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Con la sentenza n. 48/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge pugliese che incentiva la vaccinazione anti-papilloma virus, ritenendola compatibile con il riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato una legge della Regione Puglia che, per aumentare la copertura vaccinale contro il papilloma virus umano (HPV) e altre infezioni, prevedeva misure di promozione e incentivo alla vaccinazione. Secondo lo Stato, la Regione avrebbe invaso ambiti riservati alla legislazione statale, in particolare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e i principi della profilassi internazionale. La questione è importante perché tocca il confine, spesso conteso, fra ciò che spetta allo Stato e ciò che le Regioni possono fare in materia di tutela della salute: campagne di prevenzione, organizzazione dei servizi vaccinali e strumenti per spingere i cittadini ad aderire. La pronuncia chiarisce fino a che punto una Regione possa adottare politiche proprie di promozione vaccinale senza scavalcare le competenze statali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 22 del 2024 sulla prevenzione delle patologie HPV-correlate. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni e profilassi internazionale), nonché degli artt. 3, 34 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla normativa europea sul trattamento dei dati personali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata l’impugnazione. Ha ritenuto che la legge regionale, nel promuovere la vaccinazione anti-HPV, non invadesse le competenze esclusive dello Stato né violasse i parametri invocati: si tratta di misure di incentivo e organizzazione che rientrano nella potestà regionale in materia di tutela della salute.
Il principio
Le Regioni possono adottare misure proprie per promuovere e incentivare le vaccinazioni nell’ambito della tutela della salute, purché non alterino i livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato né i principi della profilassi nazionale e internazionale.
Domande e risposte
Una Regione può fare campagne vaccinali proprie?
Sì. La tutela della salute è materia di competenza concorrente e le Regioni possono organizzare e incentivare le vaccinazioni, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dallo Stato.
La legge pugliese rende obbligatorio il vaccino HPV?
No: la pronuncia riguarda misure di promozione e incentivo alla vaccinazione, non l’introduzione di un obbligo generalizzato.
Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?
Sono lo standard minimo di prestazioni che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; la loro determinazione spetta in via esclusiva allo Stato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, tra i parametri invocati
- Art. 34 della Costituzione — diritto all’istruzione, richiamato in relazione alle misure regionali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, cuore della decisione
Vedi anche
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative di Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.