Autore: Andrea Marton

  • Articolo 308 Codice di Procedura Civile: Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Articolo 308 Codice di Procedura Civile: Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Art. 308 c.p.c. – Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.

    Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 307 Codice di Procedura Civile: Estinzione del processo per inattività delle parti

    Articolo 307 Codice di Procedura Civile: Estinzione del processo per inattività delle parti

    Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto [1] dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi [2], che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

    Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

    Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre [3].

    L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio [4].

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Le parole «del secondo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 15a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Le parole «un anno» sono state sostituite con «tre mesi» dall’art. 46, comma 15a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [3] La parola «sei» è stata sostituita con «tre» dall’art. 46, comma 15b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [4] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 15c, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 306 Codice di Procedura Civile: Rinuncia agli atti del giudizio

    Articolo 306 Codice di Procedura Civile: Rinuncia agli atti del giudizio

    Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

    Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

    Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

    Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

  • Articolo 305 Codice di Procedura Civile: Mancata prosecuzione o riassunzione

    Articolo 305 Codice di Procedura Civile: Mancata prosecuzione o riassunzione

    Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi [1] dall’interruzione, altrimenti si estingue.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301. Con successiva sentenza 6 luglio 1971, n. 159, la stessa Corte ha esteso l’illegittimità alla parte in cui si dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’art. 299 e dell’art. 300 c.p.c. decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

    [1] Le parole «sei mesi» sono state sostituite con «tre mesi» dall’art. 46, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione

    Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione

    Art. 304 c.p.c. – Effetti dell’interruzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

  • Articolo 303 Codice di Procedura Civile: Riassunzione del processo

    Articolo 303 Codice di Procedura Civile: Riassunzione del processo

    Art. 303 c.p.c. – Riassunzione del processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

    In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.

    Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

    Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.

  • Articolo 302 Codice di Procedura Civile: Prosecuzione del processo

    Articolo 302 Codice di Procedura Civile: Prosecuzione del processo

    Art. 302 c.p.c. – Prosecuzione del processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.

  • Articolo 301 Codice di Procedura Civile: Morte o impedimento del procuratore

    Articolo 301 Codice di Procedura Civile: Morte o impedimento del procuratore

    Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

    In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

    Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

  • Articolo 300 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

    Articolo 300 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

    Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

    Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.

    Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

    Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 [1].

    La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009.

  • Articolo 299 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità prima della costituzione

    Articolo 299 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità prima della costituzione

    Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163 bis.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.