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Con la sentenza n. 68 del 2025 la Corte costituzionale ha riconosciuto lo stato di figlio anche nei confronti della madre intenzionale per i nati in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero, lecitamente, alla procreazione medicalmente assistita.
Di cosa si tratta
Una coppia di donne non può accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita, ma può farlo legalmente all’estero, dove la pratica è consentita. Nasce poi il problema del riconoscimento del bambino: la madre biologica (quella che ha partorito) è automaticamente riconosciuta, ma la cosiddetta madre intenzionale – l’altra donna, che ha condiviso il progetto genitoriale e prestato il consenso – rischiava di restare giuridicamente estranea al figlio. Nel caso concreto, la Procura di Lucca aveva impugnato un atto di nascita che riportava il riconoscimento da parte di entrambe le donne, chiedendone la cancellazione. Per il bambino la posta in gioco è enorme: avere o no due genitori riconosciuti, con tutto ciò che comporta in termini di cura, mantenimento, eredità e identità. La Corte ha dovuto bilanciare i limiti della legge italiana con l’interesse del minore a vedersi riconosciuto il legame con entrambe le figure genitoriali che lo hanno voluto e cresciuto.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e l’art. 250 del codice civile, nella parte in cui impediscono al nato da una coppia di donne, mediante PMA praticata lecitamente all’estero, di vedersi riconosciuto lo stato di figlio anche dalla madre intenzionale. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a CEDU, Carta UE e Convenzioni internazionali sui diritti dei minori.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbia lo stato di figlio riconosciuto pure della donna che ha del pari espresso il preventivo consenso alle tecniche e all’assunzione della responsabilità genitoriale. Viene così tutelato il legame con la madre intenzionale.
Il principio
Il nato in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero, lecitamente, alla procreazione assistita ha diritto a vedersi riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale che ha condiviso il progetto genitoriale e prestato il consenso, nell’interesse preminente del minore.
Domande e risposte
Chi è la madre intenzionale?
È la donna che, pur non avendo partorito, ha condiviso il progetto genitoriale con la madre biologica e ha prestato il consenso alla procreazione assistita, assumendo la responsabilità genitoriale.
Cosa cambia con questa sentenza?
Il figlio nato in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero alla PMA può essere riconosciuto come figlio anche della madre intenzionale, non solo di quella biologica.
Vale solo se la PMA è stata fatta legalmente all’estero?
La pronuncia riguarda i casi in cui le tecniche sono state praticate all’estero in osservanza delle norme ivi vigenti, e il nato è venuto al mondo in Italia.
Perché conta l’interesse del minore?
Perché il riconoscimento di entrambe le figure genitoriali tutela il bambino sul piano della cura, del mantenimento, dell’eredità e della propria identità, valori protetti anche dalle convenzioni internazionali.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili della persona e tutela delle formazioni familiari.
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza.
- Art. 30 della Costituzione – diritti e doveri dei genitori verso i figli.
- Art. 31 della Costituzione – protezione dell’infanzia e della famiglia.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli internazionali (primo comma), in relazione alle convenzioni sui diritti dei minori.
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Vedi anche
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