Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 99/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, relativo ai rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways.

Di cosa si tratta

Il passaggio dal vecchio vettore Alitalia (in amministrazione straordinaria) alla nuova compagnia ITA Airways ha lasciato aperte numerose questioni sui rapporti di lavoro, in particolare sul transito del personale e sul riconoscimento di diritti maturati. Per disciplinare alcuni di questi profili, il legislatore e intervenuto con l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023. In una causa di lavoro davanti al Tribunale di Roma, alcuni lavoratori si sono trovati a contestare aspetti di questa disciplina nel contenzioso con ITA Airways. Il giudice del lavoro ha ritenuto che la norma potesse violare il diritto di difesa, il principio di uguaglianza, le regole sulla giurisdizione e sul giusto processo, anche in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La posta in gioco riguarda i diritti di un gran numero di lavoratori del settore del trasporto aereo coinvolti nella complessa vicenda Alitalia-ITA. Per arrivare a una decisione di merito, pero, la Corte deve prima verificare la corretta formulazione delle questioni e la loro rilevanza nel giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dei ministri e Alitalia in amministrazione straordinaria; era costituita ITA Airways.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non affronta nel merito i dubbi sulla disciplina del lavoro nel passaggio Alitalia-ITA: si arresta sui presupposti processuali, senza stabilire se la norma sia o meno legittima. L’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 resta in vigore.

Il principio

Le censure sulla disciplina dei rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.

Domande e risposte

La Corte ha deciso sui diritti dei lavoratori ex Alitalia?

No nel merito. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la norma resta in vigore e i dubbi sollevati non sono stati esaminati nel contenuto.

Cosa regola l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023?

Disciplina profili del lavoro connessi al passaggio dalla vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria alla nuova compagnia ITA Airways.

Perche la questione e stata dichiarata inammissibile?

Per ragioni processuali legate al modo in cui e stata formulata o alla sua rilevanza nel giudizio; la Corte non si e pronunciata sulla legittimita della norma.

I lavoratori possono comunque far valere le loro pretese?

Le singole controversie proseguono davanti al giudice competente; la pronuncia non incide direttamente sul loro esito nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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