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Con la sentenza n. 75 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la norma che, per l’anno d’imposta 2018, consentiva di dedurre dall’imposta sul reddito delle società solo il 20 per cento dell’IMU sugli immobili strumentali.
Di cosa si tratta
Le imprese pagano l’IMU (l’imposta sugli immobili) anche sui fabbricati che usano per la propria attività, i cosiddetti immobili strumentali. Per non tassare due volte la stessa ricchezza, la legge consente di dedurre una parte dell’IMU dal reddito d’impresa ai fini IRES. Nel tempo questa percentuale di deducibilità è cambiata: per l’anno d’imposta 2018 era fissata al 20 per cento, quindi l’80 per cento dell’IMU restava indeducibile. Alcune società – tra cui il gruppo Saras – hanno contestato questa limitazione davanti ai giudici tributari, sostenendo che tassare un costo realmente sostenuto violasse il principio di capacità contributiva e creasse disparità. I giudici tributari di Cagliari e del Lazio hanno sollevato la questione. Per le imprese la posta in gioco è concreta: stabilire se lo Stato possa limitare la deduzione di un’imposta effettivamente pagata, incidendo sul carico fiscale complessivo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come sostituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui, per l’anno d’imposta 2018, fissava al 20 per cento la quota di IMU deducibile ai fini IRES. Le questioni sono state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari e da quella di secondo grado del Lazio, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione (eguaglianza, riserva di legge tributaria, libertà d’impresa e capacità contributiva).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. La misura della deducibilità dell’IMU rientra nella discrezionalità del legislatore in materia tributaria, che può modulare nel tempo la quota deducibile senza con ciò violare la capacità contributiva o gli altri parametri invocati. La scelta di fissare al 20 per cento la deducibilità per il 2018 non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria.
Il principio
Il legislatore può determinare e modulare la percentuale di IMU deducibile dal reddito d’impresa secondo la propria discrezionalità in materia tributaria: la deducibilità al 20 per cento per l’anno 2018 non viola il principio di capacità contributiva né gli altri parametri costituzionali invocati.
Domande e risposte
Cosa significa dedurre l’IMU dal reddito d’impresa?
Significa sottrarre una parte dell’IMU pagata sugli immobili strumentali dalla base imponibile su cui si calcola l’imposta sul reddito, riducendo così il carico fiscale complessivo.
Perché le imprese contestavano la deducibilità al 20 per cento?
Perché, lasciando indeducibile l’80 per cento dell’IMU, ritenevano di essere tassate su un costo realmente sostenuto, con un’incidenza ritenuta lesiva della capacità contributiva.
Perché la Corte ha respinto le censure?
Perché la determinazione della quota deducibile rientra nella discrezionalità del legislatore tributario e la scelta del 20 per cento per il 2018 non è stata giudicata manifestamente irragionevole.
La sentenza vale per altri anni d’imposta?
La decisione riguarda specificamente l’anno d’imposta 2018; per le altre annualità si applicano le percentuali di deducibilità previste dalla legge per ciascun periodo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 23 della Costituzione – riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e tributi.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata.
- Art. 53 della Costituzione – principio di capacità contributiva, cuore della contestazione.
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Vedi anche
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