Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 219/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 131-bis del codice penale sollevate dal Giudice di pace di Lecce.

Di cosa si tratta

L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per i fatti di “particolare tenuità”: quando un reato è di offensività minima e il comportamento non è abituale, il giudice può non punirne l’autore. L’applicazione di questo istituto nel procedimento davanti al giudice di pace presenta alcune particolarità. Il Giudice di pace di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 131-bis, mettendone in discussione vari profili, anche in rapporto al diritto di difesa, all’esercizio della funzione giurisdizionale e al giusto processo. In gioco c’era la disciplina di uno strumento molto usato nella giustizia di prossimità, che consente di chiudere i procedimenti per fatti bagatellari senza una condanna. La Corte, però, non è entrata nel merito di tutte le censure: ne ha respinte alcune come manifestamente inammissibili e altre come manifestamente infondate, confermando l’impianto della norma.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 131-bis del codice penale. A sollevare le questioni è stato il Giudice di pace di Lecce (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione (per un gruppo di censure) e agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione (per un altro gruppo di censure).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., e la manifesta infondatezza di quelle sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Si tratta di esiti che chiudono il giudizio senza incidere sulla norma: le prime per ragioni processuali rafforzate, le seconde perché palesemente prive di fondamento. La disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. resta dunque in vigore.

Il principio

Quando le questioni di legittimità costituzionale risultano palesemente inidonee all’esame nel merito o manifestamente prive di fondamento, la Corte le dichiara, rispettivamente, manifestamente inammissibili e manifestamente infondate, con un’ordinanza che conferma la disciplina vigente.

Domande e risposte

L’art. 131-bis sulla tenuità del fatto è stato modificato?

No. Le questioni sono state respinte (in parte come manifestamente inammissibili, in parte come manifestamente infondate): la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto resta invariata.

Che differenza c’è tra “manifestamente inammissibile” e “manifestamente infondata”?

La prima è una forma rafforzata di inammissibilità (la questione non può essere esaminata nel merito per carenze evidenti); la seconda è un rigetto nel merito, perché la censura è palesemente priva di fondamento.

Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?

È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.: per i reati di lieve offensività e non abituali, il giudice può non punire l’autore, pur trattandosi di un fatto previsto come reato.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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