Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 51 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma laziale sulla rigenerazione urbana che consentiva interventi edilizi in deroga al piano senza il necessario passaggio dell’amministrazione comunale.
Di cosa si tratta
La rigenerazione urbana è l’insieme degli interventi volti a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, anche con demolizioni e ricostruzioni, per migliorare la qualità delle città e contenere il consumo di suolo. La Regione Lazio, con una legge del 2017, aveva disciplinato questi interventi. Il problema riguardava una disposizione che, secondo l’interpretazione del giudice, consentiva interventi edilizi in deroga alle previsioni del piano urbanistico senza il necessario passaggio attraverso una deliberazione del consiglio comunale. In altre parole, si bypassava il ruolo di pianificazione del Comune. Nel caso concreto, un’impresa aveva chiesto un permesso di costruire proprio su questa base. Il TAR Lazio ha sollevato la questione, ritenendo che la norma comprimesse eccessivamente l’autonomia dei Comuni, ai quali la Costituzione riconosce la funzione di pianificazione del territorio. La posta in gioco è il rispetto del ruolo dei Comuni nel governo del proprio territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (rigenerazione urbana e recupero edilizio). La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118 della Costituzione, a tutela dell’autonomia comunale e della funzione di pianificazione del territorio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge regionale laziale n. 7 del 2017. La disposizione, consentendo interventi edilizi derogatori rispetto al piano senza l’intermediazione di una deliberazione comunale, comprimeva in modo eccessivo l’autonomia dei Comuni e la loro funzione di pianificazione, che il legislatore regionale non può vanificare. È stata invece dichiarata inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.
Il principio
La funzione di pianificazione del territorio spetta ai Comuni e il legislatore regionale non può comprimerla fino a vanificarla: una norma che consente interventi edilizi in deroga al piano senza l’intermediazione di una deliberazione comunale lede l’autonomia dei Comuni.
Domande e risposte
Cos’è la rigenerazione urbana?
È il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche con demolizione e ricostruzione, per migliorare la qualità delle città e ridurre il consumo di nuovo suolo.
Perché la norma laziale è stata dichiarata illegittima?
Perché consentiva interventi in deroga al piano senza il passaggio di una deliberazione comunale, comprimendo eccessivamente l’autonomia di pianificazione dei Comuni.
Chi decide la pianificazione del territorio?
La funzione di pianificazione spetta in primo luogo ai Comuni; la Regione può disciplinarla, ma senza vanificare l’autonomia comunale.
Cosa significa che una questione è inammissibile?
Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; nel caso, quella riferita all’art. 97 Cost.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione – riconoscimento e promozione delle autonomie locali.
- Art. 114 della Costituzione – i Comuni come enti autonomi costitutivi della Repubblica.
- Art. 117 della Costituzione – funzioni fondamentali dei Comuni (secondo comma, lettera p) e potestà regolamentare (sesto comma).
- Art. 118 della Costituzione – riparto delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà.
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Vedi anche
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