Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 118/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, eliminando il tetto massimo di sei mensilità all’indennità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 23 del 2015 ha introdotto il contratto a tutele crescenti, applicabile agli assunti a tempo indeterminato dal marzo 2015. Per il licenziamento illegittimo, la legge prevede in via generale un’indennità economica crescente con l’anzianità del lavoratore. L’art. 9 dettava però una regola speciale per le imprese di minori dimensioni: l’indennità veniva dimezzata e, soprattutto, non poteva comunque superare il tetto di sei mensilità. Il Tribunale di Livorno, in una causa di lavoro, ha ritenuto che questo limite fisso fosse troppo basso e rigido, tale da rendere la tutela inadeguata e poco dissuasiva, in contrasto con il diritto al lavoro e con il principio di uguaglianza. Per migliaia di dipendenti di piccole aziende la questione è concreta: il tetto incideva direttamente sull’importo del risarcimento ottenibile in caso di licenziamento ingiustificato, spesso riducendolo a poche mensilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui fissa un tetto massimo di sei mensilità all’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Viene così rimosso il tetto massimo: l’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese non resta più ingabbiata entro le sei mensilità, lasciando al giudice la possibilità di una liquidazione adeguata al caso concreto.

Il principio

Il tetto rigido di sei mensilità all’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese è incostituzionale: una tutela così compressa non è adeguata né dissuasiva. Rimosso il limite, la liquidazione deve poter rispecchiare la concreta gravità della situazione.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi lavora in una piccola impresa?

In caso di licenziamento illegittimo, l’indennità non è più automaticamente limitata a sei mensilità: il giudice può riconoscere un importo superiore, valutando il caso concreto entro i criteri di legge.

È stato cancellato tutto l’art. 9?

No. La Corte ha colpito solo l’inciso che fissava il tetto delle sei mensilità (“e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”); il resto della norma resta in vigore.

Vale anche per i licenziamenti già avvenuti?

Le sentenze di accoglimento incidono sui rapporti non ancora esauriti e sui giudizi in corso. Per la propria posizione conviene rivolgersi a un professionista.

Resta la riduzione dell’indennità per le piccole imprese?

La pronuncia ha eliminato il tetto massimo; gli altri criteri di calcolo previsti dalla norma vanno applicati nei limiti compatibili con la decisione.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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