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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 110/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, sollevate dalla Corte dei conti per la Regione Toscana.

Di cosa si tratta

Il trattamento di quiescenza è la pensione spettante ai dipendenti pubblici, calcolata secondo regole storiche contenute in più testi normativi, tra cui la legge n. 965 del 1965 e il Testo unico del 1973 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973). In una controversia tra un soggetto e l’INPS, davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, è emerso il dubbio che alcune di queste disposizioni trattassero in modo irragionevole determinate situazioni, in contrasto con vari principi costituzionali in materia di lavoro, retribuzione, previdenza e accesso ai pubblici uffici. La questione interessa i dipendenti pubblici e i pensionati perché tocca i criteri di calcolo e di riconoscimento del trattamento previdenziale. Anche in questo caso, però, prima di poter valutare la fondatezza delle censure la Corte deve verificare che la questione sia stata correttamente formulata e rilevante per il giudizio: requisiti che, se mancanti, conducono a una pronuncia di inammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha impugnato l’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e l’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. Si erano costituiti l’INPS e la parte privata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito dei dubbi sollevati sulle norme previdenziali: si arresta sulla soglia processuale, senza stabilire se le disposizioni sul trattamento di quiescenza siano o meno legittime. Le norme impugnate restano quindi in vigore.

Il principio

Le censure sulle norme in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici non sono state esaminate nel merito: la loro inammissibilità lascia impregiudicata la questione, che potrà eventualmente essere riproposta in forma corretta.

Domande e risposte

Cos’è il trattamento di quiescenza?

È la pensione dei dipendenti pubblici, disciplinata da testi normativi specifici come la legge n. 965 del 1965 e il d.P.R. n. 1092 del 1973.

La Corte ha modificato le regole sulle pensioni pubbliche?

No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: le norme restano in vigore e non vengono toccate dalla pronuncia.

Cosa significa che la questione è “inammissibile”?

Significa che, per come è stata sollevata, non poteva essere esaminata nel suo contenuto; la Corte non si è pronunciata sulla legittimità delle norme.

La questione può tornare davanti alla Corte?

In linea di principio sì, se riproposta in modo corretto e rilevante in un altro giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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