Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 114/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5 del d.l. n. 73 del 2024 sulle liste d’attesa sanitarie, accogliendo alcuni rilievi delle Regioni Toscana e Campania e respingendone altri.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 73 del 2024 ha introdotto misure urgenti per ridurre i tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie, un tema che tocca da vicino milioni di cittadini in attesa di visite ed esami. La sanità, però, è una materia a competenza condivisa tra Stato e Regioni: lo Stato fissa i principi e i livelli essenziali, mentre le Regioni organizzano in concreto i servizi sul territorio. Le Regioni Toscana e Campania hanno impugnato l’art. 5 del decreto, ritenendo che alcune sue previsioni invadessero le competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria, coordinamento della finanza pubblica e autonomia, in violazione di vari articoli della Costituzione. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra l’esigenza nazionale di garantire tempi certi alle cure e l’autonomia organizzativa delle Regioni nel gestire i propri sistemi sanitari.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Toscana e Campania hanno impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 73 del 2024 (convertito nella legge n. 107 del 2024) in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 5, 32, 97, 117 (commi terzo, quarto e sesto) e 119 della Costituzione. I giudizi sono stati riuniti; relatore Angelo Buscema; era costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, secondo periodo, e dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 5, comma 2, primo periodo, sollevate dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117 (commi terzo, quarto e sesto) e 119 Cost. La pronuncia ridisegna così il confine tra intervento statale e autonomia regionale sulle liste d’attesa.
Il principio
Lo Stato può dettare misure per ridurre le liste d’attesa, ma non può spingersi fino a comprimere indebitamente l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni in materia sanitaria: alcune previsioni dell’art. 5 oltrepassano questo limite, altre invece restano legittime.
Domande e risposte
Le misure sulle liste d’attesa sono state cancellate?
No, non tutte. La Corte ha annullato due specifiche previsioni (il secondo periodo dei commi 1 e 2 dell’art. 5), mentre ha confermato la legittimità di altre parti della norma.
Perché le Regioni hanno impugnato il decreto?
Perché ritenevano che alcune disposizioni invadessero le loro competenze sull’organizzazione sanitaria e sul coordinamento della finanza pubblica, tutelate dagli artt. 117 e 119 Cost.
Cosa cambia per i cittadini in attesa di prestazioni?
L’impianto delle misure resta, ma le parti annullate non si applicano più: spetta alle Regioni organizzare i servizi nel rispetto della cornice statale rimasta in vigore.
Tutte le richieste delle Regioni sono state accolte?
No. Alcune censure (in particolare quelle della Regione Campania sull’art. 5, comma 2, primo periodo) sono state dichiarate non fondate.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in sanità.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni.
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Vedi anche
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