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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 210/2025 la Corte costituzionale ha stabilito che, nell’adozione di un minore in casi particolari, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante, se vi è il consenso di tutti e se ciò risponde al suo interesse.

Di cosa si tratta

Il cognome è un elemento centrale dell’identità personale. Nell’adozione in casi particolari (la cosiddetta adozione “non legittimante”, prevista dall’art. 55 della legge n. 184 del 1983 in coordinamento con l’art. 299 del codice civile), la regola tradizionale imponeva di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato la questione: in alcuni casi, l’interesse del minore può essere meglio realizzato consentendogli di portare il solo cognome dell’adottante, senza l’aggiunta del cognome di origine. La Corte aveva già aperto, con la sentenza n. 135 del 2023, alla possibilità di aggiungere (anziché anteporre) il cognome dell’adottante. Qui si è andati oltre. In gioco c’era il diritto del minore a un’identità coerente con la sua reale situazione familiare e affettiva, da valutare caso per caso nel suo concreto interesse, in linea con la tutela costituzionale della persona.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in coordinamento con l’art. 299, primo comma, del codice civile. A sollevare la questione è stato il Tribunale per i minorenni di Bari (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all’adottato di assumere, con la sentenza di adozione del minore, il solo cognome dell’adottante, quando i consensi e gli assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della stessa legge siano favorevoli e quando ciò risponda all’interesse del minore, accertato in modo particolarmente attento dal giudice.

Il principio

Nell’adozione del minore in casi particolari, in deroga alla regola dell’anteposizione, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante se tutti i soggetti interessati vi consentono e se l’effetto risponde, all’esito di un attento accertamento giudiziale, al concreto interesse del minore.

Domande e risposte

Il minore adottato deve sempre aggiungere il cognome dell’adottante al proprio?

No. Dopo questa sentenza, in presenza dei consensi richiesti e se corrisponde al suo interesse, può assumere il solo cognome dell’adottante, senza l’anteposizione o l’aggiunta del cognome di origine.

Chi decide quale soluzione adottare?

Il giudice, all’esito di un accertamento particolarmente attento, valuta se l’assunzione del solo cognome dell’adottante risponda al concreto interesse del minore; servono inoltre i consensi e gli assensi previsti dalla legge.

Cosa cambia rispetto alla sentenza del 2023?

La sentenza n. 135 del 2023 aveva consentito di aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Questa pronuncia amplia ulteriormente le possibilità, ammettendo l’assunzione del solo cognome dell’adottante.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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