Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 22/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul controllo elettronico automatico e sulla distanza minima di 500 metri previsti, per i reati di stalking, dalle norme sulle misure cautelari.
Di cosa si tratta
Per proteggere le vittime di stalking (atti persecutori, art. 612-bis cod. pen.) e di violenza domestica, la legge n. 168 del 2023 ha rafforzato le misure cautelari: il divieto di avvicinamento alla persona offesa può essere accompagnato dal cosiddetto “braccialetto elettronico” (controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen.) e impone una distanza minima non inferiore a 500 metri dalla vittima e dai luoghi che frequenta. Il Giudice per le indagini preliminari di Bari ha sollevato dubbi su queste regole, ritenendo problematica l’applicazione “automatica” del controllo elettronico e la rigidità della distanza minima fissa, che non lascerebbe spazio alla valutazione del caso concreto da parte del giudice. In gioco c’era il bilanciamento tra la protezione effettiva delle vittime e la proporzionalità delle misure che limitano la libertà personale dell’indagato. La Corte, però, non è entrata nel merito: ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata formulata e l’ha dichiarata inammissibile.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall’art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto alla violenza sulle donne e domestica). A sollevare la questione è stato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato se le norme siano o meno conformi alla Costituzione, perché ha riscontrato che le questioni, così come prospettate dal giudice di Bari, non potevano essere esaminate nel merito. Le disposizioni impugnate, dunque, restano in vigore.
Il principio
Quando la questione di legittimità costituzionale è formulata in modo da non consentire alla Corte l’esame nel merito, l’esito è l’inammissibilità: la pronuncia non si esprime sulla validità della norma, che continua ad applicarsi.
Domande e risposte
La Corte ha bocciato il braccialetto elettronico per lo stalking?
No. Non ha deciso nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili. Le norme su controllo elettronico e distanza minima restano pienamente in vigore.
Resta valida la distanza minima di 500 metri?
Sì. La previsione introdotta dalla legge n. 168 del 2023 non è stata toccata da questa decisione e continua ad applicarsi.
Cosa significa “inammissibile”?
Significa che la Corte non è entrata nel merito per ragioni tecnico-processuali legate al modo in cui la questione era stata posta. Non equivale a un giudizio di conformità o di contrarietà alla Costituzione.
Il tema potrà tornare davanti alla Corte?
In linea di principio sì: un altro giudice, in un altro processo, potrebbe riproporre questioni analoghe formulandole in modo da superare i profili di inammissibilità.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e proporzionalità delle misure cautelari.
- Art. 13 della Costituzione – inviolabilità della libertà personale.
- Art. 117 della Costituzione – vincolo agli obblighi internazionali (CEDU).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.