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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 131/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Puglia che spostava in avanti il termine entro cui sindaci e presidenti di Provincia devono dimettersi per essere eleggibili al Consiglio regionale.

Di cosa si tratta

Le cause di ineleggibilità servono a evitare che chi ricopre certe cariche (come sindaco o presidente di Provincia) possa sfruttarne la posizione per condizionare le elezioni a cui si candida. Per rimuovere l’ineleggibilità occorre dimettersi entro un certo termine prima del voto. La legge della Regione Puglia, con una norma della legge di stabilità 2025, aveva spostato in avanti questo termine: bastava dimettersi non oltre centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (e, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento), anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Il Governo ha impugnato la norma, ritenendo che indebolisse la garanzia di par condicio elettorale. In gioco c’erano la libertà e la genuinità del voto e il rispetto dei principi statali sull’ineleggibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (legge di stabilità regionale 2025), che modificava la disciplina delle cause di ineleggibilità per il Presidente della Giunta e i consiglieri regionali, ritenendo lesi i principi in materia elettorale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 219 nelle parti in cui consentiva le dimissioni fino a centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature) e, nei casi di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento (anziché entro lo stesso termine). Resta così fermo il termine più rigoroso a tutela della genuinità del voto. La decisione di altre questioni è stata riservata a separate pronunce.

Il principio

Per rimuovere le cause di ineleggibilità, chi ricopre cariche locali deve dimettersi entro un termine sufficientemente anticipato rispetto al voto: la Regione non può spostarlo in avanti in modo da indebolire la par condicio e la genuinità della competizione elettorale.

Domande e risposte

Cosa cambia per sindaci e presidenti di Provincia in Puglia?

Per candidarsi al Consiglio regionale devono dimettersi entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, e non potranno avvalersi del termine più ampio introdotto dalla legge regionale, ora dichiarata illegittima.

Perché esiste una causa di ineleggibilità?

Per evitare che chi ricopre una carica pubblica possa usarne la posizione per condizionare il voto a proprio favore, a garanzia della par condicio.

La Corte ha deciso tutto il ricorso?

No. Ha deciso le questioni sull’art. 219 e riservato a separate pronunce le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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