Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 130/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva di far prevalere o equiparare l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a una specifica aggravante della rapina.

Di cosa si tratta

Nel processo penale, quando concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice opera un “bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e graduare la pena. L’art. 628, quinto comma, del codice penale vietava però di ritenere prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto ad alcune aggravanti della rapina, tra cui quella (numero 3-quater) prevista per chi commette una rapina ai danni di una persona che sta prelevando o ha appena prelevato denaro presso banche, uffici postali o sportelli automatici. Tra le attenuanti escluse dal bilanciamento c’era anche il vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.), che riguarda chi, al momento del fatto, aveva una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita. Il GUP del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione. In gioco c’erano la proporzionalità della pena e la rilevanza delle condizioni psichiche dell’autore del reato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione sull’art. 628, quinto comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) quando concorre con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a quella specifica aggravante della rapina. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 217 del 2023), la Corte ha ritenuto irragionevole sottrarre al bilanciamento un’attenuante legata alle condizioni psichiche dell’autore.

Il principio

Non è ragionevole escludere dal bilanciamento delle circostanze l’attenuante del vizio parziale di mente: le ridotte condizioni psichiche dell’autore devono poter incidere sulla pena, e il giudice deve poter ritenere quell’attenuante prevalente o equivalente anche rispetto all’aggravante della rapina considerata.

Domande e risposte

Cosa cambia per il giudice penale?

Nei casi di rapina con quella specifica aggravante, il giudice può ora ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente, graduando di conseguenza la pena.

Che cos’è il vizio parziale di mente?

È la condizione di chi, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita: comporta una riduzione della pena.

La rapina diventa meno grave?

No. Il reato resta grave: la Corte ha solo restituito al giudice il potere di valutare le condizioni psichiche dell’autore nel bilanciamento delle circostanze.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.