Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 39/2024 – Conti pubblici della Regione Molise: illegittime le leggi di bilancio

    Con la sentenza n. 39/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ di numerose disposizioni delle leggi di bilancio della Regione Molise per violazione dell’equilibrio dei conti pubblici.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni devono gestire i propri conti nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e della copertura della spesa, principi posti a tutela della sostenibilita’ della finanza pubblica e, in ultima analisi, dei cittadini. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto, ha sollevato dubbi di legittimita’ costituzionale su una serie di disposizioni delle leggi regionali di rendiconto e di assestamento del bilancio, ritenendole in contrasto con i vincoli costituzionali sui conti pubblici. La vicenda riguarda il modo in cui una Regione rappresenta e gestisce le proprie risorse: regole di bilancio non rispettate possono nascondere disavanzi e scaricare oneri sulle generazioni future, motivo per cui la Corte vigila sul corretto rispetto dell’equilibrio finanziario imposto dalla Costituzione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Erano impugnati piu’ articoli delle leggi della Regione Molise n. 6 e n. 7 del 29 dicembre 2021 (rendiconto 2020 e assestamento del bilancio), in riferimento all’art. 81 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, in sede di parificazione del rendiconto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di numerose disposizioni delle due leggi regionali (gli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge n. 6 e gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge n. 7 del 2021), per contrasto con i principi costituzionali in materia di bilancio.

    Il principio

    Le leggi regionali di bilancio devono rispettare l’equilibrio dei conti e la veridicita’ delle poste contabili: disposizioni che alterano tali principi sono incostituzionali, a tutela della sostenibilita’ della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Perche’ la Corte dei conti puo’ sollevare la questione?

    Perche’, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, agisce in funzione di giudice e puo’ rimettere alla Corte costituzionale i dubbi di legittimita’ sulle norme di bilancio che deve applicare.

    Cosa comporta l’illegittimita’ di queste norme?

    Le disposizioni dichiarate incostituzionali perdono efficacia; la Regione deve adeguare la gestione contabile ai principi di equilibrio e copertura imposti dalla Costituzione.

    Perche’ l’equilibrio di bilancio e’ tutelato dalla Costituzione?

    Perche’ la sana gestione dei conti pubblici garantisce la sostenibilita’ della spesa e tutela anche le generazioni future da disavanzi nascosti e oneri impropri.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 40/2024 – Guardia di finanza: cancellata la perdita del grado per la guida in stato di ebbrezza

    Con la sentenza n. 40/2024 la Corte costituzionale ha eliminato la previsione che imponeva la perdita del grado al finanziere condannato per guida in stato di ebbrezza costituente reato.

    Di cosa si tratta

    Una norma sull’inquadramento del personale della Guardia di finanza prevedeva, tra le cause che comportano gravi conseguenze sullo status del militare, anche la condanna per “guida in stato di ebbrezza costituente reato”. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione, ritenendo sproporzionato far discendere da un reato di questo tipo conseguenze tanto pesanti sulla carriera e sullo status del finanziere, equiparandolo ad altre condotte ben piu’ gravi e direttamente lesive del rapporto di servizio. La vicenda riguarda il principio di proporzionalita’ nelle conseguenze disciplinari e di status a carico dei pubblici dipendenti in divisa: anche un comportamento riprovevole non puo’ tradursi automaticamente nella sanzione piu’ grave se manca un ragionevole rapporto tra il fatto commesso e la conseguenza prevista dalla legge.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (inquadramento del personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza), in riferimento agli artt. 3, 4 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione seconda.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma limitatamente alle parole “la guida in stato di ebbrezza costituente reato,”. Viene cosi’ eliminata, tra le ipotesi che incidono sullo status del finanziere, quella specifica relativa alla guida in stato di ebbrezza.

    Il principio

    Non e’ ragionevole far conseguire la perdita del grado, o conseguenze analoghe sullo status, da un reato come la guida in stato di ebbrezza, privo di un nesso proporzionato con il rapporto di servizio: anche le sanzioni di status devono rispettare la proporzionalita’.

    Domande e risposte

    Il finanziere che guida ubriaco non subisce piu’ conseguenze?

    La sentenza elimina la specifica previsione che faceva discendere conseguenze sullo status dalla condanna per guida in stato di ebbrezza; restano applicabili le ordinarie sanzioni penali e gli altri strumenti disciplinari proporzionati.

    Perche’ la previsione e’ stata ritenuta sproporzionata?

    Perche’ equiparava la guida in stato di ebbrezza ad altre condotte ben piu’ gravi e direttamente lesive del rapporto di servizio, senza un ragionevole rapporto tra fatto e conseguenza.

    Vale solo per la Guardia di finanza?

    La pronuncia riguarda la specifica norma sul personale della Guardia di finanza, ma il principio di proporzionalita’ delle sanzioni di status ha portata piu’ ampia.

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  • Corte cost. n. 41/2024 – Archiviazione e diritti della persona offesa: interpretazione conforme dell’art. 411 c.p.p.

    Con la sentenza n. 41/2024 la Corte costituzionale ha salvato la norma sull’archiviazione del procedimento penale, imponendone una lettura conforme che tutela i diritti della persona offesa.

    Di cosa si tratta

    Quando un procedimento penale viene archiviato, la persona offesa dal reato (la vittima) ha interesse a poter far valere le proprie ragioni. La norma sull’archiviazione contenuta nel codice di procedura penale disciplina una procedura semplificata di chiusura del caso. Il Tribunale di Lecce ha dubitato che, cosi’ come formulata, la disposizione garantisse adeguatamente il contraddittorio e il diritto di difesa della persona offesa, rischiando di pregiudicarne la posizione. La questione tocca un equilibrio importante del processo penale: da un lato l’esigenza di chiudere rapidamente i procedimenti privi di sviluppi, dall’altro il diritto della vittima a essere ascoltata e a partecipare alle decisioni che la riguardano. La pronuncia interessa chiunque, come persona offesa, si trovi coinvolto in un procedimento avviato a seguito di una denuncia o querela e destinato all’archiviazione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita’ costituzionale. La norma e’ stata salvata attraverso un’interpretazione costituzionalmente conforme che tutela i diritti di difesa e di partecipazione della persona offesa.

    Il principio

    La disciplina dell’archiviazione e’ compatibile con la Costituzione se interpretata in modo da garantire alla persona offesa il diritto di difesa e il contraddittorio: la norma va letta in senso conforme alle garanzie costituzionali.

    Domande e risposte

    La norma sull’archiviazione e’ stata annullata?

    No. La Corte l’ha dichiarata non fondata “nei sensi di cui in motivazione”: la disposizione resta in vigore, ma va applicata secondo la lettura conforme indicata dalla Corte.

    Cosa cambia per la persona offesa dal reato?

    La lettura conforme valorizza i suoi diritti di difesa e di partecipazione, evitando che l’archiviazione possa pregiudicare la sua posizione processuale.

    Cosa significa decisione interpretativa di rigetto?

    Significa che la Corte non cancella la norma, ma indica l’unica interpretazione compatibile con la Costituzione, vincolando di fatto l’applicazione futura.

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  • Corte cost. n. 42/2024 – Toscana: contributo per genitori di figli disabili e requisito di residenza

    Con la sentenza n. 42/2024 la Corte costituzionale ha corretto un contributo regionale toscano destinato ai genitori di figli minori disabili, ritenendo irragionevole il modo in cui era richiesta la residenza prolungata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva previsto un contributo economico a favore dei genitori di figli minori disabili, subordinandolo a un requisito di residenza continuativa in Toscana, da almeno ventiquattro mesi, riferito sia al genitore sia al figlio minore disabile e ad abitazioni non occupate abusivamente. La Corte d’appello di Firenze, sezione lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole pretendere quel radicamento territoriale prolungato anche dal figlio minore disabile, la cui condizione di bisogno non dipende dalla durata della residenza. La vicenda riguarda famiglie in situazione di particolare fragilita’, che a un aiuto pensato proprio per loro rischiavano di non accedere a causa di un requisito formale costruito in modo da escludere chi, pur avendone bisogno, non poteva dimostrare quella continuita’ di residenza anche per il minore.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 4, lettera b), della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la residenza continuativa da almeno ventiquattro mesi sia per il genitore sia per il figlio minore disabile, anziche’ configurare il requisito in modo coerente con la finalita’ del contributo. Viene cosi’ rimosso l’ostacolo irragionevole all’accesso al beneficio.

    Il principio

    Un requisito di residenza prolungata applicato in modo indistinto, fino a escludere chi versa in una conclamata situazione di bisogno, e’ irragionevole se non e’ coerente con la finalita’ assistenziale del beneficio.

    Domande e risposte

    Il contributo toscano e’ stato eliminato?

    No. Il contributo resta. La Corte ha solo corretto il requisito di residenza nella parte ritenuta irragionevole, ampliando la platea di chi puo’ accedervi.

    Perche’ il requisito era ritenuto discriminatorio?

    Perche’ pretendeva un radicamento territoriale prolungato anche dal figlio minore disabile, la cui condizione di bisogno e’ indipendente dalla durata della residenza.

    Le famiglie escluse possono ripresentare domanda?

    La pronuncia incide sui rapporti non ancora definiti; le posizioni vanno riesaminate alla luce del nuovo assetto del requisito, secondo le regole applicabili.

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    • Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza: il requisito di residenza e’ stato ritenuto irragionevole rispetto allo scopo.
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  • Corte cost. n. 43/2024 – Sanatoria lavoratori stranieri 2020 e piccoli reati di droga: la Corte allarga l’accesso

    Con la sentenza n. 43/2024 la Corte costituzionale ha escluso che una condanna per spaccio di lieve entita’ impedisca automaticamente di accedere alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri prevista nel 2020.

    Di cosa si tratta

    Nel 2020, durante l’emergenza Covid, una norma ha consentito la regolarizzazione di lavoratori stranieri irregolari (la cosiddetta sanatoria). La legge escludeva pero’ dall’accesso chi avesse riportato condanne per determinati reati, tra cui i “reati inerenti agli stupefacenti”, senza distinguere tra fatti gravi e ipotesi di lieve entita’. Il TAR Piemonte ha dubitato della ragionevolezza di un’esclusione cosi’ rigida: equiparare un grande trafficante a chi ha commesso un fatto di spaccio di lieve entita’ significa trattare allo stesso modo situazioni profondamente diverse. La questione tocca da vicino la condizione di molti lavoratori stranieri che, pur avendo un piccolo precedente, lavorano e vivono stabilmente in Italia e rischiavano di restare esclusi dalla regolarizzazione per un automatismo privo di gradazione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 2020, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal TAR per il Piemonte, sezione prima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui, tra i reati ostativi inerenti agli stupefacenti, non esclude il fatto di lieve entita’ previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Chi ha riportato una condanna per spaccio di lieve entita’ non e’ quindi automaticamente escluso dalla regolarizzazione.

    Il principio

    Un automatismo che esclude da un beneficio chiunque abbia una condanna per reati di droga, senza distinguere i fatti di lieve entita’, e’ irragionevole: la valutazione deve tener conto della effettiva gravita’ del reato.

    Domande e risposte

    Chi ha una condanna per spaccio di lieve entita’ puo’ ora accedere alla sanatoria 2020?

    Si’. La Corte ha rimosso l’automatismo: quel tipo di condanna non costituisce piu’, di per se’, causa di esclusione dalla regolarizzazione.

    Tutte le condanne per droga non escludono piu’?

    No. L’illegittimita’ riguarda specificamente il fatto di lieve entita’ (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990): i reati di droga piu’ gravi restano ostativi.

    La sentenza puo’ aiutare chi era stato escluso?

    La dichiarazione di illegittimita’ incide sui rapporti non definitivi; la posizione di chi era stato escluso va riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili.

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  • Corte cost. n. 44/2024 – Jobs Act e contratto a tutele crescenti: la delega era legittima

    Con la sentenza n. 44/2024 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sul rispetto della legge delega da parte del decreto del Jobs Act che ha introdotto il contratto a tutele crescenti.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto Jobs Act ha riformato la disciplina dei licenziamenti introducendo, per i nuovi assunti, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con un regime di tutele legato all’anzianita’ di servizio. Questo decreto legislativo del 2015 e’ stato adottato dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento. Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, ha dubitato che il Governo avesse rispettato i limiti e i criteri fissati da quella delega: il punto non riguarda il merito della scelta di politica del lavoro, ma il corretto rapporto tra Parlamento e Governo nell’esercizio della funzione legislativa delegata. La decisione interessa milioni di lavoratori assunti con questo regime, perche’ un vizio della delega avrebbe potuto travolgere le regole sui licenziamenti applicabili a chi e’ stato assunto dopo la riforma.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014), in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sui limiti della delega legislativa. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale. Il decreto legislativo e’ stato quindi ritenuto rispettoso della legge delega e la disciplina del contratto a tutele crescenti resta in vigore nei termini esaminati.

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, dispone di un margine di discrezionalita’ nell’attuare i criteri fissati dal Parlamento: la delega e’ rispettata se le scelte si collocano coerentemente entro le finalita’ e i principi indicati dalla legge di delegazione.

    Domande e risposte

    Il contratto a tutele crescenti resta valido?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: la disciplina introdotta dal Jobs Act non e’ stata travolta e continua ad applicarsi ai rapporti che vi rientrano.

    Cosa significa che la delega e’ stata rispettata?

    Significa che il Governo, nell’emanare il decreto, e’ rimasto entro i criteri e i principi fissati dal Parlamento con la legge delega, come richiesto dagli artt. 76 e 77 della Costituzione.

    La sentenza dice qualcosa sull’equita’ delle tutele?

    No. La questione esaminata riguardava il corretto rapporto tra delega e decreto, non il merito del livello delle tutele, che resta affidato alle scelte del legislatore.

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  • Corte cost. n. 45/2024 – Giudice di pace: piu’ tempo per le condotte riparatorie che estinguono il reato

    Con la sentenza n. 45/2024 la Corte costituzionale ha ampliato il termine entro cui l’imputato davanti al giudice di pace puo’ realizzare le condotte riparatorie che estinguono il reato, spostandolo all’apertura del dibattimento.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale davanti al giudice di pace e’ prevista una via per chiudere i procedimenti minori: se l’imputato ripara il danno o elimina le conseguenze del reato, questo si estingue. La legge fissava pero’ un termine molto stretto, imponendo che la riparazione avvenisse “prima dell’udienza di comparizione”. Il giudice di pace di Forli’ ha ritenuto questo termine troppo rigido e irragionevole: in molti casi l’imputato non ha materialmente il tempo di organizzare e completare la riparazione cosi’ presto. La questione tocca un meccanismo di giustizia riparativa pensato per deflazionare i processi e favorire soluzioni concrete tra le parti: un termine troppo angusto rischia di vanificarne lo scopo, penalizzando proprio chi sarebbe disposto a riparare il danno ma non riesce a farlo nei tempi imposti dalla norma.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Giudice di pace di Forli’.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 35, comma 1, nella parte in cui imponeva di realizzare le condotte riparatorie “prima dell’udienza di comparizione” anziche’ “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento”. Il termine utile per riparare il danno viene cosi’ spostato in avanti.

    Il principio

    Un termine eccessivamente ristretto per accedere a una causa di estinzione del reato e’ irragionevole se priva l’imputato di una concreta possibilita’ di riparare il danno: il momento va individuato in modo coerente con lo scopo deflattivo dell’istituto.

    Domande e risposte

    Entro quando si possono ora compiere le condotte riparatorie?

    Entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, e non piu’ entro la sola udienza di comparizione: l’imputato ha quindi piu’ tempo per riparare il danno ed estinguere il reato.

    Quali reati riguarda?

    Riguarda i reati di competenza del giudice di pace, cioe’ illeciti penali di minore gravita’ per i quali l’ordinamento favorisce soluzioni riparative.

    La sentenza si applica ai processi gia’ avviati?

    La pronuncia di illegittimita’ incide sui rapporti non ancora definiti: chi ha un procedimento in corso puo’ beneficiare del termine piu’ ampio secondo le regole processuali applicabili.

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  • Corte cost. n. 150/2024 – Incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare: questioni infondate

    Con la sentenza n. 150 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare a partecipare al successivo giudizio, sollevate dal Tribunale di Isernia.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura penale, all’art. 34, individua i casi in cui un giudice non può partecipare al giudizio perché si è già pronunciato sulla stessa vicenda, a tutela della sua imparzialità e terzietà. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Isernia ha dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendo che non prevedesse un caso di incompatibilità che, a suo avviso, avrebbe dovuto invece essere contemplato, con possibile pregiudizio per l’imparzialità del giudice e per il diritto di difesa. La materia dell’incompatibilità del giudice è oggetto di numerose pronunce della Corte, che nel tempo ha esteso o escluso singole ipotesi a seconda della concreta capacità di un determinato atto di pregiudicare la terzietà di chi deve poi giudicare. In questo caso la Corte ha ritenuto che la questione non avesse fondamento, escludendo che la situazione prospettata richiedesse una nuova ipotesi di incompatibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in materia di incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio. La questione era sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa e giusto processo davanti a giudice imparziale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. La disciplina dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. non viola i parametri invocati: la situazione prospettata dal giudice rimettente non era tale da imporre, sul piano costituzionale, una nuova ipotesi di incompatibilità. La norma resta quindi in vigore.

    Il principio

    Non ogni precedente intervento del giudice nella stessa vicenda comporta incompatibilità a partecipare al giudizio: l’incompatibilità si impone solo quando l’atto compiuto è idoneo a pregiudicare la terzietà e l’imparzialità del giudice, circostanza esclusa nel caso esaminato.

    Domande e risposte

    Cosa significa “manifestamente infondata”?

    Significa che la Corte ha valutato la questione nel merito ma l’ha respinta perché priva di fondamento in modo evidente: in questi casi decide con ordinanza o sentenza che lascia in vigore la norma.

    Quando il giudice è incompatibile a giudicare?

    Quando ha già compiuto, sulla stessa vicenda, un atto idoneo a comprometterne la terzietà, ad esempio una valutazione di merito anticipata: non basta un qualsiasi intervento precedente.

    Perché l’imparzialità del giudice è tutelata dalla Costituzione?

    Perché l’art. 111 Cost. impone che il processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale: è una garanzia essenziale del giusto processo e del diritto di difesa.

    Cambia qualcosa per gli imputati dopo questa sentenza?

    No. La disciplina dell’art. 34 cod. proc. pen. resta invariata: la Corte ha escluso che la situazione esaminata richiedesse una nuova ipotesi di incompatibilità.

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  • Corte cost. n. 106/2024 – Sequestro di persona e procedibilita’ a querela

    Con l’ordinanza n. 106/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 605 del codice penale, in tema di procedibilita’ del reato, sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo penale (cosiddetta riforma Cartabia) ha esteso la procedibilita’ a querela a numerosi reati: in questi casi, senza la querela della persona offesa, il procedimento penale non puo’ procedere o deve essere definito. Tra le previsioni introdotte, una riguarda la disciplina del sequestro di persona di cui all’art. 605 del codice penale. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha dubitato della legittimita’ di queste disposizioni, ritenendo che incidessero in modo irragionevole sulla perseguibilita’ di un reato grave come il sequestro di persona e sull’obbligatorieta’ dell’azione penale. Va ricordato che la procedibilita’ a querela ha natura mista, sostanziale e processuale, e questo incide sulle regole di applicazione nel tempo. La Corte era chiamata a esaminare la questione, ma anche qui la struttura dell’ordinanza di rimessione e i profili sollevati hanno condizionato l’esito, conducendo a una pronuncia di rito.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), e la relativa norma di delega, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni. L’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da precludere l’esame nel merito, anche in relazione alla natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilita’ a querela e alle regole sulla sua applicazione nel tempo.

    Il principio

    Le questioni di legittimita’ costituzionale in materia di procedibilita’ a querela devono essere sollevate con ordinanze adeguatamente motivate: in mancanza, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita’ senza valutare il merito.

    Domande e risposte

    Il sequestro di persona e’ procedibile solo a querela?

    La riforma ha esteso la procedibilita’ a querela a vari reati; la questione riguardava proprio l’applicazione di questo regime, ma la Corte non l’ha decisa nel merito.

    Cosa significa procedibilita’ a querela?

    Significa che il procedimento penale puo’ avviarsi o proseguire solo se la persona offesa presenta querela; senza, il reato non e’ perseguibile d’ufficio.

    Perche’ si richiama l’art. 112 della Costituzione?

    Perche’ sancisce l’obbligatorieta’ dell’azione penale: il giudice temeva che il regime a querela la comprimesse, ma la questione e’ stata dichiarata inammissibile.

    La questione puo’ essere riproposta?

    Si’, con un’ordinanza che superi i difetti rilevati, qualora rilevante nel giudizio in corso.

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  • Corte cost. n. 151/2024 – Funzioni ambientali alle Province sarde e giudicato costituzionale

    Con la sentenza n. 151 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Sardegna che conferivano alle Province funzioni ambientali e modificavano la disciplina edilizia, in contrasto con i principi statali e con il giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, con la legge n. 9 del 2023, aveva ridistribuito alcune funzioni amministrative, conferendo tra l’altro a Province e Città metropolitane compiti in materia ambientale, e aveva inoltre inciso sulla disciplina urbanistico-edilizia regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni, sostenendo che esse invadevano ambiti riservati allo Stato o si ponevano in contrasto con i principi statali in materia di ambiente e governo del territorio. Un profilo particolarmente rilevante riguardava il rispetto del giudicato costituzionale: parte della disciplina riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali dalla Corte in precedenti pronunce. La questione, comune al contenzioso Stato-Regioni, riguarda i limiti che incontra il legislatore regionale quando ridisegna funzioni amministrative o riscrive norme edilizie, dovendo rispettare sia il riparto di competenze sia le decisioni già assunte dalla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, in materia di funzioni ambientali conferite alle Province e di disciplina edilizia. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita agli artt. 114, 117, 118 della Costituzione (riparto di competenze e funzioni amministrative) e all’art. 136 della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge regionale, nella parte in cui conferiva a Province e Città metropolitane funzioni in materia ambientale riferite a un procedimento disciplinato dal codice dell’ambiente, e dell’art. 130, comma 1, lettera a), in materia edilizia. Le disposizioni si ponevano in contrasto con il riparto di competenze e, in parte, con il giudicato costituzionale. La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    La Regione non può conferire alle Province funzioni amministrative in materie riservate o disciplinate dallo Stato, né riprodurre norme edilizie già dichiarate incostituzionali: il riparto di competenze e il giudicato costituzionale segnano limiti invalicabili alla potestà regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme sarde annullate?

    Conferivano a Province e Città metropolitane funzioni in materia ambientale e modificavano la disciplina edilizia regionale, intervenendo su ambiti regolati dallo Stato.

    Perché si parla di violazione del giudicato costituzionale?

    Perché parte della disciplina riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali dalla Corte: reintrodurre una norma analoga a quella annullata viola l’art. 136 Cost.

    La Regione può attribuire funzioni alle Province?

    Sì, ma nel rispetto del riparto di competenze: non può farlo in materie riservate allo Stato o in contrasto con la disciplina statale, come quella del codice dell’ambiente.

    Perché la Corte ha riservato altre questioni a separate pronunce?

    Perché il ricorso impugnava molte disposizioni: la Corte ne ha decise alcune subito, rinviando le altre a successive sentenze.

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  • Corte cost. n. 152/2024 – Controllo regionale sulle Partecipanze agrarie e ordinamento civile

    Con la sentenza n. 152 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge dell’Emilia-Romagna nella misura in cui assoggettava le Partecipanze agrarie a un controllo regionale invasivo della competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Le Partecipanze agrarie sono antichi enti di natura associativa, radicati soprattutto in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti. La loro disciplina tocca profili di diritto privato (la natura dell’ente e dei rapporti tra i partecipanti) e profili pubblicistici (la tutela dell’ambiente e del paesaggio dei terreni gestiti). La Regione Emilia-Romagna, con una propria legge, aveva previsto che la Giunta regionale esercitasse un controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni di tali enti. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia tra la Regione e una Partecipanza, ha dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendo che incidesse su materie riservate allo Stato, come l’”ordinamento civile” e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali. La questione mostra ancora una volta i limiti della potestà legislativa regionale di fronte alle competenze esclusive statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, in combinato disposto con altre norme regionali. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riguardo alle materie “ordinamento civile” e “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge regionale, limitatamente alla parte che richiamava l’applicazione di un titolo della precedente legge regionale n. 24 del 1994. La disciplina regionale, in quella parte, invadeva ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

    Il principio

    La Regione non può assoggettare le Partecipanze agrarie a controlli o regole che incidano su materie di competenza esclusiva statale, come l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali: la disciplina di tali profili spetta al legislatore statale.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le Partecipanze agrarie?

    Sono antichi enti associativi, diffusi in Emilia-Romagna, che gestiscono in forma collettiva terreni e beni agricoli appartenenti a comunità di partecipanti.

    Perché la disciplina regionale è stata in parte annullata?

    Perché incideva su materie riservate allo Stato – l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente e dei beni culturali – eccedendo i limiti della competenza regionale.

    Cos’è la materia “tutela dell’ambiente e dei beni culturali”?

    È una competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le Regioni possono intervenire solo nei limiti consentiti, senza sostituirsi alle scelte dello Stato.

    Cosa resta della legge regionale?

    L’annullamento è circoscritto: viene meno solo la parte che richiamava la disciplina invasiva della competenza statale, mentre il resto della normativa regionale non è toccato.

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  • Corte cost. n. 107/2024 – Incompatibilita’ degli affini in giunta dopo il divorzio

    Con la sentenza n. 107/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva agli affini entro il terzo grado del sindaco di far parte della giunta anche quando il matrimonio da cui derivava l’affinita’ era stato sciolto per divorzio.

    Di cosa si tratta

    Per garantire imparzialita’ e prevenire conflitti di interesse, il Testo unico degli enti locali vieta che facciano parte della giunta comunale o provinciale i parenti e gli affini entro un certo grado del sindaco o del presidente della provincia. L’affinita’ e’ il legame che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge. Il problema sollevato e’ che, secondo il codice civile, l’affinita’ non cessa automaticamente con lo scioglimento del matrimonio: cosi’, anche dopo un divorzio, l’ex genero o l’ex cognato del sindaco restava formalmente affine e quindi escluso dalla giunta. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole mantenere l’incompatibilita’ quando il legame coniugale, fonte dell’affinita’, e’ stato definitivamente sciolto con sentenza passata in giudicato. In gioco c’era il diritto di accedere alle cariche elettive e amministrative, che non puo’ essere compresso da un’incompatibilita’ fondata su un vincolo familiare ormai venuto meno nella sostanza.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, investendo l’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), in relazione alla disciplina civilistica dell’affinita’, nella parte in cui mantiene l’incompatibilita’ anche dopo il divorzio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui esclude dalla giunta gli affini entro il terzo grado del sindaco anche quando l’affinita’ deriva da un matrimonio sciolto o cessato negli effetti civili con sentenza passata in giudicato.

    Il principio

    L’incompatibilita’ a far parte della giunta fondata sull’affinita’ con il sindaco non puo’ persistere quando il matrimonio da cui l’affinita’ deriva e’ stato definitivamente sciolto: mantenerla comprime irragionevolmente il diritto di accedere alle cariche elettive.

    Domande e risposte

    Chi era escluso dalla giunta prima della sentenza?

    Gli affini entro il terzo grado del sindaco, anche se il matrimonio che generava l’affinita’ era stato sciolto con il divorzio.

    Cosa cambia ora?

    Dopo un divorzio definitivo, l’ex affine non e’ piu’ automaticamente incompatibile e puo’ far parte della giunta.

    Perche’ l’affinita’ non cessava con il divorzio?

    Perche’ il codice civile prevede che l’affinita’ non si estingue per la morte del coniuge e permane in vari casi, generando l’effetto irragionevole corretto dalla Corte.

    Quale diritto tutela l’art. 51 della Costituzione?

    Garantisce a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

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