Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 115/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del Testo unico maternità/paternità, nella parte in cui negava il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne.

Di cosa si tratta

Il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151 del 2001) prevede, all’art. 27-bis, il congedo di paternità obbligatorio: un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto, accanto al congedo della madre, all’altra figura genitoriale, per consentirle di assistere il figlio nei primi tempi di vita. La norma è stata introdotta in attuazione di una direttiva europea sull’equilibrio tra lavoro e vita familiare. In una controversia tra l’INPS e un’associazione e altri soggetti, davanti alla Corte d’appello di Brescia, si è posto il problema di una coppia di donne entrambe registrate come genitori nello stato civile: alla seconda madre, genitore intenzionale, il congedo “di paternità” veniva negato perché formulato al maschile e pensato per la figura paterna. La posta in gioco riguarda la parità di trattamento dei figli e dei genitori a prescindere dalla composizione del nucleo familiare, e il diritto del minore a ricevere assistenza da entrambe le figure genitoriali riconosciute.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 105 del 2022, attuativo della direttiva UE 2019/1158), nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il giudizio originario vedeva contrapposti l’INPS e le parti private.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il congedo, dunque, deve essere riconosciuto anche a questa figura genitoriale.

Il principio

Il congedo di paternità obbligatorio non può essere negato alla seconda madre (genitore intenzionale) di una coppia di donne già registrate come genitori nello stato civile: escluderla viola i principi costituzionali a tutela della famiglia, dei figli e della parità, perché priva il minore dell’assistenza di un genitore riconosciuto.

Domande e risposte

Chi può ora chiedere il congedo riconosciuto dalla sentenza?

La lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne entrambe risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla quale prima il congedo “di paternità” obbligatorio era negato.

Il nome “congedo di paternità” cambia?

La denominazione resta quella di legge; ciò che cambia è la platea: il diritto va riconosciuto anche al genitore intenzionale in una coppia di donne.

Da dove nasce questa disciplina?

Dall’attuazione della direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, recepita con il d.lgs. n. 105 del 2022.

La decisione riguarda il riconoscimento dello stato di genitore?

No. Presuppone che entrambe le donne siano già registrate come genitori nello stato civile; interviene solo sul diritto al congedo obbligatorio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.