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Con la sentenza n. 69 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato che l’accesso alla procreazione medicalmente assistita resta riservato alle coppie e non si estende alle donne single, ritenendo la scelta rimessa al legislatore.
Di cosa si tratta
La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40 del 2004) consente l’accesso alle tecniche di fecondazione solo a “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”. Restano quindi escluse le donne sole, che non possono ricorrere a queste tecniche in Italia. Nel caso concreto, una donna single si era rivolta a un centro per la procreazione assistita e, di fronte al rifiuto, il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione davanti alla Corte, dubitando che escludere le donne sole violasse i loro diritti, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti UE. La posta in gioco è delicata: tocca il diritto all’autodeterminazione e alla genitorialità, ma anche i limiti che il legislatore può porre a una pratica medica che coinvolge la nascita di un figlio. La Corte ha dovuto stabilire se questa esclusione sia una scelta legittima del Parlamento o una discriminazione incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui riserva l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, escludendo le donne singole. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla Carta UE) e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU). L’esclusione delle donne singole non è incostituzionale: la scelta di riservare la procreazione assistita alle coppie rientra nella discrezionalità del legislatore, in coerenza con la finalità della legge di rispondere ai problemi di sterilità e infertilità.
Il principio
Riservare l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie, escludendo le donne singole, non viola la Costituzione: si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con le finalità della legge, e non di una discriminazione costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Una donna single può accedere alla procreazione assistita in Italia?
No. La legge la riserva alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, e la Corte ha confermato la legittimità di questa esclusione.
Perché la Corte non ha esteso l’accesso alle donne sole?
Perché ha ritenuto che la scelta rientri nella discrezionalità del legislatore, in coerenza con lo scopo della legge di affrontare i problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità della coppia.
Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?
Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, le censure legate all’art. 13 Cost. e alla Carta UE.
Il Parlamento potrebbe cambiare la legge?
Sì. Trattandosi di una scelta discrezionale, spetta al legislatore decidere se modificare i requisiti di accesso alle tecniche di procreazione assistita.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili della persona, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione – eguaglianza; la disparità lamentata non è stata ritenuta irragionevole.
- Art. 32 della Costituzione – diritto alla salute.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli internazionali (primo comma), in relazione a CEDU e Carta UE.
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Vedi anche
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