Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 57 del 2025 la Corte costituzionale ha salvato gran parte della legge pugliese che istituisce un centro pubblico di riabilitazione, ma ha dichiarato illegittima la previsione di assunzioni “per soli titoli”, in contrasto con il principio del concorso pubblico.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia, con una legge del 2024, ha istituito il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica. La legge prevedeva anche le modalità per reclutare il personale, tra cui la possibilità di procedure di selezione “per soli titoli”, cioè basate sulla valutazione dei curricula senza un concorso vero e proprio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge, sostenendo che violasse i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute (la Puglia era in piano di rientro dal deficit sanitario) e, soprattutto, il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La posta in gioco è duplice: da un lato la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, dall’altro la regola fondamentale per cui si entra nella pubblica amministrazione tramite concorso, a garanzia di imparzialità e merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnata la legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, e in particolare gli artt. 1, 3 e 4, comma 2, che istituiscono il centro di riabilitazione e ne disciplinano il personale. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, primo e quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (equilibrio di bilancio, concorso pubblico, coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge regionale, limitatamente alle parole che consentivano l’accesso “con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale”. Ha invece dichiarato non fondate le restanti questioni sulla legge, sollevate in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost. Il reclutamento per soli titoli contrasta con il principio del concorso pubblico (art. 97, quarto comma, Cost.); l’istituzione del centro in sé è stata invece ritenuta legittima.
Il principio
L’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, per concorso pubblico: una legge regionale non può prevedere il reclutamento “per soli titoli”, in contrasto con l’art. 97, quarto comma, della Costituzione. Resta invece legittima l’istituzione di un centro sanitario pubblico nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
Solo la previsione che consentiva l’assunzione del personale “per soli titoli”, cioè senza concorso pubblico; il resto della legge istitutiva del centro è stato salvato.
Perché il concorso pubblico è così importante?
Perché l’art. 97 della Costituzione lo impone come regola per l’accesso agli impieghi pubblici, a garanzia di imparzialità, trasparenza e selezione per merito.
Il centro di riabilitazione resta istituito?
Sì. La Corte ha ritenuto legittima l’istituzione del centro; è caduta solo la modalità di reclutamento per soli titoli.
Cosa c’entrava il piano di rientro sanitario?
Lo Stato lamentava anche la violazione dei vincoli di finanza pubblica e tutela della salute per una Regione in rientro dal deficit, ma su questi profili la Corte ha respinto le censure.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento, equilibrio di bilancio e concorso pubblico per l’accesso agli impieghi (quarto comma), cuore della decisione.
- Art. 117 della Costituzione – coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute (terzo comma).
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Vedi anche
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