Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 126/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge della Provincia autonoma di Trento sulla certificazione della contrattazione collettiva provinciale.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento, nell’ambito della sua ampia autonomia statutaria, ha approvato una norma che introduce una disciplina sulla certificazione della contrattazione collettiva del personale provinciale, prevedendo anche la promozione di una specifica norma di attuazione dello statuto speciale. Il Governo, attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invadesse competenze statali in materia di ordinamento civile e di organizzazione del pubblico impiego e che incidesse su profili contabili e di coordinamento della finanza pubblica. La controversia rientra nel tipico contenzioso tra Stato e autonomie speciali: fin dove puo’ spingersi la Provincia di Trento nel regolare il rapporto di lavoro dei propri dipendenti e i meccanismi di verifica della contrattazione collettiva, senza sconfinare nelle materie riservate allo Stato. La Corte era chiamata a verificare la fondatezza delle censure governative.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2022, in riferimento agli artt. 81, 97, 100, 117 (secondo comma, lettere e, f ed l), 119 e 120 della Costituzione, nonche’ agli artt. 4, 8 e 105 dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972), in relazione all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le censure governative non hanno superato il vaglio di ammissibilita’, per difetti di impostazione e di adeguata individuazione del contenuto lesivo della norma provinciale impugnata. La disposizione provinciale resta percio’ in vigore.
Il principio
Anche nel giudizio in via principale lo Stato deve formulare censure puntuali e ben argomentate contro le leggi regionali o provinciali: l’impugnazione generica o mal impostata e’ inammissibile e non consente alla Corte di pronunciarsi sul merito.
Domande e risposte
La legge della Provincia di Trento e’ stata annullata?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi la norma provinciale resta valida ed efficace.
Cos’e’ il giudizio in via principale?
E’ il contenzioso in cui Stato e Regioni o Province autonome impugnano direttamente le rispettive leggi davanti alla Corte, senza che vi sia un processo comune di mezzo.
Perche’ Trento ha competenze cosi’ ampie?
Perche’ e’ una Provincia autonoma a statuto speciale, dotata di poteri legislativi rafforzati riconosciuti dallo statuto del Trentino-Alto Adige.
L’inammissibilita’ significa che lo Stato aveva torto nel merito?
No: la Corte non ha valutato il merito. Ha solo rilevato che le censure non erano formulate in modo idoneo a un esame di fondo.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 100 della Costituzione — funzioni di controllo della Corte dei conti.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria.
- Art. 120 della Costituzione — limiti all’azione delle autonomie.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.