Autore: Andrea Marton

  • Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio

    Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio

    Art. 275 c.p.c. – Decisione del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’articolo 190.

    Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

    Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

    Articolo così sostituito dall’art. 32, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 274-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 274-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 274-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 274 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    Articolo 274 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    Art. 274 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione.

    Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

  • Articolo 273 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

    Articolo 273 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

    Art. 273 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.

    Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

  • Articolo 272 Codice di Procedura Civile: Decisione delle questioni relative all’intervento

    Articolo 272 Codice di Procedura Civile: Decisione delle questioni relative all’intervento

    Art. 272 c.p.c. – Decisione delle questioni relative all’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma.

  • Articolo 271 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo chiamato

    Articolo 271 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo chiamato

    Art. 271 c.p.c. – Costituzione del terzo chiamato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’articolo 269.

    Articolo così sostituito dall’art. 30, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1997, n. 260, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l’applicazione dell’art. 167, secondo comma, del presente codice.

  • Articolo 270 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo per ordine del giudice

    Articolo 270 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo per ordine del giudice

    Art. 270 c.p.c. – Chiamata di un terzo per ordine del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa.

    Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 269 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo in causa

    Articolo 269 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo in causa

    Art. 269 c.p.c. – Chiamata di un terzo in causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis.

    Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

    Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

    La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166.

    Nell’ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo [1].

    Articolo così sostituito dall’art. 29, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1p, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 268 Codice di Procedura Civile: Termine per l’intervento

    Articolo 268 Codice di Procedura Civile: Termine per l’intervento

    Art. 268 c.p.c. – Termine per l’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

    Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

    Articolo così sostituito dall’art. 28, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 267 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo interveniente

    Articolo 267 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo interveniente

    Art. 267 c.p.c. – Costituzione del terzo interveniente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

    Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.