Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 18/2025 – Correzione di un errore materiale in una sentenza

    Con l’ordinanza n. 18/2025 la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto nel dispositivo di una propria precedente sentenza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un procedimento interno alla stessa Corte costituzionale: la correzione di un errore materiale. Nel dispositivo di una sentenza del 2024 (la n. 175), per un mero errore di trascrizione, era stato omesso un capo della decisione, quello con cui si dichiarava l’inammissibilità di alcune questioni sollevate dalla Regione Campania su un decreto-legge in materia di politiche di coesione e immigrazione. L’errore non riguardava il contenuto della decisione, già assunta, ma la sua materiale riproduzione nel testo. La Corte, come previsto per ogni provvedimento giurisdizionale, ha provveduto a correggere il dispositivo inserendo il capo mancante, così da renderlo conforme a quanto effettivamente deciso. Si tratta di un atto di natura tecnica, ma utile a comprendere come anche le pronunce della Consulta possano essere oggetto di rettifica formale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il procedimento non riguardava una nuova questione di legittimità costituzionale, ma la correzione del dispositivo della sentenza n. 175 del 2024, da cui per errore materiale era stato omesso il capo relativo all’inammissibilità di alcune questioni sollevate dalla Regione Campania (in riferimento, fra l’altro, agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale, inserendo nel dispositivo della sentenza n. 175 del 2024 il capo mancante, con cui si dichiarano inammissibili le questioni indicate. La decisione originaria resta invariata nella sostanza: viene solo allineato il testo a quanto già deciso.

    Il principio

    Anche le pronunce della Corte costituzionale possono essere corrette quando contengono errori materiali, cioè meri errori di trascrizione che non incidono sul contenuto della decisione già assunta.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale?

    È un errore di trascrizione o di redazione che non riguarda il contenuto della decisione, come l’omissione o l’errata indicazione di una parte del testo.

    La decisione originaria cambia?

    No: la correzione allinea il testo a quanto già deciso, senza modificare la sostanza della pronuncia.

    Anche le sentenze della Consulta possono essere corrette?

    Sì, attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, come per ogni provvedimento giurisdizionale.

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  • Corte cost. n. 19/2025 – Rivalutazione delle pensioni e perequazione

    Con la sentenza n. 19/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure sulla disciplina della rivalutazione (perequazione) delle pensioni prevista dalla legge di bilancio 2023.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la rivalutazione automatica delle pensioni, cioè l’adeguamento annuale degli importi all’aumento del costo della vita (la cosiddetta perequazione). La legge di bilancio 2023 aveva ridisegnato il meccanismo, prevedendo per le pensioni più elevate una rivalutazione meno che proporzionale. La Corte dei conti, nelle sezioni giurisdizionali di Toscana e Campania, ha sollevato dubbi di legittimità, ritenendo che il sacrificio imposto ai pensionati potesse violare il principio di adeguatezza della pensione, di proporzionalità della retribuzione e di uguaglianza. Il tema, ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, riguarda l’equilibrio fra la tutela del potere d’acquisto delle pensioni e le esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, che giustificano interventi di contenimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e l’art. 69 della legge n. 388 del 2000 sulla perequazione delle pensioni. La Corte dei conti rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione: uguaglianza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione e della pensione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina della perequazione rientrasse nella discrezionalità del legislatore, in un quadro di sostenibilità finanziaria del sistema, senza superare i limiti di ragionevolezza e di tutela dell’adeguatezza delle pensioni.

    Il principio

    Il legislatore può modulare la rivalutazione delle pensioni, riducendola per gli importi più elevati, a tutela della sostenibilità del sistema previdenziale, purché non sacrifichi in modo irragionevole l’adeguatezza del trattamento pensionistico.

    Domande e risposte

    Cos’è la perequazione delle pensioni?

    È l’adeguamento automatico degli importi delle pensioni all’aumento del costo della vita, per proteggerne il potere d’acquisto.

    Si può ridurre la rivalutazione delle pensioni alte?

    Sì, entro limiti di ragionevolezza: la Corte ha ritenuto legittima la modulazione prevista dalla legge di bilancio 2023 a tutela della sostenibilità del sistema.

    Le pensioni sono tutelate dalla Costituzione?

    Sì: gli artt. 36 e 38 garantiscono l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento, ma il legislatore conserva margini di intervento per la sostenibilità finanziaria.

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  • Corte cost. n. 6/2024 – Crisi da sovraindebitamento e beni sopravvenuti del debitore

    Con la sentenza n. 6 del 2024 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sul Codice della crisi d’impresa relative all’apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione del debitore sovraindebitato.

    Di cosa si tratta

    Chi non riesce più a far fronte ai propri debiti può accedere alla procedura di liquidazione controllata prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Una questione delicata riguarda i “beni sopravvenuti”, cioè i beni e i redditi che entrano nel patrimonio del debitore dopo l’apertura della procedura: per quanto tempo possono essere appresi a beneficio dei creditori? Il Tribunale di Arezzo, con più ordinanze, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che disciplina questa apprensione, temendo da un lato una durata indeterminata e potenzialmente eccessiva a carico del debitore, dall’altro una disparità di trattamento rispetto alla disciplina applicabile alle procedure aperte prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Il tema interessa concretamente le persone sovraindebitate e i loro creditori, perché incide sull’equilibrio tra la tutela del debitore, che ha diritto a un nuovo inizio, e l’interesse al soddisfacimento dei crediti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sollevato dal Tribunale di Arezzo con quattro ordinanze riunite, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza, della disparità di trattamento e della tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto possibile un’interpretazione conforme a Costituzione della norma, individuando in via ermeneutica un limite temporale all’apprensione dei beni sopravvenuti, coincidente con la durata strettamente necessaria a coprire le spese e a garantire la ragionevole durata della procedura, così da escludere sia una durata arbitraria sia un pregiudizio indeterminato per il debitore.

    Il principio

    L’apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione del sovraindebitato non può avere durata indeterminata: va contenuta entro il tempo strettamente necessario alle finalità della procedura, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata che concilia la tutela del debitore con l’interesse dei creditori.

    Domande e risposte

    Per quanto tempo i beni sopravvenuti restano a disposizione dei creditori?

    Non a tempo indeterminato: la Corte ha indicato che l’apprensione va limitata alla durata strettamente necessaria al funzionamento e alle spese della procedura.

    La norma è stata annullata?

    No: la Corte l’ha salvata con una sentenza interpretativa, leggendola in modo conforme alla Costituzione anziché dichiararla illegittima.

    Cosa cambia per il debitore sovraindebitato?

    Ha la garanzia che la procedura non si protragga oltre il necessario per apprendere indefinitamente i suoi beni e redditi futuri, in coerenza con la finalità di consentire un nuovo inizio.

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  • Corte cost. n. 7/2024 – Licenziamento illegittimo e indennità del Jobs Act

    Con la sentenza n. 7 del 2024 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul regime di tutele crescenti del Jobs Act per i licenziamenti illegittimi, ritenute in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, ha introdotto per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore il regime delle “tutele crescenti”: in caso di licenziamento illegittimo, salvo i casi più gravi, il lavoratore ha diritto a un’indennità economica calcolata in base all’anzianità, anziché alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, ha dubitato della legittimità costituzionale di questo impianto, sotto vari profili: il rispetto dei criteri della legge delega, la possibile disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 2015, e l’adeguatezza della tutela rispetto agli obblighi internazionali, in particolare l’art. 24 della Carta sociale europea. In gioco c’era la tenuta complessiva del meccanismo indennitario per i nuovi assunti, dopo che in passato la Corte era già intervenuta sul criterio di calcolo dell’indennità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevati dalla Corte d’appello di Napoli in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Sono state dichiarate inammissibili quelle sollevate in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 della Costituzione; non fondate quelle relative all’eccesso di delega (artt. 76 e 117, primo comma, in relazione all’art. 24 CSE), alla disparità di trattamento (artt. 3, 4 e 35) e all’inadeguatezza della tutela (artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma).

    Il principio

    Il regime di tutela indennitaria per i licenziamenti illegittimi introdotto dal Jobs Act, nei termini esaminati, non contrasta con la Costituzione: il legislatore può prevedere per i nuovi assunti una protezione di tipo economico anziché reintegratoria, purché adeguata, senza che ciò determini una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima rispetto ai lavoratori assunti in precedenza.

    Domande e risposte

    Cambia qualcosa per chi viene licenziato in modo illegittimo?

    No: la decisione conferma il regime delle tutele crescenti, con indennità economica per i licenziamenti illegittimi dei lavoratori assunti dopo il marzo 2015, salvo i casi che danno diritto alla reintegrazione.

    Perché la Corte non ha equiparato vecchi e nuovi assunti?

    Perché il succedersi nel tempo di regimi diversi non costituisce, di per sé, una disparità di trattamento incostituzionale: il legislatore può modulare le tutele per le assunzioni successive a una riforma.

    La Carta sociale europea non imponeva una tutela diversa?

    La Corte ha ritenuto non fondata la censura fondata sull’art. 24 della Carta sociale europea: il regime indennitario esaminato non è stato giudicato in contrasto con quel parametro.

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  • Corte cost. n. 8/2024 – Carichi pendenti e accesso all’esame per taxi e NCC

    Con la sentenza n. 8 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma pugliese che richiedeva l’assenza di carichi pendenti per accedere all’esame di idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.

    Di cosa si tratta

    Per esercitare l’attività di tassista o di noleggio con conducente occorre superare un esame di idoneità. La legge della Regione Puglia richiedeva, tra i documenti da allegare alla domanda di ammissione all’esame, una dichiarazione sostitutiva sull’”assenza di carichi pendenti”, cioè sull’assenza di procedimenti penali in corso non ancora conclusi con una condanna definitiva. Il Consiglio di Stato, investito del caso di un aspirante escluso, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: il punto critico è che un carico pendente riguarda procedimenti non ancora definiti, in cui vige la presunzione di non colpevolezza. Subordinare l’accesso a una professione alla semplice pendenza di un procedimento penale, per giunta riferibile a qualsiasi reato, può tradursi in una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica, colpendo chi non è stato condannato. Si crea inoltre una contraddizione: la mera pendenza basterebbe a escludere, mentre, una volta intervenuta una condanna per reati che non comportano l’interdizione dai pubblici uffici, l’ostacolo potrebbe non operare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 14 del 1995, sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 41 della Costituzione (ragionevolezza, proporzionalità e libertà di iniziativa economica), oltre che all’art. 117 sotto il profilo del riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995 nella parte in cui prevedeva che la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda attestasse “l’assenza di carichi pendenti”. Ha invece dichiarato inammissibile la distinta questione sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Subordinare l’accesso a una professione alla semplice pendenza di un procedimento penale, riferibile a qualsiasi reato, costituisce una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata, in contrasto con i principi di ragionevolezza e con la presunzione di non colpevolezza.

    Domande e risposte

    Chi ha un procedimento penale in corso può sostenere l’esame per taxi o NCC?

    Sì: dopo questa decisione la mera pendenza di un carico penale non può più essere usata come causa di esclusione dall’ammissione all’esame.

    Una condanna definitiva può ancora rilevare?

    La decisione riguarda i carichi pendenti, non le condanne definitive: queste ultime possono avere effetti ostativi nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

    Perché la norma era sproporzionata?

    Perché escludeva dall’accesso alla professione sulla base di un procedimento non ancora concluso, per qualsiasi reato, colpendo persone non condannate e quindi assistite dalla presunzione di non colpevolezza.

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  • Corte cost. n. 9/2024 – Equilibrio di bilancio e disavanzo della Regione Siciliana

    Con la sentenza n. 9 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme statali e regionali che disciplinavano in modo derogatorio il rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni che presentano un disavanzo devono rientrare seguendo regole di finanza pubblica uniformi, che garantiscono l’unità economica della Repubblica e la sostenibilità dei conti. Per la Regione Siciliana erano state introdotte norme che prevedevano una disciplina speciale e di maggior favore per il rientro dal disavanzo, discostandosi dal paradigma valido per le altre Regioni. La questione è arrivata alla Corte attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto: la Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana, esaminando il rendiconto generale per l’esercizio 2020, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su queste norme. Secondo i giudici contabili, una disciplina derogatoria che alleggerisce gli obblighi di rientro per una singola Regione contrasta con gli obiettivi di finanza pubblica e con il principio di equilibrio del bilancio, scaricando di fatto sul futuro o sulla collettività i costi del disavanzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 (norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia contabile), l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 e l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. La Corte dei conti li riteneva in contrasto, in particolare, con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte e tre le previsioni: l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 nel testo vigente prima delle modifiche del 2021, l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 e l’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. La disciplina speciale di rientro dal disavanzo, più favorevole alla Regione, è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità del bilancio.

    Il principio

    Le regole sul rientro dal disavanzo e sull’equilibrio di bilancio costituiscono un paradigma uniforme che declina l’unità economica e finanziaria della Repubblica: una Regione, pur a statuto speciale, non può introdurre una disciplina derogatoria di maggior favore che si ponga in contrasto con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Una Regione a statuto speciale può avere regole di bilancio proprie?

    Gode di autonomia, ma non fino al punto di derogare ai principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità del bilancio, che valgono per tutte le Regioni.

    Come è arrivata la questione alla Corte?

    Attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, in cui la Corte dei conti verifica la regolarità dei conti e può sollevare questioni di legittimità costituzionale.

    Perché conta per i cittadini?

    Perché regole di rientro più morbide per una Regione possono tradursi in maggiore debito e minori risorse future per servizi e investimenti, a danno della collettività.

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  • Corte cost. n. 10/2024 – Affettività in carcere e colloqui intimi con il partner

    Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto delle persone detenute a colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale, aprendo alla cosiddetta affettività in carcere.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario prevedeva che i colloqui tra la persona detenuta e i familiari si svolgessero sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia. Questo significava, in concreto, l’impossibilità per il detenuto di vivere una dimensione affettiva e sessuale riservata con il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente stabile. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, investito del reclamo di un detenuto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il divieto comprimesse in modo ingiustificato la libertà personale, il diritto all’affettività e alla vita privata e familiare, e che si ponesse in contrasto con il senso di umanità e la funzione rieducativa della pena. La questione tocca un aspetto sensibile e a lungo trascurato della condizione detentiva: la possibilità di mantenere relazioni affettive significative, riconosciuta anche da esperienze di altri ordinamenti europei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 e 117 della Costituzione, nella parte in cui imponeva in ogni caso il controllo a vista durante i colloqui.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

    Il principio

    La dignità e l’affettività della persona detenuta meritano tutela costituzionale: salvo specifiche ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina o di natura giudiziaria, il detenuto ha diritto a colloqui intimi con il partner stabile sottratti al controllo a vista del personale.

    Domande e risposte

    Tutti i detenuti hanno automaticamente diritto ai colloqui intimi?

    No. Il diritto è riconosciuto salvo che esistano ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina o, per gli imputati, ragioni giudiziarie, valutate anche alla luce del comportamento in carcere.

    Con chi possono svolgersi questi colloqui?

    Con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con cui il detenuto sia stabilmente convivente.

    La decisione è immediatamente operativa?

    La pronuncia rende incostituzionale il divieto assoluto di colloqui senza controllo a vista; spetta all’amministrazione penitenziaria organizzare in concreto gli spazi e le modalità, nei limiti indicati dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 11/2024 – Codice antimafia e divieto di avvicinamento: questioni inammissibili

    Con l’ordinanza n. 11 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul Codice antimafia sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle leggi antimafia disciplina le misure di prevenzione personali, che possono incidere in modo significativo sulla libertà di movimento, di comunicazione e di manifestazione del pensiero della persona destinataria. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del Codice, ritenendole potenzialmente in contrasto con diritti fondamentali e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito: ha rilevato profili che hanno impedito l’esame della questione, dichiarandola manifestamente inammissibile. Si tratta di un esito frequente quando l’ordinanza con cui il giudice rimette la questione presenta carenze tali da non consentire alla Corte di valutarne la fondatezza, ad esempio sulla rilevanza nel giudizio in corso o sulla precisa individuazione delle norme censurate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sollevati dal GIP del Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non vi è quindi alcuna pronuncia sul merito: le disposizioni del Codice antimafia restano in vigore e la Corte non si è espressa sulla loro conformità alla Costituzione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza alcuna valutazione sulla sostanza: le norme non sono toccate e la questione potrà essere riproposta solo con un’ordinanza di rimessione priva dei vizi rilevati.

    Domande e risposte

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    Significa che la questione presenta vizi evidenti che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito, di solito di natura processuale.

    Le norme antimafia sono state confermate?

    No: la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto, quindi non le ha né confermate né annullate.

    Il giudice può riproporre la questione?

    Sì, se la solleva di nuovo con un’ordinanza che superi gli ostacoli che hanno determinato l’inammissibilità.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 12/2024 – Misure di prevenzione antimafia e tutela del terzo creditore

    Con la sentenza n. 12 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul Codice antimafia sollevate dal giudice dell’esecuzione mobiliare di Palermo in tema di coordinamento tra esecuzione individuale e sequestro di prevenzione.

    Di cosa si tratta

    Quando un bene è colpito da sequestro o confisca di prevenzione antimafia, i creditori che vantano diritti su quel bene si trovano in una posizione delicata: la procedura di prevenzione assorbe la disciplina dei loro crediti e regola tempi e modi del soddisfacimento. Nel caso esaminato, il giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, in una procedura tra società, ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme del Codice antimafia che disciplinano i rapporti tra l’esecuzione individuale promossa dal creditore e la procedura di prevenzione. Il giudice riteneva che la disciplina comprimesse il diritto di azione del creditore e ponesse problemi sul piano della giurisdizione. La Corte non è però entrata nel merito, perché le questioni presentavano profili che ne hanno impedito l’esame, come spesso accade quando l’ordinanza di rimessione non chiarisce in modo adeguato la rilevanza e i termini della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 55 e 61 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sollevati dal Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, relativi rispettivamente al diritto di difesa e alla giurisdizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito della disciplina antimafia: la decisione di inammissibilità lascia impregiudicata la norma e non ne afferma né la conformità né il contrasto con la Costituzione.

    Il principio

    Una pronuncia di inammissibilità non risolve la questione di costituzionalità: la norma resta in vigore e potrà eventualmente essere riproposta all’attenzione della Corte con un’ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli processuali rilevati.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che le norme antimafia sono legittime?

    No. L’inammissibilità significa che la Corte non ha esaminato il merito: le norme non sono state né salvate né dichiarate incostituzionali.

    Perché una questione viene dichiarata inammissibile?

    Tipicamente per ragioni processuali, ad esempio quando l’ordinanza del giudice non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio in corso o non ne definisce con precisione l’oggetto.

    Il creditore può far valere ancora i suoi diritti?

    La decisione non incide sulle norme: i rapporti tra esecuzione individuale e procedura di prevenzione restano disciplinati dal Codice antimafia, e la questione potrà essere riproposta in futuro.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 13/2024 – Equo indennizzo ai militari e durata del procedimento

    Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice dell’ordinamento militare che subordinava un beneficio economico al riconoscimento dell’infermità “in costanza di rapporto di impiego”, penalizzando chi pagava la lentezza del procedimento amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare riconosce un beneficio economico al militare la cui infermità sia dipendente da causa di servizio. Una disposizione richiedeva però che il riconoscimento dell’infermità avvenisse “in costanza di rapporto di impiego”, cioè mentre il militare era ancora in servizio. Il problema pratico: gli accertamenti sulla natura dell’infermità e sul nesso con il servizio sono spesso lunghi, talvolta più lunghi del tempo necessario al collocamento in congedo. Così un militare poteva perdere il beneficio non perché privo dei requisiti, ma solo perché il procedimento amministrativo si era concluso dopo la cessazione del servizio, per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel caso esaminato, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’eccessiva durata del procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1801 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), limitatamente all’inciso che richiedeva il riconoscimento dell’infermità “in costanza di rapporto di impiego”. Il TAR Campania lo riteneva in contrasto, in particolare, con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del Codice dell’ordinamento militare limitatamente all’inciso “,in costanza di rapporto di impiego,”. La condizione è stata ritenuta irragionevole perché negava il beneficio a chi aveva maturato i presupposti del diritto, sulla base di un fattore – la durata del procedimento amministrativo – estraneo alle ragioni costitutive del diritto e fuori dal controllo dell’interessato.

    Il principio

    Il principio di ragionevolezza è violato quando vi è contraddizione tra la finalità della norma e il suo effetto concreto: un beneficio che compensa l’infermità da causa di servizio non può essere negato solo perché il procedimento di riconoscimento si è concluso dopo la cessazione del rapporto, per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato.

    Domande e risposte

    Chi può beneficiare di questa decisione?

    I militari la cui infermità dipendente da causa di servizio sia stata riconosciuta dopo la cessazione del servizio, ai quali il beneficio era prima precluso dall’inciso ora cancellato.

    Perché la condizione era irragionevole?

    Perché legava il diritto alla velocità del procedimento amministrativo, un elemento che il militare non può controllare e che non attiene ai presupposti sostanziali del beneficio.

    Cosa significa che la Corte ha colpito solo un “inciso”?

    La norma resta in vigore, ma senza la frase che richiedeva il riconoscimento “in costanza di rapporto di impiego”: è una pronuncia chirurgica, che elimina la sola parte incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 14/2024 – Furto in abitazione e sospensione dell’ordine di esecuzione della pena

    Con l’ordinanza n. 14 del 2024 la Corte costituzionale ha giudicato manifestamente infondata la questione sul divieto di sospendere l’ordine di esecuzione della pena per chi è condannato per furto in abitazione.

    Di cosa si tratta

    Quando una condanna diventa definitiva e la pena è contenuta, la legge prevede di norma la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di chiedere una misura alternativa al carcere prima di entrarvi. Per alcuni reati, però, questa sospensione è esclusa: tra essi il furto in abitazione. Un condannato a due anni di reclusione per furto in abitazione aveva chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione; il Tribunale di Catania, dovendo rigettare l’istanza in base alla norma, ha dubitato della sua legittimità costituzionale. Secondo il giudice rimettente, escludere proprio il furto in abitazione produrrebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto a reati più gravi e contrasterebbe con la finalità rieducativa della pena. La questione tocca un tema concreto per molti: se chi è condannato a pene brevi possa accedere subito alle misure alternative oppure debba comunque iniziare a scontare la detenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione per i condannati per furto in abitazione (art. 624-bis, primo comma, cod. pen.). Il Tribunale di Catania lo riteneva in contrasto con l’art. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Trattandosi di scelte di politica criminale rimesse alla discrezionalità del legislatore, l’inclusione del furto in abitazione tra i reati per cui non opera la sospensione automatica non risulta irragionevole né lesiva della funzione rieducativa, restando comunque aperta per il condannato la possibilità di chiedere misure alternative.

    Il principio

    La selezione dei reati per i quali non si applica la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la Costituzione se non è manifestamente irragionevole; la finalità rieducativa della pena resta garantita dalla possibilità di accedere successivamente alle misure alternative.

    Domande e risposte

    Chi è condannato per furto in abitazione entra subito in carcere?

    L’ordine di esecuzione non viene sospeso automaticamente, ma il condannato può comunque chiedere al magistrato di sorveglianza l’accesso alle misure alternative alla detenzione.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la scelta dei reati esclusi dalla sospensione automatica appartiene alla discrezionalità del legislatore e, in questo caso, non è apparsa manifestamente irragionevole.

    La pena resta orientata alla rieducazione?

    Sì: la mancata sospensione iniziale non impedisce di ottenere in seguito misure alternative, coerenti con la funzione rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 15/2024 – Documentazione antimafia e tutela del cittadino extra UE per gli alloggi pubblici

    Con la sentenza n. 15 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Friuli-Venezia Giulia che imponeva ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo modalità diverse, e più gravose, per dimostrare di non possedere altri alloggi ai fini dei contributi per la prima casa.

    Di cosa si tratta

    Per accedere ai contributi regionali sull’acquisto della prima casa serve dimostrare di non possedere altri alloggi in Italia o all’estero. La legge regionale friulana consentiva a cittadini italiani e dell’Unione europea di attestare questo requisito con una semplice dichiarazione sostitutiva, mentre chiedeva ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo di produrre una specifica documentazione sull’impossidenza di immobili nel Paese di origine e di provenienza. Un cittadino italiano e la moglie albanese, titolare di permesso di lungo periodo, si erano visti negare il contributo proprio per la mancata produzione di quei documenti. Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto l’azione antidiscriminazione e aveva ordinato alla Regione di modificare il regolamento attuativo. La Regione ha allora sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il giudice avesse invaso le sue competenze normative; in parallelo è arrivata alla Corte anche la questione di legittimità della norma di legge regionale. In gioco c’era sia la parità di trattamento tra stranieri lungo-soggiornanti e cittadini UE, sia il confine tra potere del giudice e potestà legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, sollevato dal Tribunale di Udine; in più la Regione aveva proposto conflitto di attribuzione contro l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva ordinato di modificare il regolamento regionale, invocando, tra gli altri, gli artt. 97, 101, 113, 117, 120, 134 e 136 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2016 nella parte in cui imponeva ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo modalità di prova diverse rispetto a quelle utilizzabili da italiani e cittadini dell’Unione. Sul conflitto, ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Udine ordinare la rimozione della norma regolamentare senza prima sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla corrispondente norma di legge, e ha annullato per l’effetto i relativi punti dell’ordinanza, compreso l’apparato sanzionatorio collegato.

    Il principio

    Quando il giudice ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione e produrrebbe effetti generali, non può aggirare il controllo della Corte ordinando direttamente la modifica delle fonti normative: deve sollevare la questione di legittimità costituzionale. Resta fermo che la disparità di trattamento tra lungo-soggiornanti e cittadini UE nelle modalità di prova è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i cittadini stranieri di lungo periodo?

    Possono attestare l’assenza di altri alloggi con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e dell’Unione europea: la norma che imponeva oneri documentali aggiuntivi è stata cancellata.

    Il giudice del lavoro può ordinare a una Regione di cambiare un regolamento?

    No, non in questo modo. Se il vero ostacolo è una norma di legge ritenuta incostituzionale, il giudice deve rivolgersi alla Corte costituzionale anziché imporre direttamente la modifica della fonte.

    Perché la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale?

    Perché, ordinando la rimozione del regolamento e prevedendo sanzioni, il Tribunale aveva prodotto effetti analoghi a un annullamento con efficacia generale, riservato alla Corte costituzionale (artt. 134 e 136 Cost.).

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