Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 186/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure dello Stato contro le norme del Testo unico del turismo toscano su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche: le disposizioni esaminate sono state in parte salvate e in parte ritenute inammissibili.
Di cosa si tratta
Il Testo unico del turismo della Regione Toscana (legge regionale n. 61 del 2024) disciplina anche gli alberghi, le strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione e le locazioni turistiche, un settore in forte espansione e oggetto di crescenti tensioni regolatorie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze, incidendo su materie come l’ordinamento civile (riservato allo Stato), la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà. Questa decisione esamina un gruppo specifico di norme (su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche), mentre altre questioni dello stesso ricorso sono state riservate a separata pronuncia. Il tema è particolarmente attuale: la disciplina degli affitti brevi e delle strutture ricettive non tradizionali tocca interessi economici rilevanti e solleva il problema di quanto le Regioni possano regolare un fenomeno che intreccia turismo, mercato immobiliare e rapporti contrattuali privati, tradizionalmente riservati alla competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 22, comma 6, 41, commi 3 e 4, da 42 a 45, 59 e 144 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione e all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), in relazione ad alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere e locazioni turistiche.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni dello stesso ricorso, ha dichiarato in parte inammissibili (le censure agli artt. 41, commi 3 e 4, sotto alcuni profili) e in parte non fondate le questioni esaminate (sull’art. 22, comma 6, sull’art. 41, commi 3 e 4, e sugli artt. da 42 a 45). Le disposizioni regionali su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche esaminate restano quindi in vigore.
Il principio
Nei limiti delle questioni esaminate, la disciplina regionale toscana su alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere e locazioni turistiche non eccede le competenze regionali né viola la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà: le censure statali sono in parte respinte nel merito e in parte inammissibili.
Domande e risposte
La Toscana può regolare le locazioni turistiche e le strutture ricettive?
Nei limiti esaminati da questa sentenza sì: la Corte ha confermato le disposizioni impugnate su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche, respingendo o dichiarando inammissibili le censure dello Stato.
Tutte le contestazioni dello Stato sono state decise?
No. La Corte ha riservato a una separata pronuncia altre questioni dello stesso ricorso (alcune decise con la sentenza n. 196/2025): questa decisione riguarda solo un gruppo di norme.
Perché lo Stato contestava queste norme?
Perché riteneva che la Regione incidesse su materie statali come l’ordinamento civile e sui diritti di iniziativa economica e di proprietà nel regolare strutture ricettive e affitti turistici.
Cosa cambia per chi gestisce affitti brevi in Toscana?
Le disposizioni regionali esaminate restano applicabili: chi opera nel settore deve attenersi alle regole confermate dalla Corte, in attesa delle ulteriori pronunce sui restanti profili.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica.
- Art. 42 della Costituzione – disciplina della proprietà.
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze (ordinamento civile riservato allo Stato).
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Vedi anche
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