Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 99/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, relativo ai rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways.
Di cosa si tratta
Il passaggio dal vecchio vettore Alitalia (in amministrazione straordinaria) alla nuova compagnia ITA Airways ha lasciato aperte numerose questioni sui rapporti di lavoro, in particolare sul transito del personale e sul riconoscimento di diritti maturati. Per disciplinare alcuni di questi profili, il legislatore e intervenuto con l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023. In una causa di lavoro davanti al Tribunale di Roma, alcuni lavoratori si sono trovati a contestare aspetti di questa disciplina nel contenzioso con ITA Airways. Il giudice del lavoro ha ritenuto che la norma potesse violare il diritto di difesa, il principio di uguaglianza, le regole sulla giurisdizione e sul giusto processo, anche in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La posta in gioco riguarda i diritti di un gran numero di lavoratori del settore del trasporto aereo coinvolti nella complessa vicenda Alitalia-ITA. Per arrivare a una decisione di merito, pero, la Corte deve prima verificare la corretta formulazione delle questioni e la loro rilevanza nel giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dei ministri e Alitalia in amministrazione straordinaria; era costituita ITA Airways.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non affronta nel merito i dubbi sulla disciplina del lavoro nel passaggio Alitalia-ITA: si arresta sui presupposti processuali, senza stabilire se la norma sia o meno legittima. L’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 resta in vigore.
Il principio
Le censure sulla disciplina dei rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.
Domande e risposte
La Corte ha deciso sui diritti dei lavoratori ex Alitalia?
No nel merito. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la norma resta in vigore e i dubbi sollevati non sono stati esaminati nel contenuto.
Cosa regola l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023?
Disciplina profili del lavoro connessi al passaggio dalla vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria alla nuova compagnia ITA Airways.
Perche la questione e stata dichiarata inammissibile?
Per ragioni processuali legate al modo in cui e stata formulata o alla sua rilevanza nel giudizio; la Corte non si e pronunciata sulla legittimita della norma.
I lavoratori possono comunque far valere le loro pretese?
Le singole controversie proseguono davanti al giudice competente; la pronuncia non incide direttamente sul loro esito nel merito.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato.
- Art. 117 della Costituzione — vincolo CEDU (art. 6) come parametro interposto.
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Vedi anche
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