Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 117/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava al giudice di far prevalere, per la rapina, l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata.
Di cosa si tratta
Quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice deve effettuare un “bilanciamento” per stabilire quale prevalga e, di conseguenza, come graduare la pena. L’art. 69, quarto comma, del codice penale pone però alcuni divieti: in presenza della recidiva reiterata (cioè quando l’imputato ha già commesso più reati in passato), vieta che certe attenuanti possano prevalere sull’aggravante. Con una precedente sentenza (n. 86 del 2024), la Corte aveva introdotto per la rapina un’attenuante del fatto di lieve entità. Diversi giudici, tra cui i GUP di Sassari e Cagliari e la Corte di cassazione, hanno allora osservato che il divieto di prevalenza impediva di valorizzare questa nuova attenuante anche quando la rapina fosse davvero di scarso disvalore, costringendo a pene sproporzionate. Per gli imputati la questione è cruciale: il divieto poteva tradursi in condanne severe anche per fatti oggettivamente lievi, in tensione con i principi di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Sassari e Cagliari e la Corte di cassazione, prima sezione penale, hanno impugnato l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità (introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 per la rapina) sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. I giudizi sono stati riuniti; relatore Stefano Petitti.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza, per la rapina, dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata. Il giudice potrà quindi, nel caso concreto, far prevalere quella attenuante, modulando la pena in modo proporzionato al reale disvalore del fatto.
Il principio
Il divieto automatico di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata, per la rapina, è incostituzionale: impedisce al giudice di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, in contrasto con i principi di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Cosa significa “divieto di prevalenza”?
È la regola per cui, in presenza di recidiva reiterata, certe attenuanti non potevano essere considerate prevalenti sull’aggravante, limitando la possibilità del giudice di ridurre la pena.
Cosa cambia ora per la rapina?
Il giudice può far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata, così da commisurare la pena alla reale gravità del fatto.
Cos’era la sentenza n. 86 del 2024?
È la precedente decisione con cui la Corte aveva introdotto per la rapina l’attenuante del fatto di lieve entità, poi resa effettivamente operante anche in caso di recidiva reiterata da questa pronuncia.
Vale per qualsiasi reato?
No. La declaratoria riguarda specificamente la rapina e l’attenuante del fatto di lieve entità in rapporto alla recidiva reiterata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento sanzionatorio.
- Art. 27 della Costituzione — proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.