Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 59/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale in materia di archiviazione, sollevate dal GIP di Verbania.
Di cosa si tratta
Gli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale disciplinano il procedimento di archiviazione e l’opposizione che la persona offesa può proporre per chiedere la prosecuzione delle indagini. Il Giudice per le indagini preliminari di Verbania ha dubitato della legittimità di queste norme sotto i profili dell’eguaglianza e del diritto di difesa, in particolare riguardo alle facoltà riconosciute alla persona offesa nel procedimento di archiviazione. In gioco c’era l’effettività della tutela della vittima del reato e il suo diritto di partecipare alle scelte sull’esercizio dell’azione penale. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, ravvisando un ragionevole bilanciamento tra le esigenze della persona offesa e quelle di efficienza del procedimento, e ha respinto le questioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, su iniziativa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’archiviazione e dell’opposizione della persona offesa è conforme alla Costituzione e resta in vigore.
Il principio
La disciplina dell’archiviazione realizza un ragionevole equilibrio tra le facoltà della persona offesa e l’efficienza del procedimento, senza violare l’eguaglianza o il diritto di difesa.
Domande e risposte
Cos’è l’opposizione all’archiviazione?
È lo strumento con cui la persona offesa, avvisata della richiesta di archiviazione, può chiedere al giudice la prosecuzione delle indagini.
La disciplina cambia dopo questa sentenza?
No. La Corte ha respinto le questioni: gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. restano in vigore.
Quali diritti della vittima erano in discussione?
Il diritto di partecipare al procedimento (art. 24 Cost.) e la parità di trattamento (art. 3 Cost.).
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di tutela giurisdizionale, riferito alla persona offesa.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
Vedi anche
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