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Con la sentenza n. 46/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina che pone a carico del contribuente moroso gli oneri della riscossione coattiva.
Di cosa si tratta
La questione riguarda i costi che il contribuente deve sopportare quando non paga spontaneamente un tributo e l’Agenzia delle entrate-Riscossione interviene per recuperarlo. La normativa pone a carico del debitore una quota degli oneri di funzionamento del servizio di riscossione (il cosiddetto «aggio», poi sostituito dagli oneri di riscossione). Una società ligure, coinvolta in un contenzioso con il fisco, contestava questo meccanismo davanti alla Corte di giustizia tributaria, sostenendo che addossare al contribuente i costi del recupero forzoso fosse irragionevole e violasse vari principi costituzionali in materia tributaria e di giusto procedimento. È un tema che tocca moltissimi cittadini e imprese che ricevono cartelle esattoriali: chi paga le spese quando lo Stato deve attivarsi per riscuotere?
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, sugli oneri di riscossione posti a carico del debitore. Il giudice tributario rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza, riserva di legge in materia di prestazioni imposte, diritto di difesa, capacità contributiva, limiti della delega legislativa e buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto ragionevole che gli oneri della riscossione coattiva gravino su chi non ha adempiuto spontaneamente: è il contribuente moroso a dare causa all’attivazione del servizio di recupero, e il meccanismo non viola né la capacità contributiva né gli altri parametri invocati.
Il principio
Far gravare sul contribuente inadempiente una quota dei costi della riscossione coattiva non è irragionevole, perché è il mancato pagamento spontaneo a rendere necessaria l’attività di recupero forzoso da parte dell’amministrazione.
Domande e risposte
Chi paga le spese della cartella esattoriale?
Gli oneri della riscossione coattiva gravano sul contribuente che non ha pagato spontaneamente il tributo, secondo la disciplina ritenuta legittima da questa sentenza.
È lo stesso del vecchio «aggio» di riscossione?
Si tratta dell’evoluzione di quel meccanismo: una quota dei costi del servizio di riscossione che viene posta a carico del debitore moroso.
Posso contestare gli oneri in cartella?
La sentenza ha confermato la legittimità del meccanismo in generale; eventuali contestazioni riguardano semmai l’esatta quantificazione o errori nello specifico atto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
Vedi anche
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva
- Art. 23 della Costituzione — prestazioni patrimoniali imposte per legge
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.