Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 128/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del contratto a tutele crescenti nella parte in cui escludeva la reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo quando in giudizio sia dimostrata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 23 del 2015 (tutele crescenti) ha previsto che, in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti dal 2015, la regola generale sia l’indennizzo economico e non il ritorno al posto di lavoro. Per il licenziamento disciplinare la stessa Corte aveva gia’ riconosciuto, in passato, la reintegrazione quando manca il fatto materiale contestato. Restava pero’ aperto il caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioe’ quello legato a ragioni economiche e organizzative dell’impresa. Il Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, davanti al ricorso di un operaio licenziato per ragioni oggettive, ha sollevato la questione: e’ ragionevole che, se in giudizio si dimostra che il fatto economico-organizzativo addotto non esiste, il lavoratore abbia diritto solo a un indennizzo e non alla reintegra, quando invece nel licenziamento disciplinare la reintegra spetta? In gioco c’era la parita’ di trattamento tra le due forme di licenziamento illegittimo.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il Tribunale di Ravenna ha impugnato l’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla Carta sociale europea) e l’art. 76 Cost. per eccesso di delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione anche nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro; ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 76 Cost. per eccesso di delega.
Il principio
Quando in giudizio risulta provata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore a tutele crescenti ha diritto alla reintegrazione, come gia’ avviene per il licenziamento disciplinare privo del fatto materiale: trattare diversamente le due ipotesi e’ irragionevole.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi e’ licenziato per motivi economici?
Se in causa si dimostra che il fatto economico-organizzativo addotto non esiste, il lavoratore a tutele crescenti puo’ ottenere la reintegrazione e non solo l’indennizzo.
Vale per tutti i licenziamenti per motivo oggettivo?
La reintegra scatta nel caso specifico in cui sia dimostrata direttamente in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore, restando estranea ogni valutazione sul ricollocamento.
Perche’ la Corte parla di parita’ con il licenziamento disciplinare?
Perche’ per il licenziamento disciplinare la reintegra in caso di fatto insussistente era gia’ riconosciuta: estenderla al motivo oggettivo elimina una disparita’ ingiustificata.
La sentenza si applica anche ai rapporti in corso?
Le pronunce di illegittimita’ incidono sui giudizi pendenti e sui rapporti non ancora definiti; il giudice del lavoro applichera’ il principio nei casi che rientrano nei suoi presupposti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, fulcro della declaratoria di illegittimita’.
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio.
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro.
- Art. 41 della Costituzione — liberta’ di iniziativa economica.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dalla Carta sociale europea.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.