosa succede alla mia posizione nel Fondo Pensione se vengo licenziato?
    La posizione rimane nel fondo come quiescente. Se la disoccupazione si prolunga oltre 12 mesi, è possibile il riscatto parziale (50%) o totale, con tassazione al 15%. Altrimenti il montante resta investito fino alla pensione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica prevede fino a 5 scatti di anzianità biennali, da 10,33 € (livello I) a 20,14 € (livello Q) al mese ciascuno: ogni 2 anni di servizio nella stessa azienda il lavoratore matura un aumento fisso. La tredicesima mensilità è erogata a dicembre ed è pari a 1/12 della retribuzione annua per ogni mese lavorato. Non è prevista la quattordicesima dal contratto nazionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità nel CCNL Gomma Plastica: importo mensile per livello (massimo 5 scatti biennali)
    Livello Importo di uno scatto Con 5 scatti (10 anni)
    Q 20,14 € 100,70 €
    A 18,59 € 92,95 €
    B, C, D 16,53 € 82,65 €
    E, F 13,94 € 69,70 €
    G 13,43 € 67,15 €
    H 11,88 € 59,40 €
    I 10,33 € 51,65 €

    Importi per livello. Uno scatto per ogni biennio di servizio nella stessa azienda o gruppo, fino a 5; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Gli importi sono fermi dal 1° maggio 1993 (erano espressi in lire). In caso di passaggio di livello si conserva l’importo maturato, ricalcolato in numero di scatti del nuovo livello; gli scatti non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito, né questi dagli scatti. Fonte: art. 24 del CCNL Gomma Plastica (testo 15 aprile 2000, Studio Cerbone). I minimi per livello sono nella tabella retributiva del contratto.

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e automatismo

    Gli scatti di anzianità nel CCNL Gomma Plastica sono aumenti retributivi fissi che maturano automaticamente ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. L’anzianità si calcola dalla data di assunzione, computando anche il periodo di apprendistato. Le assenze per maternità, infortuni e malattia non interrompono la maturazione dell’anzianità contrattuale.

    Il numero massimo di scatti è 5, corrispondente a 10 anni di anzianità per completare la progressione automatica. Superato il massimo, l’anzianità non genera ulteriori scatti automatici, salvo accordi aziendali integrativi che prevedano scatti aggiuntivi o superminimi progressivi.

    Incidenza degli scatti sulla busta paga e sul TFR

    Gli scatti si sommano al minimo tabellare e concorrono a formare la retribuzione globale di fatto. Hanno quindi impatto diretto su:

    • Tredicesima mensilità: calcolata sulla retribuzione mensile inclusiva degli scatti;
    • TFR: la quota annua (retribuzione annua ÷ 13,5) include gli scatti;
    • Indennità sostitutiva di preavviso: parametrata alla retribuzione globale;
    • Straordinari: la quota oraria su cui si applicano le maggiorazioni include gli scatti.

    I superminimi individuali o collettivi si stratificano sopra gli scatti e non sono assorbiti dagli scatti stessi (salvo patto di assorbibilità esplicito nella lettera di assunzione).

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è erogata entro il mese di dicembre di ogni anno ed è pari alla retribuzione mensile piena del mese di dicembre. Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno, la tredicesima è ragguagliata a 1/12 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) lavorato nell’anno solare.

    La tredicesima è comprensiva di tutti gli elementi fissi della retribuzione: minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianità. Non comprende le voci variabili (straordinari, PDR) salvo diverso accordo aziendale.

    Quattordicesima: assenza dal CCNL nazionale

    Il CCNL Gomma Plastica non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale, a differenza di alcuni altri CCNL del settore industriale (es. Turismo). Il lavoratore del settore gomma-plastica percepisce quindi 13 mensilità complessivamente.

    La quattordicesima può essere prevista da accordi aziendali integrativi nelle imprese di maggiori dimensioni o da accordi individuali. In questi casi l’erogazione avviene tipicamente a giugno o luglio.

    Casi pratici

    Tizio – 5 scatti al livello F
    Tizio (livello F, 10 anni di anzianità) ha completato i 5 scatti massimi: 5 × 13,94 € = 69,70 € mensili lordi oltre il minimo. Retribuzione mensile lorda nel 2026: 2.021,12 + 69,70 = 2.090,82 €. Tredicesima: 2.090,82 €. TFR quota annua sulle 13 mensilità: (2.090,82 × 13) / 13,5 = 2.013,38 €.
    Caia – Tredicesima pro-rata
    Caia è assunta il 1° luglio. A dicembre ha lavorato 6 mesi. Tredicesima pro-rata: minimo del livello F (2.021,12 € nel 2026) × 6/12 = 1.010,56 € lordi. Il suo primo scatto (13,94 €) matura solo al compimento di due anni di servizio e decorre dal primo giorno del mese successivo.
    Sempronio – Superminimo e assorbibilità
    Sempronio, assunto al livello G, ha un superminimo individuale di 50 € con clausola di assorbibilità. Quando matura il primo scatto biennale (13,43 €) il superminimo resta intero: lo scatto si aggiunge, perché il CCNL esclude che scatti e aumenti di merito si assorbano a vicenda (art. 24). La clausola può invece operare sugli aumenti dei minimi decisi dal rinnovo: dal 1° aprile 2027 il minimo del livello G sale da 1.883,45 € a 1.939,36 € (+55,91 €), e con la clausola il datore può ridurre il superminimo di pari importo.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti di anzianità?
    Ogni 2 anni di servizio continuativo. Il massimo è 5 scatti (10 anni di anzianità per completare tutti gli scatti automatici).
    Gli scatti si perdono se cambio azienda?
    Sì. Gli scatti sono legati all’anzianità presso lo stesso datore. Cambiando azienda, l’anzianità riparte da zero. Solo se il cambio avviene per cessione di ramo d’azienda (art. 2112 c.c.) l’anzianità si mantiene.
    La tredicesima è compresa nel calcolo del TFR?
    Sì. La tredicesima (come le indennità continuative) concorre alla retribuzione annua lorda da dividere per 13,5 per ottenere la quota di TFR.
    Il CCNL Gomma Plastica prevede la quattordicesima?
    No, il CCNL nazionale non prevede la quattordicesima. I lavoratori del settore percepiscono 13 mensilità. Accordi aziendali specifici possono prevedere mensilità aggiuntive.
    Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato solo parte dell'anno?
    Si moltiplica la retribuzione mensile per il numero di mesi lavorati nell’anno (o frazioni superiori a 15 giorni), diviso 12. Per 6 mesi lavorati: 6/12 × retribuzione mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica fissa il periodo di prova per livello, in mesi di effettivo servizio: 6 mesi per Q e A, 3 per B, C e D, 2 per E, F, G e H, 1 mese per il livello I. L’apprendistato professionalizzante dura al massimo 3 anni; l’apprendista è inquadrato al massimo due livelli sotto quello finale e riceve il minimo del livello in cui è inquadrato. I contratti a termine sono soggetti ai limiti percentuali del D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Periodo di prova per livello: tabella riepilogativa

    Periodo di prova nel CCNL Gomma Plastica, per livello (mesi di effettivo servizio)
    Livelli Durata del periodo di prova
    Q e A 6 mesi
    B, C e D 3 mesi
    E, F, G e H 2 mesi
    I 1 mese
    Apprendisti assunti al livello G o inferiore 4 settimane
    Apprendisti assunti a un livello superiore al G 8 settimane

    La durata è riferita all’effettivo servizio, non al calendario, e la prova non può essere prorogata né rinnovata. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso (salvo motivi discriminatori). Se la prova si interrompe, a impiegati e qualifiche speciali spetta il solo periodo lavorato in caso di dimissioni o di licenziamento nei primi 2 mesi (livelli Q e A) o nel primo mese (altri livelli); negli altri casi di licenziamento la retribuzione arriva fino a metà o fine mese; agli operai spettano i giorni di effettiva prestazione. Superata la prova, il rapporto si consolida. Fonti: art. 3 del CCNL Gomma Plastica 15 aprile 2000 (Studio Cerbone); per gli apprendisti, accordo sull’apprendistato del 12 aprile 2012. Per i livelli vedi la scheda sui livelli Q e A-I del CCNL Gomma Plastica.

    Assunzione e formalità contrattuali

    L’assunzione nel settore gomma-plastica deve essere formalizzata con lettera di assunzione scritta (o, in alternativa, contratto individuale scritto) contenente almeno: data di inizio, categoria e livello di inquadramento, sede di lavoro, retribuzione iniziale, durata del periodo di prova, CCNL applicato. L’obbligo informativo è rafforzato dal D.Lgs. 104/2022 (trasparenza nei contratti di lavoro), che impone la comunicazione di ulteriori elementi entro 7 giorni dall’assunzione.

    La comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (UNILAV) deve essere effettuata dal datore entro il giorno precedente all’inizio del rapporto.

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto formativo principale per il settore gomma-plastica. Può essere attivato per lavoratori dai 18 ai 29 anni (o dai 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Le regole del CCNL (accordo del 12 aprile 2012) sono:

    • durata massima di 3 anni, comprensiva del periodo di prova;
    • inquadramento non inferiore di più di due livelli a quello finale; chi è destinato ai livelli H o G passa comunque al livello H dopo 12 mesi nel livello I;
    • retribuzione pari al minimo contrattuale del livello in cui l’apprendista è inquadrato, senza percentuali di riduzione; il cottimo è vietato;
    • formazione di 120 ore medie annue, con un tutor di livello pari o superiore a quello finale dell’apprendista.

    Gli apprendisti si possono assumere solo se nei 24 mesi precedenti l’azienda ha confermato a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendistati scaduti (esclusi i dimissionari e, in ogni caso, quattro contratti non confermati). I contributi previdenziali ridotti (aliquota agevolata) incentivano il datore all’assunzione in apprendistato.

    Contratti a termine e somministrazione

    I contratti a tempo determinato sono soggetti ai limiti del D.Lgs. 81/2015: massimo il 20% dell’organico a tempo indeterminato (salvo deroghe per sostituzioni, start-up, stagionalità). La durata massima cumulata è 24 mesi per lo stesso lavoratore con lo stesso datore; oltre, il contratto si converte a tempo indeterminato.

    La somministrazione di lavoro (ex interinale) è utilizzata nel settore per coprire picchi produttivi (lancio nuovi modelli di pneumatici, stagionalità). Il lavoratore somministrato ha diritto allo stesso trattamento economico del dipendente diretto di pari livello, incluse indennità di turno e PDR se previsto dall’accordo aziendale.

    Part-time e smart working

    Il lavoro a part-time è ammesso in tutte le articolazioni (orizzontale, verticale, misto) con trasformazione da full-time a part-time su domanda del lavoratore (diritto di precedenza per le categorie protette). Il lavoro supplementare (ore oltre il contratto part-time ma entro le 40 ore settimanali) è maggiorato del 10%.

    Il lavoro agile (smart working) è applicabile nei reparti impiegatizi e tecnici. Gli impianti produttivi (operai) non sono compatibili con il lavoro a distanza. Il CCNL e gli accordi aziendali più avanzati prevedono accordi di smart working strutturale per gli impiegati di ufficio.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso in prova
    Tizio (addetto a macchine e impianti, livello G, periodo di prova di 2 mesi di effettivo servizio) viene licenziato durante il 45° giorno senza motivazione scritta. Il recesso in prova è legittimo se il periodo non è ancora scaduto. Tizio ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati, al TFR proporzionale e alle ferie maturate (proporzionali). Non ha diritto al preavviso (art. 3 del CCNL).
    Caia – Apprendista addetta conduzione impianti
    Caia è assunta come apprendista per diventare addetta alla conduzione impianti (livello F). Può essere inquadrata al massimo due livelli sotto, cioè al livello H, e riceve il minimo di quel livello: 1.796,11 € al mese dal 1° gennaio 2026, contro i 2.021,12 € del livello F. La prova è di 8 settimane di servizio effettivo, perché il livello H è superiore al G. Al termine dell’apprendistato (al massimo 3 anni), se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello F. Il datore gode di contributi ridotti per tutto il periodo di apprendistato.
    Sempronio – Contratto a termine convertito
    Sempronio ha avuto 3 contratti a termine con la stessa azienda, per mansioni dello stesso livello: 8 + 8 + 8 mesi = 24 mesi, cioè il massimo di legge, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015). Se l’azienda lo trattiene con una proroga o un nuovo contratto oltre i 24 mesi, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data in cui il limite è superato, e l’azienda non può opporre la scadenza del termine. Il rinnovo del 10 dicembre 2025 ha abrogato la vecchia clausola del CCNL sulla stabilizzazione dopo 44 mesi complessivi tra tempo determinato e somministrazione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un operaio?
    Dipende dal livello: per gli operai 1 mese al livello I, 2 mesi ai livelli H, G, F ed E, 3 mesi al livello D (che per gli operai esiste solo in manutenzione). Per impiegati e quadri: 2 mesi ai livelli E e F, 3 mesi a B, C e D, 6 mesi a Q e A. I mesi sono di effettivo servizio.
    L'apprendistato nel settore gomma-plastica: quanto dura?
    Al massimo 3 anni. L’apprendista è inquadrato fino a due livelli sotto quello finale e riceve il minimo pieno del livello in cui è inquadrato; il CCNL non prevede percentuali di riduzione.
    Quanti contratti a termine può fare la stessa azienda con lo stesso lavoratore?
    La durata massima cumulata è 24 mesi. Il numero di proroghe è limitato (in genere 4 proroghe). Superati i 24 mesi totali, il contratto si converte a tempo indeterminato.
    Il lavoratore interinale ha gli stessi diritti del dipendente diretto?
    Sì, sul piano economico: stesso livello tabellare, stesse maggiorazioni per turni notturni e straordinari. Sul piano previdenziale è trattato come dipendente della società di somministrazione (agenzia), non dell’azienda utilizzatrice.
    Il part-time è ammesso nel settore produttivo gomma-plastica?
    Sì, in tutte le articolazioni (orizzontale, verticale, misto), ma nella realtà dei reparti in ciclo continuo è poco diffuso per ragioni organizzative. Il part-time è più comune nei reparti impiegatizi e amministrativi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica fissa il preavviso di licenziamento per livello (Q, A-I) e anzianità: da 2 settimane (livello I, fino a 5 anni) a 4 mesi (livelli Q e A, oltre 10 anni). Per le dimissioni i termini si riducono alla metà, con un minimo per livello. Decorrenza da metà o fine mese. Il licenziamento disciplinare richiede contestazione formale e contraddittorio. Le tutele contro il licenziamento illegittimo variano in base alla data di assunzione e alle dimensioni aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di licenziamento nel CCNL Gomma Plastica, per livello e anzianità
    Anzianità Livelli Q e A Livelli B, C, D Livelli E, F Livelli G, H Livello I
    Fino a 5 anni 2 mesi 1,5 mesi 1 mese 3 settimane 2 settimane
    Da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1,5 mesi 1 mese 3 settimane
    Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi 1,5 mesi 1 mese

    I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni si riducono alla metà, con un minimo di 2 mesi per i livelli Q e A, 1,5 mesi per B, C e D, 1 mese per E e F, 3 settimane per G e H e 2 settimane per il livello I: ne consegue che per le dimissioni vale, a qualsiasi anzianità, il termine della riga «fino a 5 anni». Fonte: scheda sul preavviso della CISL di Bergamo (febbraio 2026), che coincide con l’art. 57, commi 6 e 7, del testo del CCNL del 15 aprile 2000. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva (pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato).

    Il preavviso: funzione e calcolo

    Il preavviso è il periodo di anticipo con cui sia il datore (in caso di licenziamento) sia il lavoratore (in caso di dimissioni) devono comunicare la risoluzione del contratto. Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore lavora normalmente e percepisce la retribuzione piena.

    Il datore può esonerare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, ma deve comunque corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso (ISP), pari alla retribuzione del periodo di preavviso. Allo stesso modo, il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso deve corrispondere l’ISP al datore, che può trattenerla dal TFR.

    Dimissioni: forma, effetti e dimissioni per giusta causa

    Le dimissioni volontarie devono essere presentate telematicamente attraverso il portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico, introdotto dal D.Lgs. 151/2015) tramite patronato o direttamente. Le dimissioni verbali o su carta semplice non hanno efficacia giuridica dal 12 marzo 2016.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, modifiche unilaterali delle mansioni) consentono al lavoratore di recedere senza preavviso e con diritto all’indennità sostitutiva di preavviso da parte del datore, oltre alla NASpI (se i requisiti contributivi sono soddisfatti).

    Licenziamento individuale: tipologie e tutele

    Il licenziamento può essere:

    • Per giusta causa (senza preavviso): grave inadempimento che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto (es. furto, violenza, assenze ingiustificate prolungate);
    • Per giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento contrattuale, con preavviso;
    • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche o organizzative (riduzione del personale, soppressione della mansione), con preavviso e obbligo di repechage.

    Il licenziamento disciplinare (giusta causa o g.m.s.) richiede obbligatoriamente la contestazione scritta degli addebiti e il rispetto del contraddittorio (difesa scritta o orale del lavoratore entro 5 giorni).

    Tutele reintegratorie e indennitarie post-Jobs Act

    Le tutele contro il licenziamento illegittimo dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni aziendali:

    • Assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti: art. 18 Statuto Lavoratori (reintegrazione obbligatoria per licenziamenti discriminatori o nulli; scelta tra reintegrazione o indennità per altri casi);
    • Assunti dal 7 marzo 2015: D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti): indennità di 2-12 mensilità per vizi formali, 6-36 mensilità per difetto di giustificazione, reintegrazione solo per licenziamenti discriminatori o nulli.

    In caso di licenziamento collettivo, si applicano le procedure della L. 223/1991 (comunicazioni sindacali, criteri di scelta, mobilità).

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Tizio (livello D, 8 anni di anzianità, preavviso di 2 mesi) viene licenziato per soppressione della linea di produzione. Il datore deve provare l’impossibilità di reimpiego (repechage) su altre mansioni compatibili. Se il repechage è possibile ma non offerto, il licenziamento è illegittimo. Se Tizio è assunto ante-2015 in azienda > 15 dip: art. 18, possibile reintegra. Se assunto post-2015: indennità 6-36 mensilità (D.Lgs. 23/2015).
    Caia – Dimissioni per giusta causa
    Caia (livello B, 3 anni di anzianità) non percepisce lo stipendio da 3 mesi nonostante solleciti scritti. Rassegna dimissioni per giusta causa senza preavviso. Ha diritto a: indennità sostitutiva di preavviso (1,5 mesi di retribuzione, il termine del suo livello) + TFR + eventuali ferie non fruite + NASpI (se ha 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti). La giusta causa deve essere documentata e non contestata dal datore.
    Sempronio – Mancato preavviso dimissioni
    Sempronio (livello G, 3 anni di anzianità, preavviso di 3 settimane per le dimissioni) si dimette con 3 giorni di anticipo anziché 21. Il datore trattiene dalla liquidazione finale 18 giorni di retribuzione come indennità sostitutiva di preavviso (a favore del datore). Sempronio riceve il TFR maturato al netto di questa trattenuta.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    I termini di licenziamento si riducono alla metà, con un minimo per livello: 2 mesi per Q e A, 1,5 mesi per B, C e D, 1 mese per E e F, 3 settimane per G e H, 2 settimane per il livello I. Decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
    Il licenziamento per giusta causa deve essere scritto?
    Sì. Qualsiasi licenziamento deve essere comunicato in forma scritta (art. 2 L. 604/1966). Il licenziamento disciplinare richiede inoltre preventiva contestazione scritta degli addebiti e rispetto del contraddittorio.
    Cos'è il repechage?
    L’obbligo del datore, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di verificare l’esistenza di posizioni disponibili in azienda in cui ricollocare il lavoratore prima di procedere al licenziamento. La mancata offerta di posizioni disponibili rende il licenziamento illegittimo.
    Posso ricevere la NASpI se mi dimetto?
    Di norma no: la NASpI spetta ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Eccezione: dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento, modifiche peggiorative unilaterali, molestie) danno accesso alla NASpI con i normali requisiti contributivi.
    Qual è la differenza tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo?
    La giusta causa è così grave da non consentire neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto: nessun preavviso. Il giustificato motivo soggettivo è un notevole inadempimento contrattuale meno grave: richiede preavviso. In entrambi i casi è necessario il procedimento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: TFR – maturazione, anticipazione e destinazione

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) matura nella misura di 1/13,5 della retribuzione annua lorda, rivalutato annualmente con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori del settore possono destinare il TFR al Fondo Gomma Plastica (previdenza complementare di settore) o al Fondo Pensione. L’anticipazione del TFR è possibile dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Come si calcola la quota annua. Si somma la retribuzione dell’anno, comprese tredicesima ed eventuale quattordicesima, e si divide per 13,5 (art. 2120 c.c.); dalla quota si sottrae lo 0,50% della retribuzione imponibile versato all’INPS. Per partire dal minimo del tuo livello usa la tabella retributiva del contratto.

    Calcolo della quota annua di TFR

    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la quota annua di TFR si calcola dividendo la retribuzione annua lorda (incluse tutte le voci retributive continuative: minimo tabellare, scatti, tredicesima, indennità di turno) per 13,5. Il risultato è la somma accantonata virtualmente ciascun anno.

    La rivalutazione del TFR accantonato avviene al 31 dicembre di ogni anno con il tasso: 1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Negli anni di alta inflazione (2022-2023) la rivalutazione ha superato il 5%; negli anni di bassa inflazione si avvicina all’1,5% minimo garantito.

    TFR in azienda vs destinazione a Fondo Pensione

    I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 (dopo la riforma previdenziale D.Lgs. 252/2005) devono scegliere entro 6 mesi dall’assunzione se:

    • Destinare il TFR al Fondo Pensione di settore (Fondo Gomma Plastica o altro fondo collettivo); oppure
    • Lasciare il TFR in azienda (o, per aziende con più di 49 dipendenti, al Fondo di Tesoreria INPS).

    Il silenzio-assenso comporta la destinazione automatica al Fondo Pensione. Chi destina il TFR al Fondo Pensione beneficia anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL (vedi articolo su previdenza complementare).

    Anticipazione del TFR

    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato fino al 70% del montante per:

    • Acquisto prima casa per sé o per i figli;
    • Spese sanitarie straordinarie per sé o per i familiari (terapie e interventi di elevato costo);
    • Ulteriori causali previste da contratti collettivi o aziendali (es. ampliamento, ristrutturazione prima casa).

    L’anticipazione non ha un’aliquota fissa: è tassata come il TFR, a tassazione separata, con l’aliquota che il datore calcola sul reddito di riferimento (TFR maturato più le anticipazioni, diviso gli anni di servizio, per dodici), salvo conguaglio alla liquidazione finale (art. 19 TUIR). Viene detratta dal TFR finale e, per legge, si può chiedere una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120 c.c.); accordi aziendali o individuali possono prevedere condizioni più favorevoli. Le richieste sono soddisfatte ogni anno entro il 10% degli aventi titolo e il 4% del totale dei dipendenti.

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR erogato alla fine del rapporto è tassato con la cosiddetta tassazione separata: il datore applica l’aliquota IRPEF corrispondente al reddito di riferimento (TFR diviso gli anni di servizio, per dodici); poi l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta con l’aliquota media dei cinque anni precedenti (art. 19 TUIR). L’aliquota effettiva è spesso inferiore a quella marginale IRPEF, rendendo il TFR una forma di risparmio fiscalmente efficiente.

    Il TFR destinato a Fondo Pensione è invece tassato al 15% sull’imponibile, con riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un minimo del 9%.

    Casi pratici

    Tizio – Anticipazione TFR per prima casa
    Tizio (operaio di livello E, 9 anni di anzianità, TFR maturato ~18.000 €) chiede anticipazione del 70% per acquisto prima casa = 12.600 €. Non c’è un’aliquota fissa: la ritenuta si calcola con l’aliquota del TFR. Con un reddito di riferimento di circa 24.000 € (18.000 € ÷ 9 anni × 12) l’aliquota è quella del primo scaglione, il 23%: 12.600 × 23% = 2.898 € di ritenuta e netti circa 9.702 €, salvo conguaglio alla liquidazione finale. Il montante residuo scende a ~5.400 €, su cui continuerà a maturare TFR per gli anni successivi.
    Caia – Silenzio-assenso e Fondo Gomma Plastica
    Caia è assunta in gennaio. Non risponde alla scheda TFR entro 6 mesi. Per silenzio-assenso il suo TFR confluisce al Fondo Gomma Plastica. L’azienda versa il TFR + il contributo datoriale aggiuntivo del CCNL (es. 1% della retribuzione). In 20 anni Caia accumula nel Fondo una posizione significativamente superiore a quanto avrebbe ottenuto lasciando il TFR in azienda (con la diversa rivalutazione finanziaria del Fondo).
    Sempronio – TFR alla cessazione
    Sempronio si dimette dopo 12 anni (impiegato 2° cat.). TFR maturato indicativo (ante rivalutazione): 1.916 € × 12 = ~22.990 €. Con rivalutazione cumulata (ipotesi media 2,5%/anno): ~25.500 €. Tassazione separata: aliquota media stimata 17-20%. Netto stimato: ~20.400-21.200 €.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Gomma Plastica?
    Retribuzione annua lorda (inclusa tredicesima e indennità continuative) diviso 13,5. La quota annua è poi rivalutata ogni 31 dicembre con il tasso 1,5% fisso + 75% ISTAT.
    Cosa succede al TFR se lo destino al Fondo Pensione?
    Il datore versa il TFR mensile al Fondo Gomma Plastica o ad altro fondo scelto, più il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. La tassazione finale è al 15% (scalabile fino al 9%), più favorevole della tassazione separata ordinaria.
    Posso chiedere l'anticipazione del TFR in qualsiasi momento?
    No. Servono almeno 8 anni di servizio continuativo, la causale deve rientrare tra quelle ammesse (prima casa, spese sanitarie) e l’anticipazione non può superare il 70% del montante. Il numero massimo di anticipazioni nella vita lavorativa è generalmente uno (salvo accordi aziendali più favorevoli).
    Il TFR è cumulabile con la liquidazione aziendale?
    Il TFR è l’unica liquidazione prevista dalla legge italiana per i dipendenti (ad eccezione dei dirigenti che possono avere clausole aggiuntive). Non esiste una liquidazione aziendale separata, salvo che accordi individuali o aziendali non prevedano indennità supplementari.
    Se l'azienda fallisce, perdo il TFR?
    No. Per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR è versato al Fondo di Tesoreria INPS e non è esposto al rischio di insolvenza aziendale. Per le aziende più piccole, il Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982) interviene a tutela del TFR maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica integra le tutele legali di maternità e paternità con miglioramenti economici a carico del datore. Durante il congedo di maternità obbligatorio (5 mesi) il datore integra l’indennità INPS all’80% fino al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Congedi genitoriali – CCNL Gomma Plastica e legge
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione datoriale
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4 flessibile) 80% retribuzione Integrazione fino a 100%
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione INPS Nessuna (già 100%)
    Congedo parentale (1 figlio) Fino a 3 mesi per genitore (max 9 mesi coppia) 80% per 1 mese; 60% per 1 altro mese (2024); poi 30% Nessuna obbligatoria (possibili accordi aziendali)
    Congedo parentale prolungato Fino a 3 anni del bambino 30% retribuzione Nessuna
    Permessi allattamento (riposi) 1 ora/giorno (2 ore se lavoro a tempo pieno) INPS (indennità riposi) N/A

    Congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi (D.Lgs. 151/2001, T.U. maternità). La lavoratrice può scegliere la ripartizione flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (se il ginecologo certifica la compatibilità con la gravidanza). L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

    Il CCNL Gomma Plastica impone al datore di integrare l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio. L’integrazione è a carico diretto del datore di lavoro, non dell’INPS.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Dal 2022 il congedo di paternità obbligatorio è fissato a 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). L’INPS copre al 100% la retribuzione durante questi giorni: il datore non deve aggiungere alcuna integrazione.

    Il CCNL può prevedere giorni aggiuntivi di congedo paterno retribuito a carico dell’azienda (in particolare negli accordi aziendali dei grandi gruppi del settore).

    Congedo parentale: novità 2024-2026

    Il D.Lgs. 105/2022 (attuazione direttiva UE 2019/1158) e le successive leggi di bilancio hanno progressivamente elevato la percentuale del congedo parentale:

    • Un mese di congedo parentale (per ciascun genitore) indennizzato all’80%;
    • Un ulteriore mese al 60% (introdotto dalla L. 213/2023 per il 2024, poi esteso);
    • Restanti mesi al 30% fino al compimento del 14° anno del bambino.

    Il congedo parentale è facoltativo, fruibile anche in modalità oraria (mezze giornate o ore), e non incide sul comporto per malattia né sulle ferie.

    Tutele durante e dopo la gravidanza

    Le lavoratrici in gravidanza beneficiano di tutele specifiche nell’ambito del settore chimico-industriale, data la presenza di agenti potenzialmente teratogeni o fetotossici (solventi, gomme vulcanizzate con ammine, esposizione a calore elevato). Il datore è tenuto alla valutazione del rischio specifico (D.Lgs. 81/2008, all. C) e, se necessario, all’adibizione a mansioni diverse o all’interdizione anticipata dal lavoro.

    Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. In caso di violazione, il licenziamento è nullo.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternità obbligatorio
    Tizio (operaio di livello E) usufruisce dei 10 giorni di congedo paternità obbligatorio alla nascita del figlio. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione media giornaliera. Il datore non deve integrare nulla. Tizio presenta domanda telematica INPS e avvisa il datore con almeno 5 giorni di anticipo (salvo imprevedibilità dell’evento).
    Caia – Maternità flessibile con integrazione
    Caia (impiegata tecnica, 1.990 € mensili) sceglie la maternità flessibile (1+4). L’INPS eroga il 80% = 1.592 €/mese. Il datore integra i restanti 20% = 398 €/mese per 5 mesi. In totale Caia percepisce la retribuzione piena durante tutta la maternità obbligatoria grazie all’integrazione contrattuale.
    Sempronio – Allontanamento per rischio chimico
    La compagna di Sempronio lavora nello stesso stabilimento addetta a un reparto con esposizione a fumi di vulcanizzazione. Dal 3° mese di gravidanza, il medico competente indica la necessità di allontanamento preventivo. L’azienda la adibisce a mansioni equivalenti in ufficio senza riduzione retributiva. Se non esistono mansioni compatibili, scatta l’interdizione anticipata dal lavoro con indennità INPS all’80%.

    Domande frequenti

    Il CCNL integra l'indennità di maternità INPS?
    Sì. Il CCNL Gomma Plastica prevede l’integrazione dell’indennità INPS (80%) fino al 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio (5 mesi).
    Quanti giorni di congedo paternità spettano?
    10 giorni lavorativi obbligatori (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Il tutto è coperto al 100% dall’INPS.
    Il congedo parentale è retribuito?
    Parzialmente. Un mese è all’80%, un ulteriore mese al 60% (prorogato dalla legge di bilancio), i restanti mesi al 30%. Il CCNL non prevede integrazione nazionale obbligatoria per il congedo parentale, ma alcuni accordi aziendali la prevedono.
    La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza (o dalla data di comunicazione della gravidanza al datore) fino al compimento di 1 anno del bambino. Il licenziamento in violazione è nullo.
    Come si calcola l'indennità INPS di maternità?
    Sull’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi contributivi. Per un’impiegata con 1.990 € mensili: retribuzione giornaliera 1.990/26 ≈ 76,5 €; indennità INPS ≈ 61,2 €/giorno; integrazione datoriale ≈ 15,3 €/giorno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica stabilisce un periodo di comporto (la malattia non può giustificare il licenziamento) di 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità e di 12 mesi per quelli con anzianità superiore. Il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi giorni, scalando progressivamente. In caso di infortunio sul lavoro l’integrazione INAIL è più ampia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Integrazioni economiche per malattia – CCNL Gomma Plastica (indicativo)
    Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione datoriale Totale a carico datore
    1°-3° giorno (carenza) 0% 100% retribuzione 100%
    4°-20° giorno 50% retribuzione Integrazione fino a 100% ~100% (50% datore)
    21°-180° giorno 66,67% retribuzione Integrazione fino a 100% ~100% (~33% datore)
    Oltre 180 giorni 66,67% (se non scaduta) Nessuna ulteriore integrazione Solo INPS

    I dati sopra sono indicativi e riflettono le disposizioni del CCNL; l’integrazione precisa dipende dall’anzianità del lavoratore e dall’accordo aziendale. In caso di infortunio INAIL, la copertura è del 60% per i primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno, con possibile integrazione datoriale.

    Il periodo di comporto

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per malattia. Nel CCNL Gomma Plastica il comporto è:

    • 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità;
    • 12 mesi (per un periodo di 24 mesi) per chi ha almeno 3 anni di anzianità.

    Il comporto può essere per un’unica malattia continuativa (comporto secco) oppure per la somma di più eventi morbosi nell’arco di un periodo di riferimento (comporto per sommatoria). Superato il periodo di comporto, il datore può licenziare con preavviso; il lavoratore ha però diritto a un periodo di aspettativa non retribuita prima del licenziamento definitivo.

    Carenza INPS e integrazione datoriale

    L’INPS non copre i primi 3 giorni di malattia (c.d. periodo di carenza). Il CCNL Gomma Plastica impone al datore di integrare la carenza fino al 100% della retribuzione. Dal 4° giorno l’INPS eroga il 50% per i giorni 4-20 e il 66,67% dal 21° giorno: il datore integra la differenza fino al 100% per i primi 180 giorni complessivi.

    Le aziende con accordo integrativo aziendale (es. grandi gruppi del pneumatico) possono prevedere integrazioni ulteriori o copertura al 100% per periodi più lunghi.

    Infortunio sul lavoro e INAIL

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la copertura INAIL sostituisce quella INPS:

    • 1° giorno: a carico del datore al 100%;
    • 2°-3° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera (il CCNL può prevedere integrazione fino al 100%);
    • Dal 4° giorno al 90°: INAIL al 60%;
    • Dal 91° giorno: INAIL al 75%.

    Il settore gomma-plastica presenta rischi specifici legati all’esposizione a agenti chimici (solventi, polveri di silice, fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche). Le malattie professionali da questi agenti (es. asma professionale, dermatiti, mesotelioma per esposizione amianto storica) sono coperte da INAIL con le stesse regole dell’infortunio.

    Aspettativa non retribuita e rientro

    Al termine del periodo di comporto, il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute (di norma 60-90 giorni, rinnovabile). Durante l’aspettativa il rapporto di lavoro è sospeso: non matura retribuzione, ferie né anzianità convenzionale.

    Al rientro dalla malattia, il lavoratore ha diritto di riprendere le mansioni precedenti (o equivalenti). Se la malattia ha determinato una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall’INAIL (rendita INAIL), il datore deve valutare accomodamenti ragionevoli ai sensi della disciplina antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003 e L. 68/1999).

    Casi pratici

    Tizio – Comporto per sommatoria
    Tizio (anzianità 4 anni) ha avuto 3 episodi di malattia nell’anno: 30, 45 e 60 giorni. Totale: 135 giorni su 24 mesi. Il CCNL prevede comporto per sommatoria di 12 mesi su un arco di 24 mesi. Tizio è ancora entro il limite: il datore non può ancora licenziarlo. Se supera i 12 mesi (360 giorni) nel biennio, si apre il comporto.
    Caia – Malattia professionale
    Caia lavora da 15 anni a contatto con solventi in un’azienda di articoli tecnici in gomma. Sviluppa asma professionale riconosciuta da INAIL. Percepisce l’indennità per inabilità temporanea assoluta (INAIL 60-75%) più integrazione datoriale. Il riconoscimento INAIL le garantisce anche la rendita per inabilità permanente se il grado è superiore al 6%.
    Sempronio – Comporto secco e aspettativa
    Sempronio subisce un intervento chirurgico e resta in malattia per 9 mesi continuativi (comporto secco superato oltre i 6 mesi previsti per anzianità < 3 anni). Il datore invia lettera di superamento comporto. Sempronio chiede 60 giorni di aspettativa non retribuita per terminare la convalescenza. Scaduta l'aspettativa senza rientro, il datore procede con il licenziamento per superamento comporto, con preavviso lavorato o indennizzato.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Gomma Plastica?
    6 mesi per anzianità inferiore a 3 anni; 12 mesi (nell’arco di 24 mesi) per anzianità pari o superiore a 3 anni. Comprende sia il comporto secco sia il comporto per sommatoria.
    Il datore paga i primi tre giorni di malattia?
    Sì. I primi 3 giorni (carenza INPS) sono a totale carico del datore, che integra fino al 100% della retribuzione normale.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea (60% dal 4° giorno, 75% dal 91°). Il CCNL prevede l’integrazione datoriale per avvicinarsi al 100% della retribuzione per la maggior parte del periodo di inabilità.
    La malattia professionale è trattata come l'infortunio?
    Sì. Anche la malattia professionale riconosciuta da INAIL (es. dermatosi, asma da agenti chimici) dà diritto alle stesse prestazioni INAIL dell’infortunio sul lavoro, inclusa la rendita per inabilità permanente.
    Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato. Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento; prima deve offrire un periodo di aspettativa non retribuita se richiesto dal lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gomma Plastica: orario di lavoro, turni e straordinario

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica fissa l’orario contrattuale a 40 ore settimanali. Il settore è caratterizzato dal ciclo continuo con turni 3×8 (compresi sabato, domenica e festivi). Lo straordinario diurno feriale è maggiorato del 18% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, del 25% per la 49ª e del 35% per le successive; quello festivo e domenicale del 50% e poi del 70%; quello notturno fino al 75% (art. 12). Metà delle ore di straordinario va recuperata con riposi entro l’anno successivo (conto ore).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
    Platea
    ~150.000

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni orario – CCNL Gomma Plastica (art. 12)
    Tipologia di prestazione Maggiorazione Note
    Straordinario diurno feriale +18% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; +25% per la 49ª; +35% per le successive Art. 12, c. 4, punto 1
    Lavoro non straordinario nei giorni festivi +50% Punto 2
    Straordinario festivo e domenicale +50% dalla 41ª alla 48ª ora; +70% oltre Punto 3
    Lavoro domenicale con riposo compensativo +25% Punto 4
    Lavoro notturno non in turni avvicendati +30% operai; +50% impiegati e intermedi Punto 5; per gli operai notturno = 22-6
    Straordinario notturno in turni avvicendati +28% dalla 41ª alla 48ª ora; +60% per la 49ª; +75% oltre Punto 6 a)
    Straordinario notturno non in turni avvicendati +30% operai, +50% impiegati e intermedi dalla 41ª alla 48ª ora; +60% per la 49ª; +75% oltre Punto 6 b)
    Lavoro in turni avvicendati turni diurni +4%; turno notturno +28% più un importo fisso per turno Punto 7 e c. 5; nel ciclo continuo il turno notturno sale al 40% (art. 13)

    Fonte: art. 12 del testo del CCNL (15 aprile 2000); le stesse percentuali sono riportate nella scheda del CCNL 26 gennaio 2023 di ilccnl.it, e il rinnovo del 2020 ha modificato solo l’importo fisso per turno (c. 5). Le percentuali si applicano alla quota oraria di paga mensile (minimo, scatti, superminimi) divisa per 173 (artt. 19-20). Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore; ai turnisti si aggiungono però il 25% domenicale con riposo compensativo e il 50% per il lavoro non straordinario nei festivi (c. 9).

    Orario contrattuale e distribuzione settimanale

    L’orario normale di lavoro è fissato dal CCNL Gomma Plastica in 40 ore settimanali. La distribuzione standard è su 5 giorni (8 ore/giorno, lunedì-venerdì), ma il settore conosce ampiamente la distribuzione su 6 giorni o su turni continui. L’art. 4 del D.Lgs. 66/2003 fissa il limite di 48 ore medie settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su un periodo di 4 mesi, estensibile a 6 o 12 mesi da accordo collettivo.

    Il riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive tra una prestazione e l’altra è garantito anche nei regimi di turno, con le deroghe ammesse per il ciclo continuo previste dall’art. 17 D.Lgs. 66/2003.

    Ciclo continuo e turni 3×8

    Una delle peculiarità del CCNL Gomma Plastica è la diffusa organizzazione del lavoro in ciclo continuo: gli impianti di vulcanizzazione, di mescola e di estrusione non possono essere fermati senza danni tecnici o perdite di produzione significative, quindi operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questi contesti si adotta la turnazione 3×8 (tre squadre, ognuna con turno di 8 ore, a rotazione su mattina/pomeriggio/notte).

    Il lavoro domenicale nei cicli continui è compensato con un giorno di riposo compensativo nel corso della settimana. Il lavoro nelle festività infrasettimanali in ciclo continuo comporta invece una maggiorazione retributiva aggiuntiva o riposo compensativo, secondo quanto previsto dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    Straordinario: limiti e procedure

    Il testo del CCNL non fissa un tetto annuo in ore: ammette lo straordinario per necessità imprescindibili, indifferibili e temporanee (punte di mercato, consegne vincolanti, efficienza degli impianti), con comunicazione alla RSU; gli altri casi vanno contrattati con la RSU (art. 8, par. B). Lo straordinario è disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale e il lavoratore può esimersi solo per giustificati motivi individuali di impedimento. Resta il limite di legge delle 48 ore medie settimanali (art. 4 D.Lgs. 66/2003).

    Con il conto ore (art. 8, par. C) il 50% delle ore di straordinario va recuperato con riposi entro l’anno successivo, salvo diverse intese aziendali con la RSU; le maggiorazioni sono comunque pagate il mese successivo. Il rinnovo del 2020 ha aggiunto linee guida per la banca delle ore.

    Flessibilità e regimi di orario speciali

    Il CCNL Gomma Plastica prevede la possibilità di istituire regimi di orario plurisettimanale: durante i periodi di punta produttiva (tipicamente il lancio di nuovi pneumatici) l’orario può superare le 40 ore settimanali, con compensazione nelle settimane di calo produttivo. Il contratto lo chiama orario flessibile: i programmi alternano settimane fino a 48 ore (anche su 6 giorni) e settimane sotto le 40 (anche su 4 giorni) e vanno comunicati e valutati preventivamente con la RSU (art. 8, c. 7-8).

    Il lavoro a part-time è ammesso in tutte le articolazioni (orizzontale, verticale, misto) con le tutele previste dal D.Lgs. 81/2015. Il lavoro supplementare nel part-time è ammesso fino al 30% dell’orario annuo concordato ed è maggiorato del 16%; oltre quel limite del 50% (rinnovo del 2020).

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario notturno non autorizzato
    Tizio (operaio di livello G, turno pomeriggio 14-22) viene trattenuto dal capo reparto per un’ora aggiuntiva senza autorizzazione scritta preventiva. L’ora (22-23) cade in fascia notturna ed è straordinario notturno in turni avvicendati: se è tra la 41ª e la 48ª ora della settimana la maggiorazione è del 28%, del 60% se è la 49ª, del 75% oltre (art. 12). Lo straordinario va disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale, ma la prestazione resa va comunque pagata con la maggiorazione.
    Caia – Ciclo continuo e domenica
    Caia lavora in ciclo continuo 3×8 in uno stabilimento di pneumatici. Il turno del lunedì può includere il lavoro domenicale in rotazione. Oltre alla maggiorazione di turno, per la domenica lavorata con riposo compensativo spetta il 25% (art. 12, c. 4 e 9). Se lavora in una festività infrasettimanale, nel ciclo continuo ha la sola maggiorazione del 50% in aggiunta all’indennità di turno; il suo turno notturno è maggiorato del 40% (art. 13).
    Sempronio – Banca ore e recupero
    Sempronio (operaio di livello E) fa 30 ore di straordinario diurno a settembre-ottobre (picco produttivo), tutte tra la 41ª e la 48ª ora settimanale. Il mese successivo riceve la maggiorazione del 18% su tutte le 30 ore; per il conto ore metà, 15 ore, la recupera con riposi entro l’anno successivo, mentre le altre 15 gli sono pagate come straordinario (art. 8, par. C).

    Domande frequenti

    Quante ore di straordinario sono consentite nel CCNL Gomma Plastica?
    Il testo del CCNL non fissa un tetto annuo in ore: lo straordinario è ammesso per necessità imprescindibili, indifferibili e temporanee, con comunicazione alla RSU (art. 8, par. B). Resta il limite di legge delle 48 ore medie settimanali.
    Come funziona il ciclo continuo?
    L’impianto opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con 3 squadre in rotazione su turni di 8 ore (mattino, pomeriggio, notte). Il lavoro domenicale e festivo è compensato con riposo compensativo o maggiorazione contrattuale.
    La maggiorazione notturna e quella festiva sono cumulabili?
    No. Le maggiorazioni dell’art. 12 non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per i turnisti fanno eccezione il 25% della domenica con riposo compensativo e il 50% del lavoro non straordinario nei festivi, che si aggiungono alla maggiorazione di turno.
    Cos'è la banca ore?
    Nel CCNL Gomma Plastica c’è il conto ore: il 50% delle ore di straordinario va recuperato con riposi entro l’anno successivo, mentre le maggiorazioni si pagano il mese dopo (art. 8, par. C). La banca delle ore vera e propria si costituisce con accordo aziendale, secondo le linee guida del rinnovo 2020.
    Il lavoratore può rifiutare lo straordinario?
    In linea di principio no, se richiesto per esigenze aziendali documentate. Può rifiutarlo per giustificati motivi personali (es. obblighi familiari, salute). Il rifiuto ingiustificato reiterato può configurare inadempimento contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.