Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 116/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220 del 2002: per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza non si applica lo scioglimento d’autorità con devoluzione del patrimonio, ma la nomina di un commissario.
Di cosa si tratta
Le società cooperative sono soggette a una vigilanza pubblica che verifica il rispetto dei requisiti mutualistici. Il d.lgs. n. 220 del 2002 disciplina questi controlli e le conseguenze in caso di inadempienze. L’art. 12, comma 3, prevedeva una sanzione molto severa per le cooperative che si sottraevano all’attività di vigilanza: lo scioglimento dell’ente per atto dell’autorità, con il conseguente obbligo di devolvere il patrimonio. In un giudizio davanti al Consiglio di Stato, tra un soggetto e il Ministero delle imprese e del made in Italy, è emerso il dubbio che una reazione così drastica fosse sproporzionata rispetto alla violazione, perché colpiva l’esistenza stessa dell’ente e il suo patrimonio anche di fronte a inadempimenti rimediabili. Per il mondo cooperativo la questione è rilevante: distingue tra una misura che cancella la cooperativa e una che, invece, mira a riportarla nella legalità conservandone l’attività.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha impugnato l’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 sotto vari profili, tra cui il contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si è costituita la parte privata ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Luca Antonini.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 nella parte in cui, per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza, prevede lo scioglimento d’autorità con devoluzione del patrimonio anziché la nomina di un commissario che si sostituisca agli organi amministrativi per il compimento degli adempimenti necessari. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni fondate sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE.
Il principio
Di fronte alla cooperativa che si sottrae alla vigilanza, la reazione dell’ordinamento non può essere automaticamente lo scioglimento con devoluzione del patrimonio: è incostituzionale non prevedere, in alternativa, la nomina di un commissario che riconduca l’ente nella legalità. La sanzione deve essere proporzionata.
Domande e risposte
Cosa succede ora alla cooperativa che si sottrae alla vigilanza?
Non si applica più automaticamente lo scioglimento con devoluzione del patrimonio: l’autorità nomina un commissario che si sostituisce agli amministratori per compiere gli adempimenti necessari.
Perché lo scioglimento d’autorità era sproporzionato?
Perché colpiva l’esistenza stessa dell’ente e il suo patrimonio anche quando l’inadempienza poteva essere superata con misure meno drastiche, come l’intervento di un commissario.
Tutte le questioni sono state accolte?
No. La Corte ha accolto quella sulla sproporzione della sanzione, ma ha dichiarato inammissibili le censure basate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La vigilanza sulle cooperative resta in vigore?
Sì. Cambia solo la conseguenza per chi vi si sottrae: commissariamento al posto dello scioglimento automatico con devoluzione.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — apertura all’ordinamento UE, invocato (questione dichiarata inammissibile su questo punto).
- Art. 117 della Costituzione — vincoli dell’ordinamento UE come parametro interposto, invocato.
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Vedi anche
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