Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 57/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di riordino dell’ordinamento della Regione Piemonte, impugnate dal Governo.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2025, legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Il giudizio in via principale è quello in cui lo Stato contesta una legge regionale che ritiene invasiva delle competenze statali o comunque in contrasto con la Costituzione. Nel caso in esame il Governo lamentava che le due disposizioni piemontesi superassero i limiti della potestà legislativa regionale. La Corte ha accolto entrambe le censure, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle due norme: la Regione, su quei punti, aveva ecceduto le proprie competenze. Le disposizioni sono state quindi espunte dall’ordinamento regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale), su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 34, comma 2, sia dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025: entrambe le disposizioni sono state espunte dall’ordinamento.
Il principio
La legge regionale di riordino non può eccedere i limiti della potestà legislativa regionale: le due disposizioni piemontesi censurate sono state dichiarate illegittime.
Domande e risposte
Quali norme sono state annullate?
Gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge di riordino della Regione Piemonte n. 9 del 2025.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.
Cosa significa che la Regione ha ecceduto le competenze?
Che ha legiferato su aspetti riservati allo Stato o comunque oltre i limiti che la Costituzione pone alla legislazione regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni, cuore del giudizio in via principale.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.