Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 99/2025 – ITA Airways, Alitalia e passaggio dei lavoratori

    Con la sentenza n. 99/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, relativo ai rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways.

    Di cosa si tratta

    Il passaggio dal vecchio vettore Alitalia (in amministrazione straordinaria) alla nuova compagnia ITA Airways ha lasciato aperte numerose questioni sui rapporti di lavoro, in particolare sul transito del personale e sul riconoscimento di diritti maturati. Per disciplinare alcuni di questi profili, il legislatore e intervenuto con l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023. In una causa di lavoro davanti al Tribunale di Roma, alcuni lavoratori si sono trovati a contestare aspetti di questa disciplina nel contenzioso con ITA Airways. Il giudice del lavoro ha ritenuto che la norma potesse violare il diritto di difesa, il principio di uguaglianza, le regole sulla giurisdizione e sul giusto processo, anche in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La posta in gioco riguarda i diritti di un gran numero di lavoratori del settore del trasporto aereo coinvolti nella complessa vicenda Alitalia-ITA. Per arrivare a una decisione di merito, pero, la Corte deve prima verificare la corretta formulazione delle questioni e la loro rilevanza nel giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dei ministri e Alitalia in amministrazione straordinaria; era costituita ITA Airways.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non affronta nel merito i dubbi sulla disciplina del lavoro nel passaggio Alitalia-ITA: si arresta sui presupposti processuali, senza stabilire se la norma sia o meno legittima. L’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 resta in vigore.

    Il principio

    Le censure sulla disciplina dei rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sui diritti dei lavoratori ex Alitalia?

    No nel merito. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la norma resta in vigore e i dubbi sollevati non sono stati esaminati nel contenuto.

    Cosa regola l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023?

    Disciplina profili del lavoro connessi al passaggio dalla vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria alla nuova compagnia ITA Airways.

    Perche la questione e stata dichiarata inammissibile?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui e stata formulata o alla sua rilevanza nel giudizio; la Corte non si e pronunciata sulla legittimita della norma.

    I lavoratori possono comunque far valere le loro pretese?

    Le singole controversie proseguono davanti al giudice competente; la pronuncia non incide direttamente sul loro esito nel merito.

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  • Corte cost. n. 219/2025 – Particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace

    Con l’ordinanza n. 219/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 131-bis del codice penale sollevate dal Giudice di pace di Lecce.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per i fatti di “particolare tenuità”: quando un reato è di offensività minima e il comportamento non è abituale, il giudice può non punirne l’autore. L’applicazione di questo istituto nel procedimento davanti al giudice di pace presenta alcune particolarità. Il Giudice di pace di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 131-bis, mettendone in discussione vari profili, anche in rapporto al diritto di difesa, all’esercizio della funzione giurisdizionale e al giusto processo. In gioco c’era la disciplina di uno strumento molto usato nella giustizia di prossimità, che consente di chiudere i procedimenti per fatti bagatellari senza una condanna. La Corte, però, non è entrata nel merito di tutte le censure: ne ha respinte alcune come manifestamente inammissibili e altre come manifestamente infondate, confermando l’impianto della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis del codice penale. A sollevare le questioni è stato il Giudice di pace di Lecce (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione (per un gruppo di censure) e agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione (per un altro gruppo di censure).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., e la manifesta infondatezza di quelle sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Si tratta di esiti che chiudono il giudizio senza incidere sulla norma: le prime per ragioni processuali rafforzate, le seconde perché palesemente prive di fondamento. La disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. resta dunque in vigore.

    Il principio

    Quando le questioni di legittimità costituzionale risultano palesemente inidonee all’esame nel merito o manifestamente prive di fondamento, la Corte le dichiara, rispettivamente, manifestamente inammissibili e manifestamente infondate, con un’ordinanza che conferma la disciplina vigente.

    Domande e risposte

    L’art. 131-bis sulla tenuità del fatto è stato modificato?

    No. Le questioni sono state respinte (in parte come manifestamente inammissibili, in parte come manifestamente infondate): la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto resta invariata.

    Che differenza c’è tra “manifestamente inammissibile” e “manifestamente infondata”?

    La prima è una forma rafforzata di inammissibilità (la questione non può essere esaminata nel merito per carenze evidenti); la seconda è un rigetto nel merito, perché la censura è palesemente priva di fondamento.

    Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?

    È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.: per i reati di lieve offensività e non abituali, il giudice può non punire l’autore, pur trattandosi di un fatto previsto come reato.

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  • Corte cost. n. 218/2025 – Affittacamere e B&B in Toscana: limiti nel medesimo edificio

    Con la sentenza n. 218/2025 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni con cui il Governo contestava la legge toscana sui limiti alla gestione di più affittacamere o B&B nello stesso edificio.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni disciplinano le strutture ricettive extralberghiere, come affittacamere e bed and breakfast. La Regione Toscana, per evitare la concentrazione di più strutture nello stesso edificio (un fenomeno che incide sul mercato degli affitti e sui centri storici), ha previsto che chi gestisce in forma imprenditoriale più affittacamere o B&B nel medesimo edificio non possa superare le camere e la capacità di una singola struttura. Con una legge correttiva del 2025 (art. 2 della legge regionale n. 7 del 2025), ha fissato al 31 dicembre 2025 il termine entro cui adeguarsi a tale limite. Il Governo ha impugnato la norma, ritenendo che introducesse limitazioni irragionevoli al diritto di proprietà, materia riservata allo Stato (ordinamento civile), oltre a profili di irragionevolezza e di lesione della libertà di iniziativa economica. In gioco c’era il confine tra la competenza regionale sul turismo e la competenza statale sull’ordinamento civile e la tutela della proprietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (disposizioni correttive su rifugi escursionistici, affittacamere e B&B). A promuovere il giudizio è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (irragionevolezza e difficile intellegibilità), agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione all’art. 832 del codice civile (diritto di proprietà e ordinamento civile) e all’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica). Si è costituita la Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le questioni riferite all’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza, e non fondate le altre: quelle riferite agli artt. 42 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione all’art. 832 cod. civ. (diritto di proprietà/ordinamento civile), quella riferita all’art. 3 Cost. sotto il profilo della “difficile intellegibilità” della legislazione, e quella riferita all’art. 41 Cost. La disciplina regionale resta dunque in vigore.

    Il principio

    La Regione può legittimamente porre limiti alla gestione di più strutture ricettive extralberghiere nel medesimo edificio, fissando un termine per l’adeguamento: tali limiti non violano di per sé il diritto di proprietà, l’ordinamento civile o la libertà di iniziativa economica, rientrando nelle scelte di disciplina del settore turistico.

    Domande e risposte

    La legge toscana sugli affittacamere e B&B resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto il ricorso del Governo: la norma che limita la gestione di più strutture nello stesso edificio, con adeguamento entro il 31 dicembre 2025, resta in vigore.

    Chi gestisce più B&B nello stesso edificio cosa deve fare?

    Deve adeguarsi al limite previsto dalla legge regionale: la capacità complessiva non può superare quella di una singola struttura. Il termine per l’adeguamento era fissato al 31 dicembre 2025.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Riteneva che limitasse irragionevolmente il diritto di proprietà, materia di competenza statale (ordinamento civile), e l’iniziativa economica. La Corte ha però ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte non fondate.

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  • Corte cost. n. 217/2025 – Violenza domestica: braccialetto elettronico e distanza minima nelle misure cautelari

    Con la sentenza n. 217/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle nuove regole cautelari contro la violenza domestica, relative al controllo elettronico e alla distanza minima dalla vittima.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 168 del 2023 ha rafforzato le misure cautelari a tutela delle vittime di violenza domestica. Tra le novità, la disciplina dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis del codice di procedura penale) prevede modalità di controllo a distanza (il “braccialetto elettronico”) e l’osservanza di una distanza minima dalla persona offesa. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha sollevato dubbi su queste regole, ritenendo problematici gli automatismi e la rigidità della distanza minima, in tensione con i principi di uguaglianza, libertà personale e presunzione di non colpevolezza. In gioco c’era il bilanciamento tra la protezione effettiva delle vittime, esigenza di primaria importanza, e la proporzionalità delle misure che incidono sulla libertà dell’indagato. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito: ha rilevato un difetto di rilevanza, perché la valutazione contestata non era attuale nel giudizio davanti al rimettente, e ha dichiarato le questioni inammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come novellato dall’art. 12 della legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto alla violenza sulle donne e domestica). A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. Si è costituito l’imputato ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Quale che sia l’interpretazione adottata, la valutazione sull’applicazione congiunta delle misure andava comunque differita a una fase successiva (l’accertamento della fattibilità tecnica del controllo elettronico): mancava perciò l’attualità della questione nel giudizio davanti al rimettente. Non essendovi rilevanza, la Corte non ha esaminato il merito, e la disciplina resta in vigore.

    Il principio

    Se la questione sollevata non è attuale e rilevante nel giudizio davanti al giudice rimettente, la Corte costituzionale la dichiara inammissibile per difetto di rilevanza, senza pronunciarsi sul merito: la norma impugnata continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato le misure contro la violenza domestica?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Le regole su controllo elettronico e distanza minima restano in vigore.

    Cosa significa “difetto di rilevanza”?

    Significa che la questione non era decisiva per il giudizio davanti al rimettente in quel momento: la valutazione contestata andava comunque rinviata a una fase successiva. Senza rilevanza, la Corte non può decidere nel merito.

    Il tema può tornare davanti alla Corte?

    Sì, in linea di principio: un giudice potrebbe sollevare nuovamente la questione quando essa risulti effettivamente rilevante e attuale nel proprio giudizio.

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  • Corte cost. n. 50/2025 – Tassazione dei redditi del socio accomandante a prescindere dalla percezione

    Con l’ordinanza n. 50 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla tassazione “per trasparenza” dei redditi delle società di persone, che imputa il reddito al socio anche se non lo ha effettivamente percepito.

    Di cosa si tratta

    Le società di persone, come le società in accomandita semplice, sono tassate “per trasparenza”: il reddito prodotto dalla società non è tassato in capo alla società stessa, ma viene imputato direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota, e tassato come reddito personale. La particolarità, contestata nel caso, è che questa imputazione avviene “indipendentemente dalla percezione”: il socio paga le imposte sulla sua quota di reddito anche se non ha materialmente incassato nulla. Nel caso concreto, una socia accomandante sosteneva di non aver percepito alcun reddito, avendo da anni interrotto ogni rapporto con il marito socio accomandatario e con l’attività, ma l’Agenzia delle entrate le imputava comunque la quota. Il giudice tributario di Udine ha sollevato la questione, dubitando che tassare un reddito non percepito violasse il principio di capacità contributiva. La posta in gioco riguarda la logica stessa della tassazione delle società di persone e i suoi limiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci “indipendentemente dalla percezione”. La questione è stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sezione terza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, capacità contributiva e diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La tassazione per trasparenza, che imputa al socio il reddito della società di persone a prescindere dall’effettiva percezione, non viola il principio di capacità contributiva né gli altri parametri invocati: si tratta di un meccanismo coerente con la natura delle società di persone, in cui il reddito si considera prodotto e attribuito ai soci in ragione della partecipazione. L’art. 5, comma 1, del TUIR resta quindi in vigore.

    Il principio

    La tassazione per trasparenza delle società di persone, che imputa al socio il reddito a prescindere dalla sua effettiva percezione, è coerente con il principio di capacità contributiva: il reddito si considera prodotto e attribuito al socio in ragione della sua partecipazione alla società.

    Domande e risposte

    Cosa significa tassazione per trasparenza?

    Significa che il reddito della società di persone non è tassato in capo alla società, ma imputato direttamente ai soci in proporzione alla quota e tassato come loro reddito personale.

    Perché il socio paga anche se non ha incassato nulla?

    Perché il reddito si considera prodotto e attribuito al socio in ragione della partecipazione alla società, indipendentemente dall’effettiva percezione; la Corte ha ritenuto questo meccanismo coerente con la capacità contributiva.

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    È una pronuncia, in forma di ordinanza, con cui la Corte respinge questioni ritenute palesemente prive di fondamento, senza necessità di un’ampia motivazione.

    La norma è stata modificata?

    No. L’art. 5, comma 1, del TUIR resta in vigore: la tassazione per trasparenza delle società di persone continua ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 216/2025 – Crediti previdenziali e limiti alla ripetizione: la regola speciale è legittima

    Con la sentenza n. 216/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 69 della legge n. 153 del 1969, in materia di recupero di crediti previdenziali da parte dell’INPS.

    Di cosa si tratta

    Quando l’INPS eroga somme non dovute (indebiti previdenziali) o deve recuperare contributi omessi, si pongono questioni delicate sui limiti entro cui può rivalersi sui cittadini, soprattutto sui pensionati. L’art. 69 della legge n. 153 del 1969 detta una regola speciale in questa materia, diversa da quella generale prevista per i crediti dall’art. 545 del codice di procedura civile (sui limiti di pignorabilità). Il Tribunale di Ravenna, in una causa tra un cittadino e l’INPS, ha sollevato la questione, ritenendo che la regola speciale creasse una disparità di trattamento irragionevole e potesse pregiudicare la tutela previdenziale garantita dalla Costituzione. In gioco c’era l’equilibrio tra la protezione del pensionato, che ha bisogno di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, e l’interesse generale alla stabilità e all’equilibrio del sistema previdenziale, che si fonda anch’esso su un valore costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici). A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Si è costituito l’INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La regola speciale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 non determina una disparità di trattamento irragionevole rispetto alla disciplina generale dell’art. 545 cod. proc. civ., né è in sé manifestamente irragionevole. Anzi, il peculiare bilanciamento di interessi operato dal legislatore si collega all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che trova fondamento proprio nell’art. 38, secondo comma, Cost.: la norma, dunque, non viola tale parametro.

    Il principio

    La disciplina speciale sul recupero dei crediti previdenziali può legittimamente differenziarsi dalla regola generale, perché bilancia la tutela del pensionato con l’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema previdenziale, anch’esso radicato nell’art. 38 della Costituzione.

    Domande e risposte

    L’INPS può recuperare le somme con regole diverse da quelle ordinarie?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della regola speciale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, che si distingue dalla disciplina generale sui limiti di pignorabilità dei crediti.

    Questa regola danneggia il pensionato?

    Secondo la Corte no: il bilanciamento operato dal legislatore tutela anche l’interesse generale alla stabilità del sistema pensionistico, che è a sua volta un valore costituzionale (art. 38 Cost.).

    Perché non c’è disparità di trattamento?

    Perché la regola speciale risponde a esigenze proprie della materia previdenziale, diverse da quelle della generale disciplina dei crediti: la differenza è quindi giustificata e non irragionevole.

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  • Corte cost. n. 215/2025 – Adozione del maggiorenne in presenza di figli minori

    Con la sentenza n. 215/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 291 del codice civile, che vieta l’adozione di un maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante.

    Di cosa si tratta

    L’adozione di persone maggiori di età (artt. 291 e seguenti del codice civile) è un istituto diverso dall’adozione dei minori: serve, ad esempio, a dare riconoscimento giuridico a legami affettivi consolidati tra adulti. L’art. 291 del codice civile pone alcuni limiti, tra cui il divieto di adottare un maggiorenne quando l’adottante ha figli minori. Il Tribunale di Civitavecchia, in una causa che coinvolgeva anche minori, ha sollevato la questione: questo divieto, rigido e senza eccezioni, potrebbe pregiudicare l’interesse dell’adottando e dei soggetti coinvolti, anche quando l’adozione non arrechi alcun danno ai figli minori dell’adottante. In gioco c’era la possibilità di introdurre una deroga al divieto, da valutare caso per caso in assenza di pregiudizio per i discendenti minori, in una materia che tocca i legami familiari e l’identità delle persone. La Corte, tuttavia, si è fermata a un esito processuale di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 291, primo comma, del codice civile, nella parte in cui vieta l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante senza consentire una deroga in assenza di pregiudizio per i discendenti minori. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato nel merito se il divieto di adottare un maggiorenne in presenza di figli minori sia o meno conforme alla Costituzione, perché le questioni, per come formulate, non potevano essere esaminate. La norma resta dunque in vigore.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale non è formulata in modo da consentire l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile: non si pronuncia sulla validità della norma, che continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    Si può adottare un maggiorenne se si hanno figli minori?

    La regola dell’art. 291 del codice civile, che lo vieta, resta in vigore: la Corte non l’ha modificata, avendo dichiarato le questioni inammissibili.

    La Corte ha detto che il divieto è giusto?

    No. Non si è espressa nel merito: l’inammissibilità è un esito processuale, non un giudizio di conformità o di contrarietà alla Costituzione.

    Il tema potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: un altro giudice potrebbe riproporre la questione, formulandola in modo da superare i profili di inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 51/2025 – Rigenerazione urbana nel Lazio e autonomia dei Comuni

    Con la sentenza n. 51 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma laziale sulla rigenerazione urbana che consentiva interventi edilizi in deroga al piano senza il necessario passaggio dell’amministrazione comunale.

    Di cosa si tratta

    La rigenerazione urbana è l’insieme degli interventi volti a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, anche con demolizioni e ricostruzioni, per migliorare la qualità delle città e contenere il consumo di suolo. La Regione Lazio, con una legge del 2017, aveva disciplinato questi interventi. Il problema riguardava una disposizione che, secondo l’interpretazione del giudice, consentiva interventi edilizi in deroga alle previsioni del piano urbanistico senza il necessario passaggio attraverso una deliberazione del consiglio comunale. In altre parole, si bypassava il ruolo di pianificazione del Comune. Nel caso concreto, un’impresa aveva chiesto un permesso di costruire proprio su questa base. Il TAR Lazio ha sollevato la questione, ritenendo che la norma comprimesse eccessivamente l’autonomia dei Comuni, ai quali la Costituzione riconosce la funzione di pianificazione del territorio. La posta in gioco è il rispetto del ruolo dei Comuni nel governo del proprio territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (rigenerazione urbana e recupero edilizio). La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118 della Costituzione, a tutela dell’autonomia comunale e della funzione di pianificazione del territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge regionale laziale n. 7 del 2017. La disposizione, consentendo interventi edilizi derogatori rispetto al piano senza l’intermediazione di una deliberazione comunale, comprimeva in modo eccessivo l’autonomia dei Comuni e la loro funzione di pianificazione, che il legislatore regionale non può vanificare. È stata invece dichiarata inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.

    Il principio

    La funzione di pianificazione del territorio spetta ai Comuni e il legislatore regionale non può comprimerla fino a vanificarla: una norma che consente interventi edilizi in deroga al piano senza l’intermediazione di una deliberazione comunale lede l’autonomia dei Comuni.

    Domande e risposte

    Cos’è la rigenerazione urbana?

    È il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche con demolizione e ricostruzione, per migliorare la qualità delle città e ridurre il consumo di nuovo suolo.

    Perché la norma laziale è stata dichiarata illegittima?

    Perché consentiva interventi in deroga al piano senza il passaggio di una deliberazione comunale, comprimendo eccessivamente l’autonomia di pianificazione dei Comuni.

    Chi decide la pianificazione del territorio?

    La funzione di pianificazione spetta in primo luogo ai Comuni; la Regione può disciplinarla, ma senza vanificare l’autonomia comunale.

    Cosa significa che una questione è inammissibile?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; nel caso, quella riferita all’art. 97 Cost.

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  • Corte cost. n. 52/2025 – Detenzione domiciliare al padre per la cura dei figli

    Con la sentenza n. 52 del 2025 la Corte costituzionale ha ampliato la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al padre detenuto per accudire i figli, eliminando il requisito secondo cui i bambini non potessero essere affidati ad altri che a lui.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’ordinamento penitenziario prevede una forma speciale di detenzione domiciliare a tutela dei figli minori: consente al genitore detenuto di scontare la pena a casa per occuparsi della prole. Per il padre, però, questa possibilità era subordinata a condizioni più stringenti rispetto alla madre: poteva ottenerla solo “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”. In sostanza, il padre veniva considerato un’ultima risorsa, utilizzabile solo quando nessun altro poteva occuparsi dei figli. I Tribunali di sorveglianza di Bologna e Venezia hanno sollevato la questione, ritenendo che questa disciplina trattasse irragionevolmente in modo diverso padre e madre e non tenesse conto dell’interesse del minore ad essere accudito proprio dal padre. La posta in gioco è il diritto del bambino a un rapporto effettivo con il genitore e la parità tra padre e madre nella cura dei figli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui consente la detenzione domiciliare al padre solo se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole “e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”. Viene così rimosso il requisito che rendeva il padre un’ultima risorsa: la detenzione domiciliare può essergli concessa nell’interesse dei figli, senza l’ulteriore condizione dell’impossibilità di affidarli ad altri. Sono state dichiarate inammissibili le questioni riferite all’art. 2 Cost. e non fondate le restanti.

    Il principio

    Il padre detenuto può ottenere la detenzione domiciliare per accudire i figli senza il requisito che non vi sia modo di affidarli ad altri: tale condizione, riservata al solo padre, è irragionevole e contraria all’interesse del minore a un rapporto effettivo con il genitore.

    Domande e risposte

    Cos’è la detenzione domiciliare a tutela dei figli?

    È una misura che consente al genitore detenuto di scontare la pena presso il domicilio per occuparsi dei figli minori, nell’interesse del bambino.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il padre può ottenerla nell’interesse dei figli senza dover dimostrare che non vi sia alcun altro a cui affidare la prole; cade il requisito che lo rendeva un’ultima risorsa.

    Perché la disciplina era irragionevole?

    Perché poneva il padre in una posizione deteriore rispetto alla madre e non valorizzava adeguatamente l’interesse del minore a essere accudito dal padre.

    Resta una valutazione del giudice?

    Sì. La concessione della misura presuppone sempre la valutazione del giudice nell’interesse del minore e nel rispetto delle altre condizioni di legge.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 214/2025 – Traffico di stupefacenti e proporzionalità della pena

    Con la sentenza n. 214/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla pena prevista per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 74 del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevedendo pene molto severe per chi promuove o dirige l’organizzazione e per chi vi partecipa. La Corte d’appello di Lecce, in un procedimento penale, ha sollevato dubbi sulla proporzionalità di queste pene, ritenendole eventualmente eccessive rispetto alla gravità concreta dei fatti e in tensione con il principio di proporzionalità della pena, anche alla luce del diritto dell’Unione europea. La proporzionalità della pena è un tema centrale del diritto penale costituzionale: la sanzione deve essere adeguata alla gravità del reato e orientata alla rieducazione. In gioco c’era la possibilità di rimodulare il trattamento sanzionatorio di un reato grave come il traffico organizzato di droga. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito, fermandosi a un esito processuale di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico stupefacenti). A sollevare le questioni è stata la Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (principio di proporzionalità delle pene). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato nel merito la proporzionalità delle pene previste per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, perché le questioni, per come prospettate, non potevano essere esaminate. La disciplina sanzionatoria resta dunque in vigore.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale sulla misura della pena è formulata in modo da non consentire l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile, senza pronunciarsi sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, che continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto le pene per il traffico di droga?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili. Le pene previste dall’art. 74 del testo unico stupefacenti restano invariate.

    Cosa significa che le questioni sono “inammissibili”?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminarle nel merito per ragioni tecnico-processuali legate al modo in cui erano state poste. Non equivale a un giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Il tema della proporzionalità potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: un altro giudice potrebbe riproporre le questioni formulandole in modo da superare i profili di inammissibilità.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 53/2025 – Cognome dell’adottato maggiorenne anteposto al proprio

    Con la sentenza n. 53 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato la regola per cui l’adottato maggiorenne assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio, ritenendola non in contrasto con il diritto all’identità personale.

    Di cosa si tratta

    Nell’adozione di una persona maggiorenne, il codice civile stabilisce che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. In pratica, il nuovo cognome viene messo prima di quello originario. Il problema sollevato riguarda proprio questa regola dell’ordine: una coppia che adottava una persona già maggiore di età si è trovata di fronte a questa imposizione, e il Tribunale di Reggio Emilia ha dubitato che obbligare ad anteporre il cognome dell’adottante, senza lasciare scelta, violasse il diritto all’identità personale dell’adottato, costruita anche attorno al proprio cognome di origine. La posta in gioco tocca un aspetto delicato dell’identità: il cognome non è solo un’etichetta, ma parte della storia e del riconoscimento sociale della persona, soprattutto se adulta. La Corte ha dovuto valutare se l’automatismo dell’ordine dei cognomi sia ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 299, primo comma, del codice civile, secondo cui l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione (diritto all’identità personale e principio di eguaglianza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La regola che impone all’adottato maggiorenne di anteporre il cognome dell’adottante al proprio non viola il diritto all’identità personale né il principio di eguaglianza: si tratta di una disciplina che riflette una scelta del legislatore coerente con la funzione dell’adozione e con l’esigenza di certezza nell’attribuzione dei cognomi. L’art. 299, primo comma, cod. civ. resta quindi in vigore.

    Il principio

    La regola per cui l’adottato maggiorenne assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio non contrasta con la Costituzione: rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede il diritto all’identità personale né il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 299 del codice civile?

    Che l’adottato assuma il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio cognome di origine, secondo un ordine fissato dalla legge.

    Perché era stata sollevata la questione?

    Perché si dubitava che imporre l’ordine dei cognomi, anteponendo quello dell’adottante, ledesse il diritto all’identità personale dell’adottato maggiorenne.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha respinto i dubbi: la regola non è incostituzionale e resta in vigore, riflettendo una scelta del legislatore coerente con la funzione dell’adozione.

    L’adottato può conservare il proprio cognome?

    Sì, il cognome originario non viene cancellato ma posposto a quello dell’adottante, secondo quanto previsto dalla norma confermata dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 213/2025 – Magistratura onoraria: illegittimo il limite di dieci anni di anzianità

    Con la sentenza n. 213/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale come criterio di preferenza nella selezione dei magistrati onorari: la legge delega imponeva di far prevalere la maggiore esperienza.

    Di cosa si tratta

    I magistrati onorari (tra cui i giudici di pace) sono selezionati anche in base a criteri di preferenza a parità di requisiti. La riforma della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017) prevedeva, come criterio prioritario, la maggiore anzianità professionale o di servizio e, in subordine, la minore età anagrafica. Tuttavia, una disposizione fissava un limite massimo di dieci anni all’anzianità valutabile: superata quella soglia, l’esperienza ulteriore non contava più e finiva per prevalere la minore età. Il TAR Lazio, in una causa contro il Ministero della giustizia, ha sollevato la questione. Il punto era che la legge delega (legge n. 57 del 2016) aveva fissato un ordine di preferenza preciso, con la prevalenza della maggiore esperienza professionale; il decreto attuativo, con il tetto dei dieci anni, finiva per capovolgere quell’ordine. In gioco c’era il rispetto, da parte del Governo, dei limiti fissati dal Parlamento nella delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria), nella parte in cui fissava il limite massimo di dieci anni di anzianità. A sollevare la questione è stato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità». La legge delega aveva previsto un ordine di preferenza ben preciso, con la prevalenza della maggiore anzianità professionale rispetto alla minore età. Il tetto dei dieci anni capovolgeva tale ordine, facendo prevalere in concreto i candidati più giovani quando l’anzianità superava la soglia: si trattava dunque di un eccesso rispetto ai criteri della delega.

    Il principio

    Il Governo, nell’attuare una legge delega, deve rispettare l’ordine di preferenza fissato dal Parlamento: una norma delegata che, attraverso un limite all’anzianità valutabile, finisca per capovolgere la priorità della maggiore esperienza professionale rispetto alla minore età eccede la delega ed è costituzionalmente illegittima (artt. 76 e 77 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi aspira a diventare magistrato onorario?

    Cade il tetto dei dieci anni: tutta l’anzianità professionale o di servizio torna a contare come criterio di preferenza, in coerenza con la priorità voluta dalla legge delega.

    Perché si parla di “eccesso di delega”?

    Perché il Governo, attuando la legge delega, ne ha superato i limiti: la delega faceva prevalere l’esperienza, mentre il decreto, con il limite dei dieci anni, faceva di fatto prevalere la minore età. Da qui la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    Tutta la riforma della magistratura onoraria è stata annullata?

    No. È stata annullata solo la parte relativa al limite dei dieci anni di anzianità; il resto della disciplina resta in vigore.

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