Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 131/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Puglia che spostava in avanti il termine entro cui sindaci e presidenti di Provincia devono dimettersi per essere eleggibili al Consiglio regionale.
Di cosa si tratta
Le cause di ineleggibilità servono a evitare che chi ricopre certe cariche (come sindaco o presidente di Provincia) possa sfruttarne la posizione per condizionare le elezioni a cui si candida. Per rimuovere l’ineleggibilità occorre dimettersi entro un certo termine prima del voto. La legge della Regione Puglia, con una norma della legge di stabilità 2025, aveva spostato in avanti questo termine: bastava dimettersi non oltre centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (e, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento), anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Il Governo ha impugnato la norma, ritenendo che indebolisse la garanzia di par condicio elettorale. In gioco c’erano la libertà e la genuinità del voto e il rispetto dei principi statali sull’ineleggibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (legge di stabilità regionale 2025), che modificava la disciplina delle cause di ineleggibilità per il Presidente della Giunta e i consiglieri regionali, ritenendo lesi i principi in materia elettorale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 219 nelle parti in cui consentiva le dimissioni fino a centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature) e, nei casi di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento (anziché entro lo stesso termine). Resta così fermo il termine più rigoroso a tutela della genuinità del voto. La decisione di altre questioni è stata riservata a separate pronunce.
Il principio
Per rimuovere le cause di ineleggibilità, chi ricopre cariche locali deve dimettersi entro un termine sufficientemente anticipato rispetto al voto: la Regione non può spostarlo in avanti in modo da indebolire la par condicio e la genuinità della competizione elettorale.
Domande e risposte
Cosa cambia per sindaci e presidenti di Provincia in Puglia?
Per candidarsi al Consiglio regionale devono dimettersi entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, e non potranno avvalersi del termine più ampio introdotto dalla legge regionale, ora dichiarata illegittima.
Perché esiste una causa di ineleggibilità?
Per evitare che chi ricopre una carica pubblica possa usarne la posizione per condizionare il voto a proprio favore, a garanzia della par condicio.
La Corte ha deciso tutto il ricorso?
No. Ha deciso le questioni sull’art. 219 e riservato a separate pronunce le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
- Art. 122 della Costituzione — sistema di elezione e cause di ineleggibilità nelle Regioni.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.