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Con la sentenza n. 58/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 554-ter del codice di procedura penale, sull’udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia, sollevate dal Tribunale di Siena.

Di cosa si tratta

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto, con l’art. 554-ter del codice di procedura penale, l’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta: un filtro in cui il giudice valuta se gli atti consentano una ragionevole previsione di condanna, potendo altrimenti pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il Tribunale di Siena ha dubitato della legittimità di questo meccanismo sotto i profili dell’eguaglianza, del giusto processo, dell’obbligatorietà dell’azione penale e degli obblighi internazionali. La questione tocca l’equilibrio tra l’efficienza del processo, che mira a evitare dibattimenti inutili, e le garanzie dell’accusa e della difesa. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione e ha respinto le questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU), su iniziativa del Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’udienza predibattimentale è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

Il principio

L’udienza predibattimentale, come filtro per evitare dibattimenti privi di ragionevole prospettiva di condanna, è compatibile con il giusto processo e con l’obbligatorietà dell’azione penale.

Domande e risposte

Cos’è l’udienza predibattimentale?

È il filtro introdotto dalla riforma Cartabia per i reati a citazione diretta, in cui il giudice valuta se gli atti giustifichino il rinvio a dibattimento.

La disciplina resta in vigore?

Sì. La Corte ha respinto le censure confermandone la legittimità costituzionale.

Non contrasta con l’obbligo di esercitare l’azione penale?

La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 112 Cost.: il filtro non incide sull’obbligatorietà dell’azione penale.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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