Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 130/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva di far prevalere o equiparare l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a una specifica aggravante della rapina.
Di cosa si tratta
Nel processo penale, quando concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice opera un “bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e graduare la pena. L’art. 628, quinto comma, del codice penale vietava però di ritenere prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto ad alcune aggravanti della rapina, tra cui quella (numero 3-quater) prevista per chi commette una rapina ai danni di una persona che sta prelevando o ha appena prelevato denaro presso banche, uffici postali o sportelli automatici. Tra le attenuanti escluse dal bilanciamento c’era anche il vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.), che riguarda chi, al momento del fatto, aveva una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita. Il GUP del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione. In gioco c’erano la proporzionalità della pena e la rilevanza delle condizioni psichiche dell’autore del reato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione sull’art. 628, quinto comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) quando concorre con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a quella specifica aggravante della rapina. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 217 del 2023), la Corte ha ritenuto irragionevole sottrarre al bilanciamento un’attenuante legata alle condizioni psichiche dell’autore.
Il principio
Non è ragionevole escludere dal bilanciamento delle circostanze l’attenuante del vizio parziale di mente: le ridotte condizioni psichiche dell’autore devono poter incidere sulla pena, e il giudice deve poter ritenere quell’attenuante prevalente o equivalente anche rispetto all’aggravante della rapina considerata.
Domande e risposte
Cosa cambia per il giudice penale?
Nei casi di rapina con quella specifica aggravante, il giudice può ora ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente, graduando di conseguenza la pena.
Che cos’è il vizio parziale di mente?
È la condizione di chi, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita: comporta una riduzione della pena.
La rapina diventa meno grave?
No. Il reato resta grave: la Corte ha solo restituito al giudice il potere di valutare le condizioni psichiche dell’autore nel bilanciamento delle circostanze.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, unico parametro della decisione.
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale e funzione della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.