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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 56 del 2025 la Corte costituzionale ha rimosso il divieto di far prevalere, sulla recidiva reiterata, l’attenuante riconosciuta a chi collabora individuando i complici nei reati di furto.

Di cosa si tratta

Quando in un reato concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice opera un “bilanciamento” per decidere quali prevalgano e calcolare la pena. La legge, però, in alcuni casi vieta che certe attenuanti possano prevalere sulla recidiva reiterata (la condizione di chi ha già commesso più reati). Il caso riguarda l’attenuante dell’art. 625-bis del codice penale, che premia con una riduzione di pena chi, nei reati di furto, collabora prima del giudizio facendo individuare i complici o chi ha acquistato o nascosto la refurtiva. Nel caso concreto, un imputato per furto in abitazione, recidivo reiterato, aveva collaborato in questo senso, ma il divieto di bilanciamento impediva al giudice di valorizzare pienamente quel comportamento. Il Tribunale di Perugia ha sollevato la questione. La posta in gioco è la coerenza della pena con la concreta condotta del reo: premiare chi collabora con la giustizia ha senso solo se l’attenuante può davvero incidere sulla pena.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. (collaborazione nei reati di furto) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante dell’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata. Il giudice deve poter bilanciare liberamente le circostanze e valorizzare la collaborazione del reo: un divieto rigido di prevalenza è irragionevole e contrasta con la proporzionalità e la finalità rieducativa della pena.

Il principio

Il divieto di far prevalere sulla recidiva reiterata l’attenuante della collaborazione nei reati di furto è incostituzionale: il giudice deve poter valorizzare pienamente la condotta di chi collabora con la giustizia, in coerenza con i principi di proporzionalità e rieducazione della pena.

Domande e risposte

Cos’è l’attenuante dell’art. 625-bis del codice penale?

È una riduzione di pena prevista per chi, nei reati di furto, prima del giudizio aiuta a individuare i complici o chi ha acquistato, ricevuto od occultato la refurtiva.

Cosa cambia con questa sentenza?

Il giudice può ora far prevalere quell’attenuante sulla recidiva reiterata, valorizzando la collaborazione del reo nel calcolo della pena.

Cos’è il bilanciamento delle circostanze?

È l’operazione con cui il giudice confronta aggravanti e attenuanti per stabilire quali prevalgano e determinare così la pena concreta.

Perché il divieto era irragionevole?

Perché impediva di dare reale efficacia a un’attenuante pensata per premiare chi collabora con la giustizia, in tensione con la proporzionalità e la funzione rieducativa della pena.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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