Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 93/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 del d.P.R. IVA nella parte in cui non consentiva di evitare la confisca pagando integralmente l’imposta evasa, gli interessi e la sanzione, in materia di IVA all’importazione.
Di cosa si tratta
L’IVA all’importazione e l’imposta dovuta quando le merci entrano in Italia da Paesi terzi. Per le controversie e le sanzioni relative a questa imposta, l’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (legge IVA) rinvia alle disposizioni delle leggi doganali sui diritti di confine, contenute nel Testo unico doganale del 1973. In ambito doganale, l’art. 301 prevede la confisca delle cose oggetto della violazione, ma il sistema consente, in alcuni casi, di evitarla pagando integralmente quanto dovuto. In una controversia tra l’Agenzia delle dogane e un contribuente, la Corte di cassazione a sezioni unite ha rilevato che, per l’IVA all’importazione, mancava una previsione analoga: chi violava la disciplina IVA non poteva sottrarsi alla confisca pagando il dovuto, a differenza di quanto avveniva per altri diritti doganali. La posta in gioco riguarda imprese e operatori del commercio internazionale: la confisca, misura molto incisiva sul patrimonio, restava applicabile anche a chi era disposto a regolarizzare integralmente la propria posizione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del Testo unico doganale (d.P.R. n. 43 del 1973) e all’accordo tra la CEE e la Confederazione Svizzera del 1972, nella parte in cui non consente di evitare la confisca mediante il pagamento integrale di imposta, interessi e sanzione. Era costituita la parte privata ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui, rinviando alle disposizioni doganali, non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del Testo unico doganale, le cose oggetto della violazione non siano confiscate se l’obbligato paga integralmente l’importo evaso, gli accessori (compresi gli interessi) e la sanzione pecuniaria. Si estende cosi anche all’IVA all’importazione la possibilita di evitare la confisca regolarizzando la posizione.
Il principio
In materia di IVA all’importazione, chi paga integralmente l’imposta evasa, gli interessi e la sanzione deve poter evitare la confisca delle merci, come gia previsto per gli altri diritti doganali: negare questa possibilita e incostituzionale per irragionevole disparita di trattamento.
Domande e risposte
Cos’e l’IVA all’importazione?
E l’imposta sul valore aggiunto dovuta quando le merci entrano nel territorio nazionale da Paesi terzi, riscossa in dogana.
Cosa cambia con questa sentenza?
Anche per l’IVA all’importazione e ora possibile evitare la confisca delle merci pagando integralmente imposta evasa, interessi e sanzione, come gia avveniva per altri diritti di confine.
Perche la disciplina precedente era irragionevole?
Perche trattava in modo diverso situazioni analoghe: per gli altri diritti doganali si poteva evitare la confisca pagando il dovuto, per l’IVA all’importazione no.
La confisca e stata abolita?
No. La confisca resta come misura; la sentenza consente solo di evitarla regolarizzando integralmente la propria posizione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, profilo della disparita di trattamento.
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprieta, sullo sfondo della confisca.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.