Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 46/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina che pone a carico del contribuente moroso gli oneri della riscossione coattiva.

Di cosa si tratta

La questione riguarda i costi che il contribuente deve sopportare quando non paga spontaneamente un tributo e l’Agenzia delle entrate-Riscossione interviene per recuperarlo. La normativa pone a carico del debitore una quota degli oneri di funzionamento del servizio di riscossione (il cosiddetto «aggio», poi sostituito dagli oneri di riscossione). Una società ligure, coinvolta in un contenzioso con il fisco, contestava questo meccanismo davanti alla Corte di giustizia tributaria, sostenendo che addossare al contribuente i costi del recupero forzoso fosse irragionevole e violasse vari principi costituzionali in materia tributaria e di giusto procedimento. È un tema che tocca moltissimi cittadini e imprese che ricevono cartelle esattoriali: chi paga le spese quando lo Stato deve attivarsi per riscuotere?

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, sugli oneri di riscossione posti a carico del debitore. Il giudice tributario rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza, riserva di legge in materia di prestazioni imposte, diritto di difesa, capacità contributiva, limiti della delega legislativa e buon andamento della pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto ragionevole che gli oneri della riscossione coattiva gravino su chi non ha adempiuto spontaneamente: è il contribuente moroso a dare causa all’attivazione del servizio di recupero, e il meccanismo non viola né la capacità contributiva né gli altri parametri invocati.

Il principio

Far gravare sul contribuente inadempiente una quota dei costi della riscossione coattiva non è irragionevole, perché è il mancato pagamento spontaneo a rendere necessaria l’attività di recupero forzoso da parte dell’amministrazione.

Domande e risposte

Chi paga le spese della cartella esattoriale?

Gli oneri della riscossione coattiva gravano sul contribuente che non ha pagato spontaneamente il tributo, secondo la disciplina ritenuta legittima da questa sentenza.

È lo stesso del vecchio «aggio» di riscossione?

Si tratta dell’evoluzione di quel meccanismo: una quota dei costi del servizio di riscossione che viene posta a carico del debitore moroso.

Posso contestare gli oneri in cartella?

La sentenza ha confermato la legittimità del meccanismo in generale; eventuali contestazioni riguardano semmai l’esatta quantificazione o errori nello specifico atto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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