Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 175 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la disciplina statale sul definanziamento degli interventi di coesione, perché non prevedeva il coinvolgimento dell’amministrazione titolare dell’intervento prima di tagliarne i fondi.
Di cosa si tratta
Le risorse per la coesione territoriale, destinate soprattutto al Mezzogiorno, vengono assegnate a interventi gestiti da varie amministrazioni, comprese le Regioni. Un decreto-legge del 2023 ha riformato il ciclo di programmazione di questi fondi e ha previsto, tra l’altro, che gli interventi in ritardo possano essere “definanziati”, cioè privati delle risorse. La Regione Campania ha impugnato la riforma davanti alla Corte, temendo che il definanziamento potesse colpire i territori anche per ritardi non imputabili alla Regione, senza un adeguato confronto preventivo. La questione tocca un nodo centrale dei rapporti tra Stato e Regioni: quando lo Stato incide su risorse che finanziano interventi gestiti da un’altra amministrazione, deve garantire forme di leale collaborazione, cioè un coinvolgimento di chi quegli interventi li realizza. In gioco c’erano sia l’autonomia regionale sia la tutela delle aree destinatarie dei fondi di sviluppo.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate diverse disposizioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (convertito nella legge n. 162 del 2023), in materia di politiche di coesione. Le questioni erano sollevate dalla Regione Campania con ricorso in via principale, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, con particolare riguardo al principio di leale collaborazione e all’autonomia finanziaria regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del d.l. n. 124 del 2023, nella parte in cui non prevedeva che il definanziamento fosse disposto sentita l’amministrazione titolare dell’intervento definanziato. Ha invece dichiarato inammissibili o manifestamente inammissibili altre questioni (tra cui quelle sugli artt. 10-15 e 22 del decreto) e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, ulteriori censure; su un’altra disposizione ha dichiarato cessata la materia del contendere. La pronuncia è dunque in parte di accoglimento e in parte di rigetto/inammissibilità.
Il principio
Quando lo Stato dispone il definanziamento di un intervento di coesione gestito da un’altra amministrazione deve garantire il principio di leale collaborazione, coinvolgendo preventivamente l’amministrazione titolare dell’intervento; l’assenza di tale passaggio rende la norma costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Che cosa significa “definanziamento” di un intervento?
È la sottrazione delle risorse già assegnate a un progetto, di norma perché in ritardo o non avviato. La Corte ha chiesto che, prima del taglio, sia sentita l’amministrazione che gestisce quell’intervento.
Perché la Corte ha ritenuto necessario sentire l’amministrazione titolare?
Perché il principio di leale collaborazione impone un confronto quando lo Stato incide su risorse gestite da un altro ente: tagliare i fondi senza coinvolgerlo viola l’equilibrio dei rapporti tra Stato e autonomie.
La Regione Campania ha vinto su tutta la linea?
No. La Corte ha accolto solo la censura sull’art. 2, comma 4; molte altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate, e su un punto è cessata la materia del contendere.
Cosa accade ora alla norma sul definanziamento?
La disposizione resta, ma va applicata nel senso imposto dalla Corte: il definanziamento è legittimo solo se preceduto dal coinvolgimento dell’amministrazione titolare dell’intervento.
Norme collegate
- Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione, fondamento della parte di accoglimento.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni invocato dalla ricorrente.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale, profilo centrale del ricorso.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principi di sussidiarietà e adeguatezza, richiamati dalla Regione.
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Vedi anche
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