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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 7/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per i reati societari, la confisca obbligatoria di una somma equivalente ai beni “utilizzati” per commettere il reato, limitando così una misura che colpiva il patrimonio in modo sproporzionato.

Di cosa si tratta

Quando viene commesso un reato societario (come il falso in bilancio o altre figure del codice civile), la legge prevede che il giudice confischi non solo il profitto del reato, ma anche i beni utilizzati per commetterlo, oppure una somma di denaro di valore equivalente. Questa seconda parte è quella finita sotto esame: confiscare l’equivalente in denaro dei “mezzi” usati per il reato può tradursi in una sottrazione di patrimonio del tutto svincolata dal vantaggio effettivamente ottenuto. La Corte di cassazione, sezione penale, ha sollevato il dubbio davanti alla Corte costituzionale. Il tema interessa imprese, amministratori e sindaci: definire i confini della confisca significa stabilire fin dove può spingersi lo Stato nell’aggredire i beni di chi è condannato, senza trasformare una misura di prevenzione del profitto illecito in una sanzione patrimoniale sproporzionata.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2641, primo e secondo comma, del codice civile, sollevato dalla Corte di cassazione, sezione quinta penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 117 della Costituzione. Si è costituita la parte privata interessata (indicata con le sole iniziali).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli “utilizzati” per commettere il reato. In via consequenziale, ha colpito anche il primo comma, limitatamente alle parole “e dei beni utilizzati per commetterlo”. Resta dunque la confisca del prezzo e del profitto del reato, ma non quella dell’equivalente dei beni-strumento.

Il principio

La confisca per equivalente non può estendersi indiscriminatamente ai beni semplicemente “utilizzati” per commettere un reato societario: una simile previsione, sganciata dal vantaggio economico ottenuto, comprime in modo sproporzionato il diritto di proprietà.

Domande e risposte

Lo Stato non può più confiscare nulla nei reati societari?

Sì che può. Restano confiscabili il prezzo e il profitto del reato; viene meno solo la confisca per equivalente dei beni semplicemente utilizzati come strumento.

Perché la Corte ha colpito anche il primo comma?

Per coerenza: una volta caduta la parte sull’equivalente dei beni-strumento nel secondo comma, restava priva di senso la corrispondente previsione nel primo comma. È la cosiddetta illegittimità consequenziale, prevista dalla legge sulla Corte costituzionale.

Chi è già stato condannato può chiedere qualcosa?

Le pronunce della Corte hanno effetto retroattivo nei limiti previsti dall’ordinamento; la concreta incidenza su confische già disposte va valutata caso per caso davanti al giudice competente. Questa scheda è solo divulgativa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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