Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 29/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’obbligo, per la Cassa di previdenza dei geometri, di riversare ogni anno allo Stato una somma forfettaria a titolo di contenimento della spesa pubblica.
Di cosa si tratta
Le Casse di previdenza dei liberi professionisti (geometri, commercialisti, avvocati e altri) sono enti privati che gestiscono la pensione delle proprie categorie con i contributi degli iscritti. Pur essendo privati, lo Stato li inserisce nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni e li assoggetta a norme di contenimento della spesa. L’art. 1, comma 417, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevedeva che, in alternativa ai vari tagli di spesa, questi enti versassero ogni anno allo Stato una somma fissa pari al 15 per cento dei consumi intermedi del 2010. La Corte d’appello di Roma, in una causa tra il Ministero dell’economia e la Cassa dei geometri, ha dubitato della legittimità di questo “prelievo dei risparmi”: le somme risparmiate con la buona gestione, anziché restare all’ente per le pensioni, finivano nelle casse statali. In gioco c’era la tutela del patrimonio previdenziale degli iscritti, alimentato dai loro contributi, e la stessa autonomia gestionale delle Casse private.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui imponeva alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti il riversamento forfettario annuale al bilancio dello Stato. A sollevare la questione è stata la Corte d’appello di Roma, prima sezione civile (giudice rimettente), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; si è costituita la Cassa dei geometri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Il riversamento forfettario sottrae all’ente le somme risparmiate con la corretta gestione, riducendo la provvista destinata alle prestazioni previdenziali (in contrasto con l’art. 38 Cost.) e contraddicendo la logica del buon andamento (art. 97 Cost.), che vorrebbe quei risparmi reinvestiti nelle finalità dell’ente. La Corte ha richiamato il proprio precedente (sentenza n. 7 del 2017) che aveva colpito un analogo prelievo a carico della Cassa dei commercialisti.
Il principio
Lo Stato non può imporre alle Casse di previdenza private dei professionisti di riversargli i risparmi di spesa conseguiti con la buona gestione: quelle risorse provengono dai contributi degli iscritti e devono restare destinate alle prestazioni previdenziali, a tutela della previdenza (art. 38 Cost.) e del buon andamento (art. 97 Cost.).
Domande e risposte
Chi beneficia di questa decisione?
Direttamente la Cassa dei geometri (CIPAG) e, indirettamente, i suoi iscritti, perché le somme che venivano riversate allo Stato restano nel patrimonio dell’ente a sostegno delle pensioni.
Le Casse private restano comunque soggette ai vincoli di spesa?
Sì. La sentenza colpisce solo il meccanismo del riversamento forfettario allo Stato. Restano ferme, in particolare, le disposizioni vigenti sui vincoli in materia di spese di personale.
La decisione vale anche per le altre Casse (avvocati, commercialisti, ecc.)?
La pronuncia riguarda formalmente la Cassa dei geometri, ma si fonda su principi già affermati per la Cassa dei commercialisti (sentenza n. 7 del 2017): il ragionamento è quindi rilevante per tutti gli enti previdenziali privati in situazioni analoghe.
Perché conta la natura “privata” di questi enti?
Perché le Casse si finanziano con i contributi degli iscritti, non con la fiscalità generale: per questo la Corte ritiene incompatibile con la Costituzione che i loro risparmi vengano “prelevati” a favore del bilancio statale.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 38 della Costituzione – diritto alla previdenza dei lavoratori, qui degli iscritti alla Cassa.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento dell’amministrazione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.