Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Pubblici Esercizi 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Nel CCNL Pubblici Esercizi (FIPE) i minimi mensili lordi dal 1° giugno 2026 vanno da 1.390,20 € del 7° livello a 2.462,96 € del Quadro A; il barista (5° livello) è a 1.580,09 €, il cameriere di ristorante (4°) a 1.692,69 €. Le mensilità sono 14 e agli importi si aggiungono gli scatti di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili – CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione (paga base conglobata, decorrenza 1° giugno 2026)
    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro A 2.462,96 €
    Quadro B 2.271,61 €
    1° 2.107,68 €
    2° 1.916,35 €
    3° 1.800,73 €
    4° 1.692,69 €
    5° 1.580,09 €
    6° super 1.514,83 €
    6° 1.491,57 €
    7° 1.390,20 €

    Minimo = paga base nazionale più indennità di contingenza (nella quale dal 1995 è conglobato il vecchio EDR di 20.000 lire). Paga base e tranche dall’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024, art. 161; contingenza dal testo del CCNL 8 febbraio 2018. Per le aziende della ristorazione collettiva le tranche 2025 e 2026 decorrono da settembre invece che da giugno: dal 1° settembre 2026 i minimi coincidono con quelli della tabella. I calcoli sulle tranche arrotondate dell’accordo possono differire di 1-3 centesimi.

    Aumenti 2024-2027: le cinque tranche per livello

    Il rinnovo vale 200 € di paga base al 4° livello, riparametrati sugli altri livelli:

    Aumenti della paga base nazionale (art. 161, ipotesi 5 giugno 2024)
    Livello Giu 2024 Giu 2025 Giu 2026 Giu 2027 Dic 2027 Totale
    Quadro A 82,22 65,78 65,78 49,33 65,78 328,88
    Quadro B 74,25 59,40 59,40 44,55 59,40 296,99
    1° 67,26 53,81 53,81 40,36 53,81 269,06
    2° 59,29 47,43 47,43 35,57 47,43 237,16
    3° 54,48 43,59 43,59 32,69 43,59 217,94
    4° 50,00 40,00 40,00 30,00 40,00 200,00
    5° 45,29 36,23 36,23 27,17 36,23 181,15
    6° super 42,57 34,05 34,05 25,54 34,05 170,27
    6° 41,58 33,26 33,26 24,95 33,26 166,32
    7° 37,33 29,86 29,86 22,40 29,86 149,30

    Le prossime tranche scattano il 1° giugno 2027 e il 1° dicembre 2027 (per la ristorazione collettiva le stesse date: il differimento a settembre riguarda solo 2025 e 2026).

    Alla retribuzione mensile si aggiungono gli scatti di anzianità, eventuali indennità e superminimi aziendali; nell’anno, la tredicesima e la quattordicesima.

    Composizione della retribuzione contrattuale

    Il minimo tabellare del CCNL Pubblici Esercizi è composto storicamente da paga base e indennità di contingenza (elemento fisso derivante dalla vecchia scala mobile). Su questo importo si stratificano, a seconda dei casi:

    • Scatti di anzianità: sei, ogni quattro anni dal 2018 (prima erano triennali), con importo fisso per livello da 30,47 € (7°) a 40,80 € (Quadro A); dal 2018 non entrano nel calcolo della quattordicesima. Dettagli nella scheda su scatti, tredicesima e quattordicesima.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo pattuito al momento dell’assunzione o per meriti; può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità specifiche di settore: indennità di cassa, indennità per turni notturni continuativi, maggiorazioni domenicali e festive (vedi articolo dedicato).
    • Terzo elemento provinciale o aziendale: dove esiste per accordo territoriale o aziendale, si aggiunge al minimo (es. le tabelle provinciali di Torino o Milano).
    • Indennità di funzione dei Quadri: 75 € al mese per il Quadro A e 70 € per il Quadro B.

    Le mensilità sono 14: dodici ordinarie, la tredicesima a dicembre (scatti compresi) e la quattordicesima con la retribuzione di luglio (scatti esclusi).

    Terzo elemento, EDR e indennità di settore

    Tre voci creano spesso confusione in busta paga:

    • EDR da 10,33 € (20.000 lire): nei pubblici esercizi non si paga a parte. Il CCNL lo ha conglobato nell’indennità di contingenza dal 1° gennaio 1995 e da allora le aziende hanno smesso di corrisponderlo come voce separata.
    • Terzo elemento: è il trattamento salariale integrativo provinciale o aziendale previsto dal CCNL (art. 306 del testo 2018); non riguarda gli alberghi diurni e gli stabilimenti balneari, che hanno una disciplina speciale.
    • Elementi distinti per chi non versa ai fondi: l’azienda che non versa le quote all’Ente bilaterale deve pagare un elemento distinto pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità; quella che non versa al fondo di assistenza sanitaria integrativa deve pagare un elemento distinto di 16 € al mese per 14 mensilità.

    Aziende minori dei pubblici esercizi

    Per le aziende minori dei pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari di III e IV categoria il CCNL 2018 riduce la paga base di importi fissi (da 2,58 € al 7° livello a 5,68 € al Quadro A, 3,36 € al 4°) e prevede valori di contingenza leggermente più bassi (es. 524,64 € invece di 524,94 € al 4°).

    Paga giornaliera e oraria

    La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la mensile per 26; quella oraria dividendo per 172 con l’orario di 40 ore settimanali (per 190 con 44 ore). Al 4° livello dal 1° giugno 2026: 1.692,69 ÷ 172 = 9,84 € l’ora sul solo minimo.

    Casi pratici

    Tizio – Cameriere di 4° livello con due scatti
    Tizio è cameriere di ristorante (4° livello) dal 1° ottobre 2018 e da novembre 2026 ha due scatti da 33,05 €. Retribuzione mensile: 1.692,69 + 66,10 = 1.758,79 € lordi. Nell’anno: 12 mensilità più la tredicesima (scatti compresi) e la quattordicesima (sul solo minimo), cioè 13 × 1.758,79 + 1.692,69 = 24.556,96 € lordi, senza contare indennità e superminimi.
    Caia – Cuoca con superminimo non assorbibile
    Caia è sotto capo cuoco (3° livello, 1.800,73 € dal 1° giugno 2026) con un superminimo individuale non assorbibile di 100 €. Gli aumenti contrattuali si applicano al minimo tabellare e il superminimo resta intatto, perché non è assorbibile.
    Sempronio – Da lavapiatti a commis
    Sempronio è assunto per le pulizie di cucina (7° livello, 1.390,20 €). Se l’azienda gli affida stabilmente le mansioni di commis di cucina (6° livello, 1.491,57 €), ha diritto al trattamento corrispondente da subito e, dopo un periodo non superiore a tre mesi, all’inquadramento definitivo. Il commis diplomato o con esperienza pluriennale è al 6° super (1.514,83 €).

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Pubblici Esercizi?
    Quattordici: dodici ordinarie, la tredicesima a dicembre e la quattordicesima con la retribuzione di luglio.
    Qual è il minimo per un barista nel 2026?
    Il barista è al 5° livello: dal 1° giugno 2026 il minimo è di 1.580,09 € lordi al mese. Il barman è al 4° livello (1.692,69 €).
    Nei pubblici esercizi si paga l’EDR da 10,33 €?
    No, non come voce separata: il CCNL lo ha conglobato nell’indennità di contingenza dal 1° gennaio 1995. Esistono invece due elementi distinti diversi: lo 0,60% di paga base e contingenza se l’azienda non versa all’Ente bilaterale e 16 € al mese se non versa al fondo sanitario integrativo.
    Quando scattano gli aumenti del 2026 e del 2027?
    Nei pubblici esercizi la tranche 2026 è scattata il 1° giugno 2026 (40 € al 4° livello); nella ristorazione collettiva il 1° settembre 2026. Le ultime due tranche sono del 1° giugno 2027 (30 € al 4°) e del 1° dicembre 2027 (40 € al 4°).
    Quanto prende all’ora un dipendente di bar o ristorante?
    Si divide il minimo mensile per 172 (40 ore settimanali): al 4° livello 9,84 € lordi l’ora, al 5° 9,19 €, al 7° 8,08 €, dal 1° giugno 2026 e senza scatti.
    Gli scatti di anzianità si perdono cambiando datore?
    Sì: con il nuovo datore si ricomincia a maturarli. Fanno eccezione la cessione d’azienda e i cambi di gestione o di appalto, in cui si tiene conto dell’anzianità già maturata.

    Fonti: CCNL Pubblici esercizi, testo 2018 · rinnovo 2024. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi (FIPE) inquadra il personale in una classificazione unica di 10 livelli: Quadro A e Quadro B, poi dal 1° al 5°, il 6° super, il 6° e il 7°, che è il più basso. Il cameriere di ristorante e lo chef de rang sono al 4° livello, il barista e il cameriere di bar al 5°, i commis al 6° o al 6° super, il personale di pulizia al 7°. Le mansioni superiori diventano definitive dopo al massimo 3 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    I 10 livelli e i profili

    Classificazione del personale (art. 48 CCNL Pubblici Esercizi)
    Livello Declaratoria in sintesi Alcuni profili previsti dal contratto
    Quadro A Funzioni direttive con alta responsabilità gestionale: contribuisce a definire gli obiettivi aziendali capo area (anche di catena), direttore, capo servizi amministrativi catering
    Quadro B Responsabilità continuativa di unità non complesse o di settori complessi, con autonomia decisionale vice direttore, responsabile area mense, capo del personale, responsabile punto vendita di esercizi minori
    1° Elevato contenuto professionale, direzione esecutiva generale o di un settore rilevante capo servizio catering, ispettore amministrativo, assistente senior di direzione
    2° Coordinamento e controllo di impianti, reparti o uffici con particolare competenza primo maître o capo servizio sala, capo cuoco ristorazione collettiva, capo laboratorio pasticceria o gelateria, primo barman, capo barista, capo contabile
    3° Mansioni di concetto o specializzati provetti, anche con coordinamento di altri sotto capo cuoco, cuoco unico, barman unico, maître, sommelier, primo pasticciere, dietologo
    4° Autonomia esecutiva, mansioni specifiche con conoscenze specialistiche cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partite, chef de rang, cameriere di ristorante, barman, pizzaiolo, gelatiere, secondo pasticcere
    5° Compiti esecutivi con qualificate conoscenze tecnico-pratiche barista, cameriere di bar, tavola calda e self-service, demi chef de rang, cassiere, magazziniere comune, banconiere di gelateria o pasticceria, operatore pizza
    6° super Lavori di normale complessità con adeguate capacità tecnico-pratiche commis di cucina, sala e bar diplomato o con esperienza pluriennale; addetto servizi mensa con almeno un anno nel settore
    6° Attività con normale addestramento pratico ed elementari conoscenze commis di cucina, sala, tavola calda e self-service; commis di bar; addetto mensa con meno di un anno; addetto alle consegne
    7° Attività semplici, anche con macchine già attrezzate personale di fatica e pulizia di sala, cucina e magazzino; lavatore catering; conducente di motocicli

    I profili elencati sono esempi tratti dal contratto, che per ogni livello aggiunge «altre qualifiche di valore equivalente». Si viene inquadrati in base alle mansioni effettivamente svolte; in caso di mansioni promiscue conta l’attività prevalente di maggior valore professionale (art. 52). Gli importi per livello sono nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL Pubblici Esercizi.

    Una classificazione unica dal Quadro A al 7°

    Il contratto che si applica a bar, ristoranti, pizzerie, mense e catering (CCNL dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, firmato da FIPE-Confcommercio, Legacoop, Confcooperative e AGCI con Filcams, Fisascat e Uiltucs) inquadra tutti i dipendenti in dieci livelli, due dei quali per i quadri. L’ordine va dall’alto verso il basso: Quadro A e Quadro B in cima, poi dal 1° al 5° livello, il 6° super, il 6° e il 7°, che è il livello delle attività più semplici.

    Sala, cucina e bar: dove stanno le figure più comuni

    • Cucina: capo cuoco della ristorazione collettiva al 2°; sotto capo cuoco e cuoco unico al 3°; cuoco capo partita e cuoco di cucina non organizzata in partite al 4°; commis di cucina al 6° (al 6° super se diplomato o con esperienza pluriennale).
    • Sala: primo maître al 2°; maître e sommelier al 3°; chef de rang e cameriere di ristorante al 4°; demi chef de rang e cameriere di bar, tavola calda e self-service al 5°; commis di sala al 6° o 6° super.
    • Bar: capo barista e primo barman al 2°; barman unico al 3°; barman al 4°; barista al 5°; commis di bar (ex aiuto barista) al 6°.
    • Pizzeria e pasticceria: pizzaiolo, gelatiere e secondo pasticcere al 4°; operatore pizza e banconiere di gelateria o pasticceria al 5°; primo pasticciere al 3°.
    • Mense: responsabile area mense al Quadro B; direttore del servizio mensa o capo impianto al 2°; addetto servizi mensa al 6° super dopo un anno nel settore, prima al 6°.
    • Pulizie e fatica: al 7° livello.

    Aiuto cuoco, aiuto barista, lavapiatti, cassiere: che livello sono

    Molte figure che si cercano negli annunci non compaiono con quel nome nell’art. 48: il contratto usa altre denominazioni. Ecco dove stanno, secondo le qualifiche del testo.

    Figure comuni e livello nel CCNL Pubblici Esercizi (art. 48)
    Come si chiama di solito Come la chiama il contratto Livello
    Aiuto cuoco, aiuto cameriere Commis di cucina, sala, tavola calda e self-service (il testo dice «compresi ex aiuti in genere») 6°; 6° super se diplomato o con esperienza pluriennale
    Aiuto barista Commis di bar (ex aiuto barista): aiuta il personale superiore, ma senza usare la macchina del caffè né servire alcolici e superalcolici 6°
    Lavapiatti Non è nominato: il lavaggio di stoviglie e attrezzature rientra nel personale di fatica e pulizia addetto a sala, cucina, office e magazzino 7°
    Cassiere Cassiere di bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria 5°
    Pizzaiolo Pizzaiolo 4°
    Addetto alla pizza nelle catene Operatore pizza: prepara e cuoce impasti già predisposti seguendo ricette limitate, fa cassa e riassetto 5°
    Banconista Banconiere di gelateria, pasticceria, tavola calda o chiosco di stazione 5°
    Secondo cuoco di mensa aziendale Secondo cuoco mensa aziendale (prepara i pasti in subordine al cuoco) 5°
    Segretaria Segretario; altri impiegati d’ordine 4°
    Centralinista Centralinista (con lingue estere: 4°) 5°
    Buttafuori, addetto alla sicurezza Addetto alla sicurezza di locali notturni e sale da ballo 5°
    Fattorino per le consegne Addetto alle consegne con o senza mezzi 6°

    Nei bar con almeno due baristi i commis di bar non possono superare un certo rapporto: uno ogni due baristi fino a cinque baristi, uno ogni tre da sei baristi in su, contando anche il capo barista se lavora al banco. Se la tua mansione non è nell’elenco, l’inquadramento si fa per analogia con la declaratoria del livello e, se serve, lo esaminano le organizzazioni territoriali delle parti (art. 50).

    Mansioni superiori: definitive dopo 3 mesi

    Chi viene adibito a mansioni di un livello superiore ha diritto al trattamento corrispondente per tutto il periodo. L’assegnazione diventa definitiva dopo un periodo non superiore a tre mesi (art. 51), a meno che non si stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto, ad esempio in malattia, maternità o ferie. È un termine più breve dei sei mesi previsti in generale dall’art. 2103 c.c. quando il contratto collettivo non dispone diversamente.

    Casi pratici

    Commis che lavora da cuoco

    Tizio è assunto come commis di cucina (6° livello). Dopo qualche mese, per la partenza del cuoco, gestisce da solo la cucina del locale, che non è organizzata in partite. Le sue mansioni sono quelle del cuoco di cucina non organizzata in partite, al 4° livello: ha diritto alla differenza di paga da subito e, trascorsi tre mesi, all’inquadramento definitivo al 4°, perché non sta sostituendo un collega con diritto al posto.

    Barista o barman?

    Caia prepara caffè, cappuccini e bevande al banco di un bar: è inquadrata come barista, 5° livello. Il contratto distingue però il barman, che è al 4° livello, e il barman unico del locale, al 3°: se Caia viene assunta o adibita stabilmente come barman, è al 4° che va inquadrata.

    Addetto mensa dopo un anno

    Sempronio lavora in una mensa aziendale come addetto ai servizi di mensa: prepara, distribuisce i pasti e riordina. Nel primo anno nel settore è al 6° livello; compiuto un anno di anzianità nel settore passa al 6° super.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Pubblici Esercizi?

    Dieci: Quadro A, Quadro B, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° super, 6° e 7°. Il 7° è il livello più basso, il Quadro A il più alto.

    Che livello è il barista?

    Il barista è al 5° livello. Il barman è al 4°, il barman unico al 3°, il capo barista al 2°; il commis di bar (ex aiuto barista) al 6°.

    Che livello è il cameriere?

    Il cameriere di ristorante e lo chef de rang sono al 4° livello; il cameriere di bar, tavola calda e self-service e il demi chef de rang al 5°; il commis di sala al 6° o al 6° super.

    Che differenza c’è fra 6° e 6° super?

    Al 6° super stanno i commis diplomati o con esperienza pluriennale e gli addetti mensa con almeno un anno nel settore; al 6° i commis senza questi requisiti e gli addetti mensa con meno di un anno.

    Dopo quanto le mansioni superiori diventano definitive?

    Dopo un periodo non superiore a tre mesi, salvo che si stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto. Nel frattempo spetta il trattamento del livello superiore.

    Che livello è l’aiuto cuoco?

    Il contratto lo chiama commis di cucina (compresi gli ex aiuti): è al 6° livello, al 6° super se diplomato o con esperienza pluriennale. Se gestisce da solo una cucina non organizzata in partite, la mansione è quella del cuoco, al 4°.

    Che livello è il lavapiatti?

    Il lavapiatti non è nominato nel contratto: la mansione rientra nel personale di fatica e pulizia addetto a cucina e office, al 7° livello.

    Quanto guadagna ogni livello?

    Gli importi per livello, aggiornati alle tranche del rinnovo, sono nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL Pubblici Esercizi 2026.

    Fonti: CCNL Pubblici esercizi, testo 2018 · rinnovo 2024. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sicurezza sul lavoro e distretti del mobile nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il settore del legno e dell’arredamento presenta rischi specifici disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e richiamati nel CCNL: polveri di legno duro (cancerogene IARC gruppo 1), rumore, macchine utensili con rischio di amputazione. Il DVR deve includere la valutazione dell’esposizione a polveri e il piano di sorveglianza sanitaria. I distretti del mobile (Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli) presentano specificità produttive e relazioni industriali proprie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Principali rischi specifici del settore legno e adempimenti CCNL/D.Lgs. 81/2008
    Rischio Norma di riferimento Obbligo del datore Sorveglianza sanitaria
    Polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (cancerogeni); IARC Gruppo 1 Misurazione esposizione, DPI (maschere FFP3), aspirazione localizzata Visita annuale con rinoscopia e spirometria
    Rumore industriale D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII, Capo II Misura fonoaudiometrica, DPI (otoprotettori) se >85 dB(A) Audiometria periodica (frequenza in base al livello)
    Macchinari (troncatrici, frese, pialle) D.Lgs. 81/2008, Tit. III; Dir. Macchine 2006/42/CE Marcatura CE, ripari fissi, procedure operative scritte Valutazione idoneità mansione specifica
    Solventi e vernici (VOC, isocianati) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (agenti chimici) Schede SDS, cabine verniciatura aspirate, DPI respiratori Visita con spirometria e test epatico periodici
    Movimentazione manuale dei carichi D.Lgs. 81/2008, Tit. VI Valutazione indice NIOSH, formazione specifica Valutazione rachide per mansioni a rischio

    Le polveri di legno duro: il rischio cancerogeno principale

    Le polveri di legno duro – prodotte dalla lavorazione di faggio, quercia, rovere, olmo e altri legni a latifoglie – sono classificate dall’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel Gruppo 1: cancerogeni certi per l’uomo, in relazione al carcinoma delle cavità nasali e dei seni paranasali.

    Il D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro che impiegano operai addetti alla lavorazione di legno duro:

    • Misurazione dell’esposizione personale alle polveri (valore limite: 2 mg/m³ per legni duri, 5 mg/m³ per legni molli).
    • Adozione di sistemi di aspirazione localizzata (hoods, cabine, aspiratori accoppiati alle macchine).
    • Fornitura e obbligo di utilizzo di maschere filtranti FFP3 nelle lavorazioni con alta polverosità.
    • Sorveglianza sanitaria annuale con rinoscopia e spirometria.

    Il CCNL richiama espressamente la necessità di valutare questo rischio nel DVR e di informare i lavoratori delle conseguenze sanitarie dell’esposizione continuativa.

    Macchinari e rischio di infortuni gravi

    Il settore del legno ha una delle più alte incidenze di infortuni gravi e mortali tra i comparti manifatturieri italiani. Le macchine più pericolose sono:

    • Troncatrici a lama circolare: rischio di amputazione di dita e mano per contatto con la lama.
    • Fresatrici e sagomatrici: proiezioni di trucioli e schegge; rischio di contatto con utensile in rotazione.
    • Pialle e spessori: rischio di trascinamento e schiacciamento.
    • Centri di lavoro CNC: rischi residui durante le operazioni di set-up e manutenzione (lame ferme ma inerti con energia residua).

    Le macchine devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010), con marcatura CE e dichiarazione di conformità. Il CCNL prevede che i lavoratori addetti a macchinari pericolosi non possano essere distolti dalla sorveglianza della macchina per altre mansioni durante il ciclo operativo.

    I distretti del mobile: Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli

    L’industria italiana del mobile si concentra in tre grandi distretti produttivi, ciascuno con proprie specializzazioni e dinamiche di relazioni industriali:

    • Distretto della Brianza (Monza-Brianza, Como, Lecco): polo storico del mobile di design di alta gamma, tappezzeria, imbottiti. Sede del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Le relazioni industriali sono mature, con accordi aziendali di secondo livello diffusi e premi di risultato strutturati. Alcune delle più grandi aziende mondiali del settore hanno sede qui (Cassina, Molteni, Poliform).
    • Distretto di Pesaro-Urbino: specializzato nel mobile in serie a prezzi medi, cucine industriali, mobile in kit. Forte presenza di PMI con accordi integrativi provinciali. Il CCNL industria è applicato in modo prevalente.
    • Distretto della Livenza (Pordenone-Treviso): produce mobili in kit e mobili imbottiti per grande distribuzione (Ikea è uno dei principali acquirenti). Alta intensità di manodopera, forte utilizzo di somministrazione e apprendistato.

    Il CCNL e la sicurezza: organismi bilaterali e RLS

    Il CCNL Legno prevede un sistema di relazioni industriali sulla sicurezza basato su:

    • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): eletto o designato dai lavoratori, ha diritto di accesso al DVR, di partecipare alle riunioni annuali sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008) e di proporre misure preventive.
    • Formazione RLS: il CCNL garantisce all’RLS un percorso formativo iniziale di 32 ore e aggiornamenti annuali di 8 ore, con retribuzione normale durante i corsi.
    • Organismi bilaterali: EMER (Ente per la Manutenzione e la Riqualificazione nel comparto) e altri enti paritetici nazionali e territoriali svolgono attività di formazione e assistenza sulla sicurezza nelle PMI del settore.

    Il CCNL prevede anche la possibilità di accordi aziendali specifici sulla sicurezza, che possono introdurre misure più restrittive di quelle minime di legge (es. doppi DPI per lavorazioni particolarmente polverose, visite mediche più frequenti).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio ebanista esposto a polveri di faggio: sorveglianza sanitaria
    Tizio è ebanista e lavora quotidianamente il faggio. Il datore misura la sua esposizione personale: 2,8 mg/m³ (oltre il valore limite di 2 mg/m³). Il medico competente prescrive visite più ravvicinate (ogni 6 mesi invece di 12) e il datore deve ridurre l’esposizione entro 6 mesi installando un aspiratore dedicato alla postazione di Tizio. Nel frattempo, Tizio è obbligato a indossare maschere FFP3 per tutta la durata della lavorazione.
    Caia – Infortunio da troncatrice: obblighi del datore post-incidente
    Caia si ferisce alla mano sinistra con una troncatrice priva del dispositivo di protezione anteriore (carter rimosso per velocizzare il lavoro). L’infortunio è denunciato a INAIL. L’Ispettorato del Lavoro effettua un sopralluogo: il datore viene sanzionato per omissione del DPI (mancato ripristino del carter), violazione dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008. È sospesa l’attività della macchina fino al ripristino. L’infortunio genera una rendita INAIL per Caia.
    Sempronio – RLS che propone sorveglianza sanitaria aggiuntiva
    Sempronio è RLS in un serramentificio con 45 dipendenti. Durante la riunione annuale sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008), propone di introdurre la spirometria annuale per tutti i lavoratori addetti all’incollaggio (uso di colle viniliche con emissioni di formaldeide), non solo per quelli addetti alle polveri. Il datore accetta la proposta e la inserisce nel piano sanitario aziendale come misura volontaria aggiuntiva.

    Domande frequenti

    Le polveri di legno morbido sono ugualmente pericolose di quelle di legno duro?
    No, non ai fini della classificazione cancerogena. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono cancerogene IARC Gruppo 1. Le polveri di legno morbido (pino, abete, cedro) non sono classificate come cancerogene certi, ma sono comunque irritanti per le vie respiratorie e richiedono comunque DPI e ventilazione adeguata. Il valore limite è diverso: 2 mg/m³ per i duri, 5 mg/m³ per i molli.
    Quante ore di formazione spettano all'RLS nel CCNL Legno?
    32 ore di formazione iniziale entro 3 mesi dalla designazione/elezione, con contenuti su sicurezza, normativa, DVR e tecniche di valutazione dei rischi. Aggiornamento annuale di 8 ore. Tutta la formazione è in orario di lavoro retribuito.
    Un lavoratore può rifiutare di usare i DPI?
    No. L’uso dei DPI è obbligatorio ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008 (obblighi del lavoratore). Il rifiuto sistematico e ingiustificato può costituire illecito disciplinare. Il datore ha l’obbligo di fornire i DPI, formare il lavoratore al loro utilizzo e vigilare sull’effettivo impiego.
    Il Salone del Mobile di Milano influisce sul CCNL dei lavoratori brianzoli?
    Indirettamente sì. La stagionalità degli ordini legata al Salone (aprile) porta le aziende brianzole ad accumulare ore straordinarie o a ricorrere alla somministrazione nei mesi precedenti, con ricadute sugli accordi di flessibilità oraria aziendali. Alcuni contratti integrativi di distretto disciplinano espressamente le causali di straordinario per le commesse fieristiche.
    La formazione obbligatoria sulla sicurezza è a carico del lavoratore?
    No. La formazione sulla sicurezza (inclusa quella specifica per operatori di macchinari, addetti a cancerogeni, primo soccorso e antincendio) è interamente a carico del datore di lavoro, svolta in orario di lavoro normale, retribuita. Il lavoratore non può essere tenuto a frequentarla fuori orario senza compenso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Welfare contrattuale nel CCNL Legno: previdenza complementare e assistenza sanitaria

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento industria indica come fondo pensione Arco (lavoratore 1,30%, azienda 2,30%, poi 2,40% dal 2027 e 2,60% dal 2028) e come fondo sanitario Altea, finanziato dall’azienda con 15 euro al mese per 12 mensilità, 18 euro dal 2027. I contributi godono delle agevolazioni fiscali di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Previdenza e sanità integrativa – CCNL Legno e Arredamento industria
    Strumento Contributo lavoratore Contributo azienda Dal 2027
    Fondo pensione Arco (art. 57) 1,30% della retribuzione utile TFR, più il TFR 2,30% della retribuzione utile TFR Azienda 2,40%; 2,60% dal 2028
    Fondo sanitario Altea (art. 57-bis) Nessuno per il lavoratore; trattenuta solo per iscrivere i familiari 15 € al mese per 12 mensilità 18 € al mese

    Fonte: artt. 57 e 57-bis del CCNL, come modificati dall’ipotesi di rinnovo del 3 settembre 2026. Il contributo ad Altea assorbe, fino a concorrenza, quelli eventualmente previsti da accordi territoriali o aziendali.

    Il fondo pensione Arco

    Per le aziende e i lavoratori del legno-arredo industria il fondo di previdenza complementare di riferimento è Arco (art. 57 del CCNL). L’adesione è volontaria. I contributi si calcolano sulla retribuzione utile per il TFR:

    • Lavoratore: 1,30%;
    • Azienda: 2,30%, che il rinnovo porta al 2,40% dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028;
    • TFR: le quote che maturano dopo l’adesione.

    Il contributo aziendale spetta solo a chi aderisce e versa la propria quota: non viene pagato in busta paga a chi non aderisce. Chi, entro 6 mesi dall’assunzione, non dichiara dove destinare il TFR, si trova il TFR futuro versato ad Arco per silenzio-assenso (art. 8 D.Lgs. 252/2005).

    Il fondo sanitario Altea

    Per la sanità integrativa il CCNL indica Altea, fondo intersettoriale costituito da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL (art. 57-bis). Il contributo è interamente a carico dell’azienda: 15 euro al mese per 12 mensilità, che diventano 18 euro dal 1° gennaio 2027.

    Il lavoratore può iscrivere al fondo anche il proprio nucleo familiare, con le modalità e i costi stabiliti dal fondo: in quel caso l’azienda trattiene ogni mese la quota in busta paga, dopo aver ricevuto il modulo di adesione dei familiari. Le prestazioni coperte e i rimborsi sono quelli del piano sanitario pubblicato da Altea.

    Il trattamento fiscale

    I contributi al fondo pensione, sia del lavoratore sia dell’azienda, sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 € l’anno (art. 8 D.Lgs. 252/2005). I contributi al fondo sanitario versati per contratto collettivo non concorrono al reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 € l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR); sulla quota a carico dell’azienda si paga un contributo di solidarietà INPS del 10%.

    Casi pratici

    Tizio – Aderire o no ad Arco
    Tizio è in AC1/AS2 (2.333,39 € dal 1° settembre 2026). Su un anno a quel minimo, se aderisce versa l’1,30% (394,34 €) e l’azienda aggiunge il 2,30% (697,68 €), oltre al TFR dell’anno. Se non aderisce, quei 697,68 € non li riceve in nessun’altra forma. I suoi 394,34 € riducono il reddito su cui paga l’IRPEF.
    Caia – Altea per la famiglia
    Caia è iscritta ad Altea con il contributo dell’azienda (15 € al mese, 18 € dal 2027). Vuole coprire anche il marito e la figlia: compila il modulo di adesione dei familiari previsto dal fondo e lo consegna all’azienda, che da quel momento trattiene la quota familiare in busta paga.

    Domande frequenti

    È obbligatorio aderire ad Arco?
    No, l’adesione è volontaria. Chi non aderisce rinuncia però al contributo dell’azienda (2,30%, 2,40% dal 2027). Attenzione al silenzio: se entro 6 mesi dall’assunzione non si dichiara nulla, il TFR futuro va comunque ad Arco.
    Altea copre anche i familiari?
    Sì, se il lavoratore li iscrive secondo le regole del fondo. La quota per i familiari è a carico del lavoratore e l’azienda la trattiene in busta paga, dopo aver ricevuto il modulo di adesione.
    Quanto paga il lavoratore per Altea?
    Per sé nulla: il contributo di 15 euro al mese per 12 mensilità (18 euro dal 2027) è interamente a carico dell’azienda. Si paga solo l’eventuale iscrizione dei familiari.
    Cosa succede alla posizione in Arco se cambio lavoro?
    La posizione resta nel fondo. Si può trasferirla al fondo del nuovo contratto, lasciarla in Arco o riscattarla nei casi previsti dalla legge e dallo statuto (art. 14 D.Lgs. 252/2005), con una tassazione che dipende dal motivo del riscatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento industria prevede fino a 5 scatti di anzianità biennali. L’importo per scatto va da 7,95 € (AE1) a 14,77 € (AD2-AD3) e sale di circa il 20% dal 1° gennaio 2027 (da 9,54 € a 17,72 €), per effetto del rinnovo del 3 settembre 2026. La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre. Non è prevista una quattordicesima nazionale, salvo accordi integrativi territoriali o aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità biennali – CCNL Legno e Arredamento industria (importo mensile lordo per scatto)
    Livello Per scatto, fino al 31/12/2026 Per scatto, dal 1/1/2027 5 scatti, dal 1/1/2027
    AD3 14,77 € 17,72 € 88,60 €
    AD2 14,77 € 17,72 € 88,60 €
    AD1 13,92 € 16,70 € 83,50 €
    AC5 13,07 € 15,68 € 78,40 €
    AC4 11,92 € 14,30 € 71,50 €
    AC3 / AC2 / AS4 10,79 € 12,95 € 64,75 €
    AS3 10,22 € 12,26 € 61,30 €
    AC1 / AS2 9,66 € 11,59 € 57,95 €
    AE4 / AS1 9,09 € 10,91 € 54,55 €
    AE3 8,80 € 10,56 € 52,80 €
    AE2 8,53 € 10,24 € 51,20 €
    AE1 7,95 € 9,54 € 47,70 €

    Fonte: ipotesi di rinnovo del 3 settembre 2026 (nuovi valori dal 1° gennaio 2027, +20% circa su ogni livello). Gli scatti già maturati al 31 dicembre 2026 vengono adeguati ai nuovi valori alla maturazione dello scatto successivo. Gli scatti si computano in tredicesima e TFR.

    Gli scatti di anzianità: maturazione e assorbimento

    Nel CCNL Legno e Arredamento gli scatti di anzianità maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il massimo è fissato in 5 scatti, il che significa che il monte massimo si raggiunge dopo 10 anni di anzianità aziendale (5 scatti × 2 anni).

    L’importo per scatto è differenziato per livello; il rinnovo del 3 settembre 2026 lo aumenta di circa il 20% dal 1° gennaio 2027. Gli scatti maturano al raggiungimento del biennio e decorrono dal primo del mese successivo alla data di maturazione.

    Gli scatti di anzianità sono non assorbibili: non possono essere compensati con aumenti individuali successivi, superminimi o premi. Costituiscono diritto acquisito del lavoratore e si aggiungono invariabilmente alla retribuzione base.

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda, comprensiva di paga base, contingenza, EDR e scatti di anzianità, ma escluse le voci variabili (straordinari, premi occasionali, indennità una tantum).

    Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la tredicesima è proporzionale ai mesi interi di servizio (1/12 per ogni mese intero). La stessa proporzione si applica in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno: il residuo di tredicesima viene liquidato insieme al TFR nella busta paga di uscita.

    La tredicesima è imponibile IRPEF nella misura ordinaria (non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR). Concorre alla base di calcolo del TFR? Sì: l’art. 2120 c.c. comprende nella retribuzione annua utile tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, e la tredicesima lo è.

    La quattordicesima: presenza nei contratti integrativi

    Il CCNL Legno e Arredamento nazionale non prevede una quattordicesima mensilità come istituto generale. Tuttavia, diversi contratti integrativi territoriali o aziendali nei principali distretti del mobile hanno introdotto una somma aggiuntiva annuale:

    • Accordi territoriali dei distretti del mobile, che possono prevedere erogazioni aggiuntive annuali.
    • Accordi aziendali: premi di risultato fissi o variabili che funzionano in pratica come una quattordicesima.

    È importante verificare se il contratto integrativo applicabile prevede questa erogazione, poiché non è desumibile dal solo testo del CCNL nazionale.

    Effetti degli scatti sulla busta paga e sul TFR

    Gli scatti di anzianità incidono sulla retribuzione in diversi modi:

    • Busta paga mensile: si sommano alla paga base e aumentano la retribuzione ordinaria.
    • Tredicesima: gli scatti sono compresi nella base di calcolo della tredicesima mensilità.
    • TFR: gli scatti fanno parte della retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c. e aumentano la quota annua di TFR accantonata.
    • Indennità sostitutiva del preavviso: si calcola sulla retribuzione comprensiva degli scatti.

    Un lavoratore in AE4/AS1 che raggiunge il quinto scatto dopo 10 anni ha 5 × 9,09 = 45,45 € lordi al mese oltre al minimo tabellare (54,55 € con i valori dal 2027), che entrano anche in tredicesima e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Il terzo scatto nel 2026
    Tizio è inquadrato in AE3 (minimo 2.161,48 € dal 1° settembre 2026) e ha già due scatti da 8,80 €. Nell’autunno 2026 matura il terzo: la sua retribuzione sale a 2.161,48 + 3 × 8,80 = 2.187,88 € mensili lordi. Dal 2027 lo scatto di AE3 vale 10,56 €: i suoi tre scatti saranno ricalcolati a quel valore quando maturerà il quarto.
    Caia – Tredicesima proporzionale per un’assunzione a marzo
    Caia viene assunta il 1° marzo 2026 in AC1 (minimo 2.234,14 € fino ad agosto, 2.333,39 € da settembre). La tredicesima matura per dieci dodicesimi; calcolata sulla retribuzione di dicembre, vale 2.333,39 / 12 × 10 = 1.944,49 € lordi.
    Sempronio – Cinque scatti e TFR
    Sempronio è in AS3 e ha raggiunto il quinto scatto. Nel 2027 i suoi scatti valgono 5 × 12,26 = 61,30 € al mese. Su tredici mensilità fanno 796,90 € l’anno, che divisi per 13,5 aggiungono circa 59 € alla quota annua di TFR.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti nel CCNL Legno?
    Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo è 5 scatti, raggiunto dopo 10 anni di anzianità aziendale.
    Gli scatti si perdono cambiando azienda?
    Sì. Gli scatti sono legati all’anzianità aziendale, non all’anzianità professionale generale. Cambiando datore di lavoro, il conteggio riparte da zero. In caso di cessione di azienda (art. 2112 c.c.), l’anzianità si conserva perché il rapporto continua con il nuovo titolare.
    La tredicesima entra nella base di calcolo del TFR?
    Sì. L’art. 2120 c.c. esclude solo le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese; la tredicesima è una mensilità ricorrente e rientra nella retribuzione annua su cui si calcola la quota di TFR (diviso 13,5).
    Esiste la quattordicesima nel CCNL Legno industria?
    Non nel contratto nazionale. Può essere prevista da contratti integrativi aziendali o territoriali, in particolare nei distretti del mobile (Brianza, Pesaro). Verificare il contratto integrativo applicabile.
    Gli scatti di anzianità sono assorbibili da un aumento individuale?
    No. Gli scatti di anzianità CCNL sono non assorbibili e non possono essere compensati da superminimi o aumenti individuali concordati al momento dell’assunzione. Sono un diritto acquisito che si somma invariabilmente alla retribuzione base.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento fissa il periodo di prova in settimane o mesi di effettiva prestazione: 4 settimane per gli operai AE1, 8 per gli altri operai, 2 mesi per gli intermedi, 3 o 6 mesi per gli impiegati. L’apprendista è inquadrato due livelli sotto la destinazione nel primo periodo e un livello sotto nel secondo e nel terzo, per 24 o 36 mesi. Il tempo determinato segue i limiti del D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
    Fonte
    testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Legno e Arredamento
    Categoria Durata massima periodo di prova
    Operai AE1 4 settimane di effettiva prestazione (art. 64)
    Operai AE2, AE3, AS1, AS2, AS3 8 settimane di effettiva prestazione (art. 64)
    Intermedi (AC1, AC2) Non oltre 2 mesi di effettiva prestazione (art. 84)
    Quadri e impiegati delle ex categorie VII e VI 6 mesi di effettiva prestazione; 3 mesi per chi ha già un biennio nelle stesse mansioni (art. 101)
    Altri impiegati 3 mesi di effettiva prestazione; 2 mesi per chi ha già un biennio nelle stesse mansioni (art. 101)

    Fonte: CCNL Legno industria, testo 2010, artt. 64, 84 e 101; gli accordi successivi (2013, 2016, 2020, 2023 e l’ipotesi 2026) non modificano queste durate per i contratti a tempo indeterminato. Le categorie «VII e VI» sono quelle del vecchio inquadramento, che dal 2007 corrispondono ai livelli AD2-AD3 (ex VII) e AC5 (ex VI); per l’AD1, livello nuovo, il testo non lo dice. La riduzione per chi ha un biennio di esperienza vale per gli amministrativi con analoghe mansioni in altre aziende e per i tecnici con analoghe mansioni in aziende dello stesso settore.

    Il periodo di prova: forma e tutele

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nella lettera di assunzione; in mancanza, si presume che il rapporto sia stato instaurato a tempo indeterminato senza prova. La durata non può superare i limiti fissati dal CCNL, a pena di nullità della clausola eccedente.

    Durante la prova, entrambe le parti possono recedere liberamente e senza preavviso né indennità sostitutiva. Se la prova è interrotta da malattia o infortunio, l’operaio può completarla se riprende il servizio entro 15 giorni dall’inizio dell’assenza (art. 64), l’intermedio entro 25 giorni (art. 84). Per gli impiegati la prova non può essere prorogata né rinnovata (art. 101).

    Al superamento della prova, il rapporto si stabilizza automaticamente e l’anzianità decorre dal primo giorno di lavoro (artt. 64, 84 e 101).

    Assunzione: forma, comunicazioni e tipologie contrattuali

    La lettera di assunzione deve indicare: data di inizio, categoria di inquadramento, retribuzione, CCNL applicato, sede di lavoro, orario contrattuale. Va consegnata al lavoratore prima dell’inizio del rapporto (D.Lgs. 104/2022 – Decreto Trasparenza).

    L’assunzione a tempo determinato è regolata dal D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 e successive proroghe): durata massima 12 mesi (prorogabili fino a 24 con causale). Nel CCNL Legno, i contratti integrativi aziendali spesso disciplinano causali specifiche per la stagionalità degli ordini (es. commesse per il Salone del Mobile).

    Il part-time è consentito in tutte le forme (orizzontale, verticale, misto) con accordo scritto. Il CCNL prevede il diritto di precedenza del part-time involontario nella copertura di posizioni a tempo pieno.

    Apprendistato professionalizzante nel settore legno

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47) è lo strumento principale di inserimento qualificato nel comparto, fortemente incentivato nelle PMI dei distretti del mobile. Il CCNL Legno disciplina:

    • Durata: 36 mesi (tre periodi di 12) per tutti i livelli da AE3 in su; 24 mesi (10 + 10 + 4) per la destinazione AE2. Non si può assumere un apprendista con destinazione AE1. Chi ha un diploma inerente alla professionalità ha 10 mesi in meno; chi ha una laurea inerente fa 24 mesi.
    • Inquadramento e retribuzione: nel primo periodo due livelli sotto quello di destinazione; nel secondo un livello sotto; nel terzo un livello sotto, con retribuzione pari al valore intermedio tra la categoria di appartenenza e quella di destinazione. Chi è destinato all’AE2 è inquadrato AE2 dall’inizio del secondo periodo. Non si usano percentuali del minimo.
    • Formazione: 120 ore medie annue retribuite, di cui 40 trasversali e 80 specifiche; 80 ore per chi ha un titolo di studio post-obbligo idoneo.
    • Conferme: per assumere nuovi apprendisti l’azienda deve aver confermato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 50% degli apprendisti (30% sotto i 10 dipendenti). La mancata trasformazione va comunicata per iscritto con il preavviso della categoria.

    Fonte: regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante per gli assunti dal 26 aprile 2012, nel testo dell’accordo di rinnovo 2016 pubblicato dalla Fillea-Cgil; i minimi per livello sono nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL Legno. Restano fermi i limiti di legge: durata minima 6 mesi e massima 3 anni per l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015).

    La somministrazione di lavoro nel comparto legno

    Le aziende del comparto legno ricorrono significativamente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (lavoro in affitto tramite Agenzie per il Lavoro) per gestire i picchi di produzione, in particolare nei mesi precedenti le grandi fiere del mobile (aprile per Eurocucina/Salone del Mobile, settembre per Cersaie).

    I lavoratori somministrati hanno diritto al trattamento economico e normativo equivalente a quello dei dipendenti diretti di pari categoria e mansione (principio di parità di trattamento, D.Lgs. 81/2015 art. 35). Il CCNL applicato è quello dell’utilizzatore (in questo caso, il CCNL Legno industria), non quello delle Agenzie per il Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista verniciatore: retribuzione e percorso
    Tizio viene assunto come apprendista professionalizzante con destinazione finale AE3. L’apprendistato dura 36 mesi in tre periodi di 12. Con i minimi dell’ipotesi di rinnovo in vigore da settembre 2026: primo periodo inquadrato AE1 (1.824,08 €), secondo periodo AE2 (2.065,36 €), terzo periodo AE2 con retribuzione intermedia tra AE2 e AE3 (2.113,42 €). Al termine, se il rapporto prosegue, passa al livello AE3 (2.161,48 €).
    Caia – Contratto a tempo determinato per commessa Salone del Mobile
    Caia viene assunta a tempo determinato per 6 mesi (gennaio-giugno) per gestire la produzione di una commessa per il Salone del Mobile. Il contratto indica la causale tecnica prevista dall’accordo aziendale. A fine giugno, se non rinnovato, Caia ha diritto alla liquidazione del TFR maturato, del residuo ferie e di tutti gli istituti proporzionati ai mesi di servizio.
    Sempronio – Lavoratore in somministrazione che rivendica la parità di trattamento
    Sempronio è somministrato da un’agenzia per 4 mesi in un mobilificio. Scopre che i dipendenti diretti di pari categoria (OQ1) percepiscono 1.750 € mensili, mentre lui riceve 1.680 €. Invoca il principio di parità (D.Lgs. 81/2015 art. 35): l’agenzia è tenuta a corrispondere il minimo CCNL del mobilificio. Recupera la differenza di 70 € × 4 mesi = 280 € lordi.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un falegname industriale?
    Il CCNL Legno non usa le qualifiche di operaio comune, qualificato o specializzato ma livelli (AE1-AS3 per gli operai). La prova è di 4 settimane di effettiva prestazione per l’AE1 e di 8 settimane per AE2, AE3, AS1, AS2 e AS3 (art. 64). Va fissata per iscritto.
    L'apprendistato nel settore legno conviene economicamente all'azienda?
    Sì: le aziende che assumono apprendisti beneficiano della contribuzione ridotta prevista dalla legge per l’apprendistato e possono inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto la destinazione. Gli apprendisti, per il CCNL Legno, non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
    Un contratto a tempo determinato può diventare a tempo indeterminato automaticamente?
    Non subito. Se il rapporto continua dopo la scadenza spetta una maggiorazione del 20% fino al decimo giorno e del 40% dal giorno successivo; si trasforma a tempo indeterminato solo se continua oltre il 30° giorno (contratti sotto i 6 mesi) o oltre il 50° negli altri casi (art. 22 D.Lgs. 81/2015). Si trasforma anche se si superano i limiti di durata dell’art. 19.
    La lettera di assunzione è obbligatoria nel CCNL Legno?
    Sì, ai sensi del D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), il datore deve fornire per iscritto le informazioni essenziali del rapporto prima o al momento dell’inizio del lavoro. La mancanza della lettera scritta non invalida il rapporto ma espone il datore a sanzioni amministrative.
    I lavoratori somministrati maturano TFR?
    Sì. Il TFR matura a carico dell’agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale. L’agenzia versa il TFR al Fondo di Tesoreria INPS o lo accantona direttamente secondo le regole ordinarie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento fissa il preavviso per gli operai solo in base al livello (7, 14 o 21 giorni di calendario) e per intermedi e impiegati in base a categoria e anzianità (da 1 mese a 4 mesi); i termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni. La mancata osservanza del preavviso genera l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Le dimissioni per giusta causa esonerano dall’obbligo di preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
    Fonte
    testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di licenziamento e di dimissioni – operai (art. 82)
    Livello Preavviso
    AE1 7 giorni di calendario
    AE2 – AE3 14 giorni di calendario
    AS1 – AS2 – AS3 21 giorni di calendario
    Preavviso – intermedi (art. 99)
    Anni di servizio AC2 AC1
    Fino a 2 anni 1 mese 1 mese
    Oltre 2 e fino a 5 1 mese e mezzo 1 mese
    Oltre 5 e fino a 15 2 mesi 1 mese e mezzo
    Oltre 15 anni 2 mesi e mezzo 2 mesi
    Preavviso – impiegati (art. 116)
    Anni di servizio AD1, AD2, AD3, AC5 AC4, AC3, AS4, AS2 AE4, AE3, AE2
    Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese
    Oltre 5 e fino a 10 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo
    Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e mezzo 2 mesi

    Fonte: CCNL Legno industria, testo 2010, artt. 82, 99 e 116, non modificati dagli accordi successivi. Gli stessi termini valgono per il licenziamento e per le dimissioni. Per gli operai il preavviso può partire in qualunque giorno della settimana e non può coincidere con le ferie; per intermedi e impiegati decorre dalla metà o dalla fine del mese. Chi passa da operaio a intermedio conserva il 50% dell’anzianità da operaio ai fini del preavviso (art. 85).

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso è l’obbligo, in capo sia al datore sia al lavoratore, di comunicare con anticipo l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua funzione è consentire all’altra parte di organizzarsi per sostituire il lavoratore uscente o per trovare una nuova occupazione.

    Per gli operai il preavviso decorre dal giorno della comunicazione, in qualunque giorno della settimana; per intermedi e impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (artt. 82, 99 e 116). Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e matura TFR, ferie e anzianità.

    Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, ma deve comunque corrispondere la normale retribuzione per il periodo mancante. In caso di licenziamento, all’intermedio e all’impiegato spettano permessi per cercare un nuovo lavoro (artt. 99 e 116).

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il recesso è in tronco (senza rispettare il preavviso), la parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso, comprensiva di tutte le voci fisse (paga base, contingenza, EDR, scatti).

    L’indennità sostitutiva è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (non a tassazione separata come il TFR). È inclusa nella base di calcolo dei contributi previdenziali.

    Licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

    Il licenziamento individuale è disciplinato dalla L. 604/1966 e dall’art. 18 St.Lav. (come modificati dal Jobs Act, D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015):

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il licenziamento è in tronco, senza preavviso. Esempi: furto, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non di tale gravità da giustificare la giusta causa. Richiede preavviso e procedura disciplinare preventiva (art. 7 St.Lav.).
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (soppressione del posto, crisi aziendale documentata). Richiede preavviso e, per aziende >15 dipendenti, comunicazione preventiva all’ITL.

    Dimissioni: procedura telematica e giusta causa

    Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente in via telematica con il modulo del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015), a pena di inefficacia. Il lavoratore può compilarlo da solo con SPID o CIE oppure tramite patronato, sindacato, ente bilaterale o commissione di certificazione.

    Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) liberano il lavoratore dall’obbligo di preavviso quando il comportamento del datore rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto: mancato pagamento della retribuzione, grave mobbing documentato, trasferimento illegittimo. In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni di un operaio AE3 con 8 anni di anzianità
    Tizio, operaio di livello AE3 con 8 anni di servizio, dà le dimissioni. Per gli operai l’anzianità non conta: il preavviso è di 14 giorni di calendario (art. 82). Tizio trasmette le dimissioni telematiche il 10 maggio: il rapporto cessa il 24 maggio. Se l’azienda lo esonera dal lavorare, gli paga la normale retribuzione per le ore che mancano al termine del preavviso.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto)
    Caia (impiegata di livello AE4, 6 anni di servizio) viene licenziata per soppressione della sua posizione a seguito di automazione del reparto ordini. Il preavviso per la sua colonna e la sua anzianità è di un mese e mezzo (art. 116), con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese. Caia riceve: retribuzione durante il preavviso + TFR maturato + residuo ferie/ROL. Avendo più di 15 dipendenti (art. 18), in caso di licenziamento illegittimo potrebbe ottenere la reintegra o un indennizzo da 12 a 24 mensilità.
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa contestato
    Sempronio (OS) viene licenziato in tronco per presunto furto di materiali. Contesta il licenziamento: il datore non ha rispettato la procedura dell’art. 7 St.Lav. (nessuna contestazione scritta preventiva). Il giudice dichiara il licenziamento viziato nella forma: se Sempronio è stato assunto dal 7 marzo 2015 ottiene un’indennità tra 2 e 12 mensilità (art. 4 D.Lgs. 23/2015); se è stato assunto prima, in un’azienda sopra i limiti dell’art. 18 dello Statuto, un’indennità tra 6 e 12 mensilità (art. 18, comma 6). In entrambi i casi, se il giudice accerta che manca anche la giusta causa, si applicano le tutele più forti previste per il licenziamento ingiustificato.

    Domande frequenti

    Come si danno le dimissioni nel 2026?
    Esclusivamente in via telematica con il modulo del Ministero del Lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015), da soli con SPID o CIE oppure tramite patronato, sindacato o altro soggetto abilitato. Le dimissioni cartacee o verbali sono inefficaci.
    Se mi licenzio senza rispettare il preavviso, cosa succede?
    L’azienda può trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Non può però rifiutarsi di ricevere le dimissioni.
    Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede un tentativo di conciliazione?
    Sì, per i datori con più di 15 dipendenti. Prima di licenziare per GMO devono comunicare l’intenzione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che convoca le parti per un tentativo obbligatorio di conciliazione. Solo se la conciliazione fallisce (o trascorrono 20 giorni) si può procedere al licenziamento.
    Quali voci sono incluse nell'indennità sostitutiva del preavviso?
    Tutte le voci fisse della retribuzione: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, indennità continuative. Sono escluse le voci variabili (straordinari, premi occasionali) e la 13ª (salvo accordo).
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    Non per la malattia: durante il periodo di conservazione del posto (13 mesi in 30 mesi consecutivi per operai, intermedi e impiegati, artt. 76, 95 e 111) il lavoratore non può essere licenziato per l’assenza. Scaduto il comporto, il datore può procedere con il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso o indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TFR nel CCNL Legno e Arredamento: calcolo, rivalutazione e destinazione

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Nel CCNL Legno e Arredamento industria il TFR matura ogni anno in una quota pari alla retribuzione annua, tredicesima compresa, divisa per 13,5. Si può lasciare in azienda o destinare al fondo pensione di settore, che è Arco (art. 57 CCNL): con l’adesione il lavoratore versa l’1,30% e l’azienda il 2,30%, che sale al 2,40% dal 2027.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare – CCNL Legno e Arredamento industria
    Voce Regola
    Quota annua di TFR Retribuzione annua utile / 13,5 (art. 2120 c.c.), tredicesima compresa
    Rivalutazione del TFR in azienda 1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI
    Imposta sulla rivalutazione 17%, trattenuta ogni anno
    Anticipo del TFR in azienda Fino al 70%, dopo 8 anni di servizio, una sola volta
    Fondo pensione di settore Arco (art. 57 CCNL): lavoratore 1,30%, azienda 2,30% (2,40% dal 2027, 2,60% dal 2028)
    Chi non sceglie entro 6 mesi Il TFR futuro va ad Arco (silenzio-assenso)

    Come si calcola il TFR nel CCNL Legno

    Il TFR matura ogni anno in una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). Nella retribuzione annua entrano tutte le somme pagate in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale: paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, superminimi e anche la tredicesima. Restano fuori i rimborsi spese e le somme occasionali, oltre a quelle che il contratto collettivo esclude espressamente.

    Esempio sul minimo del livello AE4/AS1, che dal 1° settembre 2026 è di 2.257,04 €:

    • Retribuzione annua su 13 mensilità: 2.257,04 × 13 = 29.341,52 €
    • Quota TFR dell’anno: 29.341,52 / 13,5 = 2.173,45 € lordi

    Dalla quota il datore sottrae il contributo dello 0,50% della retribuzione imponibile che versa all’INPS (legge 297/1982): l’accantonamento effettivo è quindi un po’ più basso.

    Rivalutazione e Fondo di Tesoreria INPS

    Il TFR che resta in azienda viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) rispetto al dicembre precedente. Sulla rivalutazione si paga ogni anno un’imposta sostitutiva del 17%.

    Nelle aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR che il lavoratore sceglie di non destinare alla previdenza complementare non resta in azienda: il datore lo versa al Fondo di Tesoreria dell’INPS, che lo paga alla cessazione con le stesse regole. Per il lavoratore non cambia nulla.

    Il fondo pensione Arco

    L’art. 57 del CCNL indica Arco come fondo di previdenza complementare di riferimento per le aziende e i lavoratori del settore. Chi aderisce versa:

    • Lavoratore: 1,30% della retribuzione utile per il TFR;
    • Azienda: 2,30% della stessa base, che sale al 2,40% dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028 (rinnovo del 3 settembre 2026);
    • TFR: le quote che maturano dopo l’adesione.

    Il contributo dell’azienda spetta solo a chi aderisce e versa anche la propria quota. Chi non aderisce lo perde: non viene pagato in busta paga al suo posto.

    Il neoassunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR futuro. Se non sceglie nulla, scatta il silenzio-assenso: il TFR va ad Arco, il fondo previsto dal contratto, senza contributo del lavoratore e quindi senza quello dell’azienda finché il lavoratore non lo attiva (art. 8 D.Lgs. 252/2005).

    Anticipi: TFR in azienda e fondo pensione

    TFR in azienda (art. 2120 c.c.): dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore si può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie straordinarie, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, o durante i congedi parentali e formativi. Ogni anno il datore deve accogliere le richieste entro il 10% degli aventi diritto e comunque del 4% dei dipendenti.

    Fondo pensione (art. 11 D.Lgs. 252/2005), con regole diverse:

    • in qualsiasi momento, fino al 75% per spese sanitarie straordinarie, tassato dal 15% fino al 9% secondo gli anni di adesione;
    • dopo 8 anni di adesione, fino al 75% per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, tassato al 23%;
    • dopo 8 anni di adesione, fino al 30% per altre esigenze, tassato al 23%.

    Casi pratici

    Tizio – La quota di TFR dell’anno
    Tizio è inquadrato in AE4/AS1 e da settembre 2026 percepisce il minimo di 2.257,04 €. Su un anno intero a quel minimo la sua retribuzione annua è di 29.341,52 € e la quota di TFR di 2.173,45 € lordi, prima dello 0,50% che il datore trattiene per l’INPS. Se nel frattempo matura uno scatto di anzianità, anche quello entra nel calcolo.
    Caia – Quanto entra in Arco
    Caia, in AC1/AS2 (2.333,39 € dal 1° settembre 2026), aderisce ad Arco versando la quota minima. Su un anno a quel minimo la retribuzione utile è di 30.334,07 €: Caia versa l’1,30% (394,34 €), l’azienda il 2,30% (697,68 €) e nel fondo confluisce anche il TFR dell’anno (2.246,97 € lordi). Dal 2027 l’aliquota dell’azienda sale al 2,40%. I versamenti di Caia sono deducibili dal suo reddito.
    Sempronio – Prima casa
    Sempronio lavora da 10 anni nella stessa azienda e ha lasciato il TFR in azienda. Per comprare la prima casa può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato, una sola volta nel rapporto. L’anticipo viene tassato come il TFR, con l’aliquota media dei redditi degli ultimi cinque anni, e alla cessazione riceverà solo la parte rimasta.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo pensione del CCNL Legno industria?
    È Arco, indicato dall’art. 57 del CCNL come fondo di previdenza complementare di riferimento per le aziende e i lavoratori del settore. L’adesione è volontaria: chi aderisce versa l’1,30% e riceve il contributo aziendale del 2,30% (2,40% dal 2027, 2,60% dal 2028).
    Cosa succede al TFR se l'azienda fallisce?
    Il TFR rimasto in azienda è garantito dal Fondo di garanzia dell’INPS (art. 2 legge 297/1982), che lo paga al posto del datore insolvente. Il TFR già versato ad Arco è nel fondo e non entra nel fallimento; il Fondo di garanzia copre anche i contributi al fondo pensione che l’azienda insolvente non ha versato.
    Il TFR si calcola anche sulla tredicesima?
    Sì. L’art. 2120 c.c. esclude solo le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese: la tredicesima è una mensilità ricorrente e rientra nella retribuzione annua che si divide per 13,5.
    Se non scelgo nulla, dove va il mio TFR?
    Trascorsi 6 mesi dall’assunzione senza una scelta scritta, il TFR futuro va al fondo pensione previsto dal contratto, cioè Arco (art. 8 D.Lgs. 252/2005). Se invece dichiari per iscritto di volerlo lasciare in azienda, resta lì; nelle aziende con almeno 50 dipendenti viene versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
    Posso chiedere un anticipo se il TFR è nel fondo pensione?
    Sì, con le regole del fondo (art. 11 D.Lgs. 252/2005): fino al 75% in qualsiasi momento per spese sanitarie straordinarie, fino al 75% per la prima casa e fino al 30% per altre esigenze, queste ultime due dopo 8 anni di adesione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. Nel congedo di maternità (5 mesi) l’INPS paga l’80% e l’azienda integra fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo (art. 43). Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi pagati al 100%. Nel congedo parentale l’azienda aggiunge un 30% per i primi tre mesi successivi al congedo obbligatorio, fino al 100% complessivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
    Fonte
    testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Legno e Arredamento
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
    Congedo di maternità obbligatoria 5 mesi (2+3, 1+4 o tutti dopo il parto con certificazione medica) 80% retribuzione (art. 22 D.Lgs. 151/2001) Integrazione fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo (art. 43)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione aggiuntiva (già 100%)
    Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi ciascuno, 10 mesi per la coppia (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni del figlio 30% per 9 mesi complessivi; 3 di questi mesi all’80% fino ai 6 anni, in alternativa tra i genitori (art. 34 D.Lgs. 151/2001) +30% della retribuzione a carico dell’azienda per i primi tre mesi successivi al congedo obbligatorio, fino al 100% complessivo; contributo Arco al 100% (art. 43)
    Riposi giornalieri (c.d. “ora di allattamento”) 2 ore/giorno fino al 1° anno di vita 100% (INPS) –

    Maternità obbligatoria: tutele e integrazione contrattuale

    Il congedo di maternità obbligatoria ha durata di 5 mesi e può essere distribuito in 2 mesi prima del parto e 3 dopo (modalità ordinaria) oppure in 1 mese prima e 4 dopo, o ancora tutti e 5 dopo il parto, previa attestazione medica (artt. 16 e 20 D.Lgs. 151/2001). Durante questo periodo, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto.

    L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulle ultime 4 settimane di contribuzione. Il CCNL Legno prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo di astensione obbligatoria, non solo per una parte (art. 43). L’assenza non interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, festività, tredicesima e TFR. Fonte: ipotesi di accordo 2026, art. 43.

    Durante la gravidanza e fino a un anno dall’allattamento, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose identificate dal D.Lgs. 151/2001 (es. esposizione a polveri di legno duro, solventi, macchinari con rischio traumatico). Il datore deve spostarla a mansioni equivalenti o, se impossibile, sospenderla con conservazione della retribuzione.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). I giorni si fruiscono dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi, anche in modo non continuativo; in caso di parto plurimo diventano 20 (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Il padre comunica i giorni per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo, ove possibile. In caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo al padre spetta invece il congedo di paternità alternativo dell’art. 28.

    Il congedo di paternità è indennizzato al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001): il padre non subisce alcuna riduzione della retribuzione durante i 10 giorni. Non è necessaria l’integrazione del datore in quanto la copertura INPS è già al 100%.

    Congedo parentale: regole di legge e integrazione del CCNL

    Le regole di legge sono negli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022 e, dal 2026, dalla L. 199/2025:

    • Durata: fino a 6 mesi per la madre (dopo il congedo di maternità) e fino a 6 per il padre (7 se ne prende almeno 3), con un tetto di 10 mesi per la coppia, 11 se il padre ne prende almeno 3; 11 mesi al genitore solo. Il congedo si può prendere fino ai 14 anni del figlio (art. 32).
    • Indennità: ogni genitore ha 3 mesi non trasferibili indennizzati al 30%; altri 3 mesi, in alternativa tra i genitori, sono al 30%. Fino ai 6 anni del bambino, 3 mesi in totale, in alternativa tra i genitori, sono elevati all’80%. I mesi oltre questi sono al 30% solo sotto una soglia di reddito (art. 34).

    Il CCNL Legno, dal 1° gennaio 2021, prevede un trattamento aggiuntivo: per i primi tre mesi di calendario di congedo parentale immediatamente successivi al congedo obbligatorio, utilizzabili fino al sesto anno di vita del bambino, l’azienda integra il 30% della retribuzione, senza superare il 100% sommato all’indennità INPS; per lo stesso periodo versa al 100% la contribuzione al fondo Arco. I periodi di congedo parentale e l’integrazione contano per l’anzianità di servizio, anche ai fini del TFR, ma non per ferie e tredicesima (art. 43).

    Tutele contro il licenziamento e rientro dalla maternità

    La lavoratrice in stato di gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni della lavoratrice, che in quel periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.

    Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di riprendere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità organizzativa documentata, mansioni equivalenti allo stesso livello retributivo. Non può essere demansionata come conseguenza della maternità. Qualsiasi modifica organizzativa che incida negativamente sulla lavoratrice madre entro i 12 mesi dal rientro è soggetta a onere della prova a carico del datore.

    Casi pratici

    Tizio – Padre che usa i 10 giorni di congedo obbligatorio
    Tizio è operaio di livello AS1. Alla nascita della figlia fruisce di 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, anche non consecutivi, da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Per quei giorni l’indennità è pari al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001), anticipata in busta paga: non ha perdite retributive.
    Caia – Maternità: calcolo dell’integrazione CCNL
    Caia, impiegata di livello AE4, è in congedo di maternità per 5 mesi. L’INPS le paga l’80% della retribuzione e, per tutti e cinque i mesi, l’azienda integra la differenza fino alla sua normale retribuzione netta (art. 43 CCNL). I 5 mesi contano per ferie, festività, tredicesima e TFR.
    Sempronio – Congedo parentale per 3 mesi a 80%
    Sempronio, impiegato, prende 3 mesi di congedo parentale (facoltativo) subito dopo il congedo obbligatorio della moglie, quando il figlio ha meno di 6 anni e la madre non ha usato i mesi all’80%. L’INPS gli paga l’80% della retribuzione (art. 34 D.Lgs. 151/2001); l’integrazione aziendale del 30% prevista dall’art. 43 del CCNL trova il tetto del 100%, quindi l’azienda aggiunge il 20% e Sempronio non perde retribuzione. L’integrazione spetta per i tre mesi di calendario immediatamente successivi al congedo obbligatorio: va verificato con l’azienda come si applica quando il congedo è preso dal padre.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?
    Per tutti i 5 mesi: l’azienda integra l’indennità INPS dell’80% fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per l’intero periodo di astensione obbligatoria (art. 43 CCNL).
    Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?
    10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), da fruire tra i due mesi prima della data presunta del parto e i cinque mesi successivi, anche in caso di adozione o affidamento. L’indennità è pari al 100% della retribuzione (artt. 27-bis e 29 D.Lgs. 151/2001).
    Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?
    No. Le polveri di legno duro sono agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/2008, allegato XLII). La lavoratrice in gravidanza va immediatamente adibita a mansioni prive di esposizione. In mancanza di mansioni alternative, il datore deve richiedere l’anticipazione del congedo di maternità.
    Il congedo parentale matura TFR e anzianità?
    Per l’art. 43 del CCNL Legno i periodi di congedo parentale e la relativa integrazione sono computati nell’anzianità di servizio, anche ai fini del TFR, esclusi gli effetti su ferie e tredicesima.
    Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?
    Sì. Il padre ha un diritto autonomo fino a 6 mesi (7 se ne prende almeno 3), di cui 3 non trasferibili indennizzati al 30%, indipendentemente dalle scelte della madre; i 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio spettano in alternativa tra i genitori (artt. 32 e 34 D.Lgs. 151/2001).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Nel CCNL Legno e Arredamento il posto è conservato per 13 mesi (395 giorni) nell’arco di 30 mesi consecutivi, per operai, intermedi e impiegati (artt. 76, 95 e 111), con 45 giorni in più per disabilità o patologie gravi con terapie salvavita (ipotesi 2026). L’operaio ha l’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% dal 4° al 180° giorno; intermedi e impiegati hanno l’intera retribuzione per sei mesi e la metà dopo. In caso di infortunio sul lavoro il posto è conservato fino a guarigione e l’azienda integra l’INAIL fino al 100% per 12 mesi (art. 75).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
    Fonte
    testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Legno industria
    Caso Trattamento economico a carico dell’azienda Conservazione del posto
    Malattia, operai (art. 76) Giorni 1-3 (carenza): 50% della normale retribuzione, 100% se la malattia supera 9 giorni o se nell’anno precedente le assenze sono state al massimo 3; giorni 4-180: integrazione dell’indennità INPS fino al 100%; oltre il 180° giorno, cessata l’indennità INPS: 50% fino alla fine del comporto 13 mesi (395 giorni) in 30 mesi consecutivi
    Malattia, intermedi e impiegati (artt. 95 e 111) Intera normale retribuzione per i primi 6 mesi, metà per i mesi successivi 13 mesi (395 giorni) in 30 mesi consecutivi
    Disabilità certificata o patologie gravi con terapie salvavita Come sopra 45 giorni in più dopo il comporto, se la condizione è certificata prima della scadenza (ipotesi 2026)
    Infortunio sul lavoro e malattia professionale (artt. 75, 94, 110) Dal giorno dopo l’infortunio, per massimo 12 mesi, integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della normale retribuzione Infortunio: fino a guarigione clinica certificata dall’INAIL; malattia professionale: per il periodo di indennità temporanea INAIL

    Fonte: ipotesi di accordo del 3 settembre 2026, artt. 75, 76, 94, 110 e 111, e testo CCNL 2010, art. 95. Le assenze di più malattie nei 30 mesi si sommano. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto pagando le indennità previste per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso; l’operaio in preavviso conserva il trattamento fino alla scadenza.

    Il periodo di comporto: calcolo e tutele

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Nel CCNL Legno industria il comporto è di 13 mesi (395 giorni di calendario) nell’arco di 30 mesi consecutivi (910 giorni) (comporto «per sommatoria»): non rileva solo una singola malattia continuativa, ma il totale delle assenze per malattia nei 30 mesi.

    Per intermedi e impiegati il periodo è lo stesso: 13 mesi in 30 mesi consecutivi (artt. 95 e 111). Con l’ipotesi di rinnovo 2026, a chi ha una disabilità certificata (L. 68/1999, L. 104/1992, D.Lgs. 62/2024) o una patologia grave con terapie salvavita (tumorali, leucemiche, da deficienza immunitaria conclamata, trapianti di organi primari) spettano altri 45 giorni di conservazione del posto, se lo certifica al datore entro la scadenza del comporto ordinario.

    Durante il comporto, il rapporto di lavoro è sospeso ma non risolto: il lavoratore conserva il posto e l’assenza, nei limiti del comporto, non interrompe l’anzianità di servizio. Al rientro, ha diritto a svolgere le stesse mansioni dell’inquadramento di partenza.

    Integrazione della retribuzione durante la malattia

    L’INPS eroga la propria indennità di malattia (50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° giorno in poi, per gli operai). Il CCNL Legno integra questa indennità così:

    • Operai, giorni 1-3: 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza lavorativi; 100% se la malattia supera 9 giorni o se nell’anno solare precedente l’operaio è stato assente al massimo 3 volte (art. 76).
    • Operai, dal 4° al 180° giorno: integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione.
    • Operai, oltre il 180° giorno: cessata l’indennità INPS, il 50% della normale retribuzione fino al termine della conservazione del posto.
    • Intermedi e impiegati: intera normale retribuzione per i primi sei mesi e metà per i mesi successivi (artt. 95 e 111).

    L’integrazione è a carico del datore di lavoro, che anticipa le somme e poi compensa con i contributi INPS dovuti. Il lavoratore deve comunicare l’assenza alla Direzione entro l’inizio dell’orario di lavoro (testo dell’ipotesi 2026; prima erano 4 ore), salvo giustificato impedimento, e trasmettere entro il giorno lavorativo successivo il numero di protocollo del certificato telematico (artt. 76 e 111).

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore legno

    Il settore del legno è caratterizzato da rischi specifici che rendono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale istituti particolarmente rilevanti:

    • Polveri di legno duro: classificate IARC come cancerogene di gruppo 1 (carcinoma naso-sinusale). I lavoratori esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e hanno diritto, in caso di malattia professionale da polveri, a tutela INAIL come infortunio.
    • Macchine utensili e troncatrici: le amputazioni e le ferite da taglio rappresentano la categoria di infortuni più frequente nel comparto.
    • Rumore industriale: ipoacusia da rumore è malattia professionale riconoscibile se l’esposizione è documentata superiore agli 85 dB(A).

    In caso di infortunio, l’INAIL eroga l’indennità per inabilità temporanea dal quarto giorno: 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno, 75% dal 91° (art. 68 DPR 1124/1965). Il CCNL fa integrare dall’azienda fino al 100% della normale retribuzione dal giorno successivo all’infortunio e per un massimo di 12 mesi; il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL, distintamente dal comporto per malattia comune (art. 75, esteso a intermedi e impiegati dagli artt. 94 e 110).

    Sorveglianza sanitaria e visite periodiche

    Il D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel settore legno sono obbligatorie le visite periodiche per:

    • Lavoratori esposti a polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere): visita annuale con rinoscopia e spirometria.
    • Lavoratori esposti a rumore oltre 80 dB(A): audiometria periodica.
    • Addetti a verniciatura con solventi organici: valutazione della funzionalità epatica e neurologica.

    Il tempo impiegato per le visite di sorveglianza sanitaria obbligatorie è retribuito come orario di lavoro e non si detrae da ferie o permessi.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia di 4 mesi: calcolo dell’integrazione
    Tizio, operaio AE3, si ammala per 4 mesi di fila. Poiché la malattia supera 9 giorni, ha il 100% anche per i primi tre giorni; dal 4° giorno l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione, fino al 180° giorno (art. 76). Per tutti e quattro i mesi non perde retribuzione; i 4 mesi si sommano alle altre assenze dei 30 mesi ai fini del comporto di 13 mesi.
    Caia – Infortunio da troncatrice
    Caia riporta una ferita alla mano da troncatrice. L’infortunio viene denunciato dal datore a INAIL entro 2 giorni. INAIL eroga l’indennità temporanea dal 4° giorno (60% fino al 90° giorno, 75% dopo). L’azienda integra fino al 100% della normale retribuzione dal giorno successivo all’infortunio, per un massimo di 12 mesi (art. 75): Caia non subisce riduzioni durante la convalescenza e il posto le è conservato fino alla guarigione, senza incidere sul comporto per malattia comune.
    Sempronio – Malattia professionale da polveri di legno
    Sempronio lavora da 15 anni come ebanista su legni duri. Gli viene diagnosticato un carcinoma naso-sinusale. L’INAIL riconosce la malattia professionale con rendita in capitalizzazione proporzionale al grado di menomazione. Per il CCNL l’integrazione dell’azienda fino al 100% vale anche per la malattia professionale, per un massimo di 12 mesi, e il posto è conservato per il periodo in cui Sempronio riceve l’indennità temporanea INAIL (art. 75).

    Domande frequenti

    Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
    13 mesi (395 giorni di calendario) di assenze per malattia nell’arco di 30 mesi consecutivi, sommando più episodi (art. 76); 45 giorni in più per disabilità o patologie gravi con terapie salvavita certificate in tempo (ipotesi 2026). Superato il limite, il datore può risolvere il rapporto pagando le indennità del licenziamento.
    La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
    Sì. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono riconosciute come cancerogene e la malattia professionale da esposizione cronica è indennizzabile da INAIL con rendita. Il lavoratore deve presentare denuncia di malattia professionale corredata dalla documentazione sanitaria e lavorativa.
    I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
    La prova si conta in settimane o mesi di effettiva prestazione. Se è interrotta da malattia o infortunio, l’operaio può completarla se riprende il servizio entro 15 giorni dall’inizio dell’assenza (art. 64), l’intermedio entro 25 giorni (art. 84). Il trattamento economico di malattia spetta ai lavoratori non in prova.
    Come si certifica la malattia?
    Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve comunicare l’assenza alla Direzione entro l’inizio dell’orario di lavoro previsto, secondo le prassi aziendali, e trasmettere il numero di protocollo del certificato via e-mail, sms o fax entro il giorno lavorativo successivo (artt. 76 e 111).
    Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
    No. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta INAIL è separato da quello per malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro il CCNL conserva il posto fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL e, per la malattia professionale, per il periodo di indennità temporanea (art. 75).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento dell’industria prevede 4 settimane di ferie annue, 64 ore di permessi per riduzione d’orario (ROL) e 32 ore di ex-festività soppresse, che sono un istituto distinto e si sommano. Chi lavora in turni avvicendati ha 8 ore di ROL in più. Il godimento delle ferie deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Attenzione: se lavori in un’impresa artigiana i valori sono diversi — vedi la guida al CCNL artigianato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento (riepilogo)
    Istituto Quantità Note
    Ferie annue 4 settimane In caso di frazionamento 5 giornate valgono una settimana; il godimento continuativo non può superare le 3 settimane
    Ex-festività soppresse 32 ore (4 gruppi da 8) Istituto distinto dal ROL: si somma. Non fruite, confluiscono in Banca Ore
    ROL (riduzione orario) 64 ore Uguale per operai e impiegati
    ROL – turni avvicendati +8 ore (72 in totale) Ulteriori 8 ore per chi presta servizio in turni avvicendati; non fruite, vanno in Banca Ore
    Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito, non detraibile dalle ferie
    Permesso lutto 1° grado 3 giorni lavorativi Coniuge, genitori, figli

    Ferie annue: maturazione e godimento

    Il CCNL Legno e Arredamento garantisce 4 settimane di ferie per anno, maturate in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati. Il contratto precisa due cose che nella pratica contano: il godimento continuativo non può superare le 3 settimane, e in caso di ferie frazionate 5 giornate equivalgono a una settimana — quindi le 4 settimane corrispondono a 20 giornate lavorative su orario distribuito in 5 giorni.

    Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, salvo la quota eventualmente eccedente il minimo legale di quattro settimane (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Due settimane vanno godute nell’anno di maturazione; le restanti possono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

    ROL: riduzione orario di lavoro

    La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto che si è consolidato nell’industria manifatturiera a partire dagli anni ’80 come strumento di riduzione complessiva dell’orario annuo. Nel CCNL Legno industria il monte è uguale per tutti, operai e impiegati:

    • 64 ore annue di permessi per riduzione dell’orario;
    • ulteriori 8 ore (per un totale di 72) per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati.

    Le ore ROL maturano mensilmente (di norma 1/12 del monte annuo per ogni mese intero di servizio) e possono essere fruite singolarmente, per mezze giornate o accumulate in blocchi. Le ore non fruite entro l’anno confluiscono in Banca Ore.

    Ex-festività soppresse

    A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, quattro festività nazionali (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre) furono soppresse come giornate di riposo obbligatorio. Il CCNL Legno ne garantisce il recupero come 4 gruppi di 8 ore, cioè 32 ore di permesso retribuito. Il contratto le misura in ore, non in giornate: è la formulazione che conta quando l’orario non è distribuito su 8 ore al giorno.

    Le ex-festività si sommano a ferie e ROL e non possono essere detratte da queste: sono tre istituti distinti. In un anno pieno il totale è quindi di 4 settimane di ferie, 64 ore di ROL e 32 ore di ex-festività. Le ore di ex-festività non fruite confluiscono in Banca Ore.

    Permessi per eventi e causali speciali

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario (anche unione civile, per effetto della L. 76/2016), non detraibili dalle ferie.
    • Lutto per parenti di 1° grado (coniuge/parte civile, genitori, figli): 3 giorni lavorativi.
    • Lutto per parenti di 2° grado (fratelli, suoceri, nonni): 1 giorno lavorativo.
    • Donazione sangue: giornata intera retribuita (L. 584/1967).
    • Visite mediche specialistiche: il CCNL o gli accordi aziendali possono prevedere permessi brevi per visite documentate; in assenza, il lavoratore può utilizzare ore ROL.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo ferie residue alla fine dell’anno
    Tizio ha maturato 4 settimane di ferie nel 2025 — 20 giornate su orario in 5 giorni — e ne ha godute 14. Le 6 giornate residue devono essere fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione). Se non li fruisce entro tale termine e il mancato godimento è imputabile al datore, Tizio ha diritto alla monetizzazione. Se imputabile al lavoratore, l’azienda non è obbligata a pagare, salvo accordo.
    Caia – ROL non goduto a fine anno
    Caia (impiegata A1) ha un monte ROL annuo di 64 ore. Ne ha godute 40. Alla fine dell’anno, le 24 ore residue possono, per accordo aziendale, essere monetizzate o trasferite in banca ore per l’anno successivo. La monetizzazione avviene alla quota oraria ordinaria senza maggiorazioni: 24 × (2.050/173) = 24 × 11,85 = 284,40 € lordi.
    Sempronio – Permesso matrimoniale e ferie consecutive
    Sempronio si sposa a giugno. Il CCNL gli garantisce 15 giorni di calendario di permesso matrimoniale. Sempronio decide di aggiungere 5 giorni di ferie ordinarie: il totale è 20 giorni di assenza retribuita. Il datore non può computare i 15 giorni di permesso matrimoniale nel monte ferie annuo: sono istituti separati e distinti.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Legno?
    Quattro settimane. Il contratto precisa che, in caso di ferie frazionate, 5 giornate equivalgono a una settimana: su un orario distribuito in 5 giorni si tratta quindi di 20 giornate lavorative. Il godimento continuativo non può superare le 3 settimane. Non esiste un incremento a 26 o 28 giorni per anzianità.
    Cosa sono le ex-festività nel CCNL Legno?
    Sono 32 ore di permesso retribuito — 4 gruppi da 8 ore — che recuperano le festività soppresse dalla legge del 1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre). Si sommano a ferie e ROL: sono un istituto a sé.
    Si possono monetizzare le ferie?
    No, non in costanza di rapporto. La monetizzazione è ammessa solo per la quota eventualmente eccedente le quattro settimane garantite per legge, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione del residuo ferie).
    Come si matura il ROL durante la malattia?
    Durante la malattia il lavoratore è in aspettativa retribuita: il ROL continua a maturare come se lavorasse, a meno che la malattia non determini la sospensione del rapporto oltre i limiti del comporto. La maturazione delle ferie durante la malattia è garantita dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003.
    Il permesso matrimoniale spetta anche per la convivenza di fatto?
    Il permesso matrimoniale stricto sensu (15 giorni) è riservato al matrimonio e all’unione civile. Le convivenze di fatto (L. 76/2016) non danno diritto allo stesso permesso, salvo estensione esplicita da accordo aziendale o integrativo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Fonte. Ferie, ROL ed ex-festività di questa pagina sono quelli della scheda CNEL F051 del CCNL Legno e Arredamento — industria (FederlegnoArredo), aggiornata all’ipotesi di accordo del 20 giugno 2023. Pagina corretta il 12 settembre 2026 dopo la segnalazione di un lettore: la versione precedente indicava 26-28 giorni di ferie e un ROL variabile fra 40 e 72 ore, valori che il contratto non prevede.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento: orario di lavoro, turni e straordinario

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento prevede un orario normale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni con riposo di norma il sabato (art. 18). La flessibilità consente fino a 112 ore annue in più o in meno, con maggiorazioni dal 14% al 20%. Con l’ipotesi di rinnovo 2026 lo straordinario diurno sale al 30%, il festivo al 50%, il notturno fuori turno al 35% e lo straordinario festivo notturno al 70% (art. 27).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
    Fonte
    testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL Legno industria (art. 27)
    Prestazione Operai Intermedi Impiegati Prima dell’ipotesi 2026 (operai / intermedi / impiegati)
    Straordinario diurno feriale 30% 30% 30% 28 / 28 / 28
    Lavoro festivo, anche a turni e a ciclo continuo 50% 50% 50% 40 / 40 / 50
    Notturno (22-6) non in turni avvicendati 35% 35% 35% 35 / 30 / 30
    Notturno (22-6) in turni avvicendati 30% 30% 30% 30 / 30 / 30
    Straordinario festivo (oltre le 8 ore) 50% 50% 60% 50 / 50 / 60
    Straordinario notturno 50% 50% 50% 50 / 50 / 50
    Straordinario festivo notturno 70% 70% 70% 60 / 70 / 70

    Fonte: ipotesi di accordo del 3 settembre 2026, art. 27 (pagina 20), e per i valori precedenti il testo CCNL 2010. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione base (minimo tabellare, contingenza ed eventuale terzo elemento) e non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Ai guardiani notturni non spetta la maggiorazione per il notturno. L’ipotesi non indica nella tabella una data di decorrenza diversa da quella del contratto.

    Orario normale e distribuzione settimanale

    L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Il CCNL le distribuisce su cinque giorni, con riposo di norma il sabato e possibilità di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della settimana, da concordare in azienda; nelle lavorazioni a ciclo continuo o su più turni le 40 ore vanno rispettate in media su più settimane (art. 18). I nuovi regimi di orario sono oggetto di esame congiunto con la RSU.

    Il CCNL consente la flessibilità oraria per esigenze produttive, con superamento dell’orario normale in determinati periodi dell’anno (fase di picco ordini) compensato da riduzioni in altri periodi (recupero). Per l’art. 19 l’azienda può superare l’orario fino a 112 ore l’anno, in quattro fasce con maggiorazione della retribuzione oraria: fino a 45 ore 14%, da 46 a 80 ore 16%, da 81 a 96 ore 18%, da 97 a 112 ore 20%. Le ore sono recuperate con riposi entro 12 mesi dalla fine dell’anno; se non vengono compensate si pagano come straordinario, detraendo la maggiorazione già pagata. Il programma va comunicato prima alla RSU e il lavoratore non può rifiutarlo salvo giustificati motivi. La retribuzione mensile resta quella dell’orario contrattuale.

    Lavoro in turni nelle produzioni continue

    Gli stabilimenti con linee di produzione continua (produttori di pannelli truciolari, MDF, compensati, oppure grandi mobilifici con montaggio automatizzato) possono articolare l’orario su due o tre turni:

    • Due turni: ad esempio 6-14 e 14-22; gli orari concreti li fissa l’azienda.
    • Tre turni avvicendati: nelle 24 ore spetta una pausa retribuita di almeno 10 minuti; chi lavora su tre turni ha una riduzione d’orario aggiuntiva di 8 ore l’anno (artt. 26 e 28).

    Ai lavoratori in turni avvicendati spetta una maggiorazione, comprensiva dell’incidenza sugli istituti indiretti e non cumulabile, del 30% per le ore notturne e del 40% per le ore festive (art. 26); la tabella dell’art. 27 nell’ipotesi 2026 porta al 50% il lavoro festivo anche a turni avvicendati. Restano salvi i trattamenti aziendali più favorevoli.

    Straordinario: limiti, procedura e maggiorazioni

    Il ricorso allo straordinario è soggetto a:

    • Carattere eccezionale: è ammesso nei casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti dalla legge, ad esempio ordini con termini di consegna vincolanti, scadenze di legge, fiere e campionari (art. 27).
    • Oltre le 250 ore annue previste dal D.Lgs. 66/2003, senza accordo aziendale, solo dopo aver esaurito le ore di flessibilità (112 nell’ipotesi 2026) e su programmi specifici presentati dall’azienda.
    • Negli altri casi lo straordinario va concordato prima tra Direzione e RSU, che può chiedere informazioni su quello effettuato.

    Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria, ottenuta dividendo la retribuzione base mensile per 174, il divisore che il CCNL usa per operai, intermedi e impiegati (artt. 65, 96 e 112).

    Banca ore e convertibilità dello straordinario

    Il CCNL Legno prevede una banca ore (art. 25) in cui confluiscono, tra l’altro, le riduzioni d’orario non godute (art. 20: 64 ore l’anno di permessi, in gruppi di 8 ore). Le ore accantonate possono essere usate anche in forma collettiva per evitare o ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, informando prima la RSU (art. 19).

    Le regole puntuali su accantonamento, fruizione e liquidazione delle ore sono nell’art. 25 del contratto e negli eventuali accordi aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario feriale nel periodo pre-Salone del Mobile
    Tizio è operaio di livello AS1 con un minimo di 2.257,04 € (da settembre 2026): la quota oraria è 2.257,04 / 174 = 12,97 €. A marzo lavora 20 ore di straordinario feriale diurno per completare le commesse in scadenza. Con la maggiorazione del 30% prevista dall’ipotesi 2026 gli spettano 20 × 12,97 × 1,30 = 337,22 € lordi in più; con il vecchio 28% sarebbero stati 332,03 €.
    Caia – Turno notturno continuativo
    Caia è operaia di livello AE3 con un minimo di 2.161,48 €: la quota oraria è 2.161,48 / 174 = 12,42 €. Effettua il turno notturno (22-6) in turni avvicendati per 10 notti al mese. La maggiorazione per le ore notturne in turno è del 30% (artt. 26 e 27): 8 × 12,42 × 0,30 = 29,81 € a notte, cioè 298,10 € in un mese con 10 notti.
    Sempronio – Straordinario notturno festivo rifiutato
    Sempronio è impiegato di livello AE4 con un minimo di 2.257,04 € (quota oraria 12,97 €). Il responsabile gli chiede di lavorare in straordinario la notte del 2 giugno (festività nazionale): la maggiorazione per lo straordinario festivo notturno è del 70% (art. 27), cioè 8 × 12,97 × 0,70 = 72,63 € oltre alla paga oraria delle ore lavorate. Il CCNL non prevede un diritto di rifiuto specifico: lo straordinario deve avere carattere eccezionale e, fuori dai casi dell’art. 27, va concordato con la RSU.

    Domande frequenti

    Quante ore di straordinario posso fare nel CCNL Legno?
    Il riferimento è il limite di 250 ore annue del D.Lgs. 66/2003: oltre, senza accordo aziendale, solo dopo aver esaurito le ore di flessibilità (112) e su programmi specifici (art. 27). La media di 48 ore settimanali si calcola sull’anno solare (art. 27), e in azienda si possono concordare periodi diversi entro 12 mesi.
    Come si calcola la quota oraria nel CCNL Legno?
    Si divide la retribuzione mensile per 174 (artt. 65, 96 e 112 CCNL). Le maggiorazioni di straordinario, notturno e festivo si calcolano sulla retribuzione base: minimo tabellare, contingenza ed eventuale terzo elemento. Esempio: 2.161,48 € / 174 = 12,42 €/h.
    L'indennità di turno notturno si somma alla maggiorazione straordinaria?
    No. Le maggiorazioni non sono cumulabili. Se un lavoratore in turno notturno effettua ore straordinarie in orario notturno, si applica la maggiorazione maggiore (straordinario notturno 50%, straordinario festivo notturno 70% con l’ipotesi 2026), non la somma di turno e straordinario.
    I mobilifici possono fare quattro giorni lavorativi?
    Il CCNL nazionale distribuisce le 40 ore su cinque giorni (art. 18); regimi diversi sono possibili solo con accordo aziendale, previo esame congiunto con la RSU, nel rispetto delle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore del D.Lgs. 66/2003.
    Cosa succede se si superano le 250 ore di straordinario?
    Le ore lavorate vanno comunque pagate con le maggiorazioni. Senza un accordo aziendale l’azienda può superare le 250 ore solo dopo aver esaurito le ore di flessibilità e con programmi specifici (art. 27); altrimenti rischia le sanzioni del D.Lgs. 66/2003.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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