Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 132/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla cosiddetta limitazione della responsabilita’ erariale ai soli casi di dolo introdotta in via temporanea per i dipendenti pubblici.
Di cosa si tratta
Per favorire l’azione amministrativa e ridurre la cosiddetta paura della firma, il decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni) aveva introdotto una norma che, in via temporanea, limitava la responsabilita’ erariale dei dipendenti pubblici per i danni cagionati con condotte attive ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha sollevato la questione davanti a un giudizio di responsabilita’ a carico di funzionari, dubitando che escludere la colpa grave svuotasse il controllo contabile e creasse un trattamento ingiustificato a danno delle finanze pubbliche. La posta in gioco e’ delicata: da un lato l’esigenza di non paralizzare l’amministrazione con il timore di risarcimenti; dall’altro la tutela dell’erario e il principio per cui chi gestisce denaro pubblico risponde dei danni provocati con grave negligenza. La Corte costituzionale era chiamata a bilanciare questi due interessi.
La questione di legittimita’ costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha impugnato l’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020 in riferimento agli artt. 28, 81 e 103 della Costituzione, sotto un primo profilo, e agli artt. 3 e 97 Cost. sotto un secondo profilo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 28, 81 e 103 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97 Cost. La limitazione temporanea della responsabilita’ erariale ai soli casi di dolo, per le condotte attive, rientra in una scelta di politica legislativa non manifestamente irragionevole, giustificata dall’esigenza eccezionale di incentivare l’azione amministrativa nella fase emergenziale.
Il principio
Il legislatore puo’ modulare in via temporanea ed eccezionale i confini della responsabilita’ amministrativo-contabile, limitandola al dolo per le condotte attive, purche’ la scelta sia ragionevole e proporzionata all’obiettivo di favorire l’azione della pubblica amministrazione.
Domande e risposte
I dipendenti pubblici non rispondono piu’ per colpa grave?
La limitazione al solo dolo riguardava le condotte attive ed era temporanea: la Corte ne ha confermato la legittimita’ per quel periodo, non l’ha resa permanente.
Perche’ si distingue tra dolo e colpa grave?
Il dolo presuppone la volonta’ del danno; la colpa grave una negligenza marcata. Escludere la seconda riduce il rischio di condanne e quindi la paura della firma.
Che differenza c’e’ tra condotte attive e omissive?
La norma limitava la responsabilita’ per le azioni compiute, lasciando ferma quella per le omissioni: chi non agisce continua a rispondere anche per colpa grave.
Chi giudica la responsabilita’ erariale?
La Corte dei conti, giudice contabile competente sui danni causati alle finanze pubbliche dai soggetti legati da rapporto di servizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 28 della Costituzione — responsabilita’ dei funzionari e dipendenti pubblici.
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialita’ dell’amministrazione.
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione della Corte dei conti.
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Vedi anche
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