Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto [1] dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi [2], che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre [3].
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio [4].
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] Le parole «del secondo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 15a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Le parole «un anno» sono state sostituite con «tre mesi» dall’art. 46, comma 15a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[3] La parola «sei» è stata sostituita con «tre» dall’art. 46, comma 15b, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[4] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 15c, L. 18 giugno 2009, n. 69.