Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 132/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’omicidio del consenziente (art. 579 del codice penale) sollevate per estendere il “fine vita” all’aiuto attivo prestato da personale sanitario a chi non possa autosomministrarsi il farmaco.
Di cosa si tratta
La precedente giurisprudenza costituzionale, a determinate condizioni, ha escluso la punibilità di chi aiuta un’altra persona, gravemente malata e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, a porre fine alla propria vita, purché sia il malato stesso a somministrarsi il farmaco. Il caso in esame riguardava una persona affetta da una grave patologia irreversibile che, per impossibilità fisica, non poteva autosomministrarsi il farmaco letale e chiedeva che fosse il personale sanitario a farlo (somministrazione “eteronoma”). Il Tribunale di Firenze, in un procedimento d’urgenza, ha sollevato la questione sull’art. 579 cod. pen. (omicidio del consenziente), perché non esclude la punibilità di chi attui materialmente quella volontà in presenza di precise condizioni e verifiche. In gioco c’erano i confini tra il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita e la tutela penale della vita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 579 del codice penale in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, chiedendo di escludere la punibilità di chi, alle condizioni e con le verifiche indicate, attui materialmente la volontà di fine vita di un malato che non possa procedere in autonomia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito perché l’intervento richiesto avrebbe comportato scelte complesse e discrezionali, in una materia eticamente sensibile, riservate al legislatore. Resta dunque al Parlamento il compito di disciplinare l’aiuto attivo nel fine vita.
Il principio
In materia di fine vita, l’estensione della non punibilità alla somministrazione del farmaco da parte di terzi comporta bilanciamenti e scelte di sistema riservati al legislatore: la Corte, di fronte a una richiesta che esige tali scelte, dichiara l’inammissibilità senza decidere il merito.
Domande e risposte
La Corte ha legalizzato l’eutanasia attiva?
No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, rimettendo al legislatore ogni scelta sull’aiuto attivo nel fine vita: non ha modificato la disciplina vigente.
Qual era la differenza rispetto ai casi già decisi?
Nei casi precedenti il malato si autosomministrava il farmaco; qui si chiedeva che fosse il personale sanitario a somministrarlo, perché la persona non poteva farlo da sé.
Chi può intervenire su questo tema?
Il legislatore, cui la Corte ha rimesso le scelte di disciplina, trattandosi di una materia eticamente e socialmente molto delicata.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute e diritto di rifiutare i trattamenti.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.