Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 135/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 580 del codice penale, confermando che la non punibilità dell’aiuto al suicidio resta subordinata alla condizione che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Di cosa si tratta
Dopo la storica sentenza n. 242 del 2019, l’aiuto al suicidio non e’ punibile se ricorrono precise condizioni: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze che reputa intollerabili, capace di decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha messo in dubbio proprio quest’ultimo requisito. Secondo il giudice, subordinare la non punibilita’ al fatto che la persona dipenda da un trattamento di sostegno vitale creerebbe una disparita’ irragionevole tra malati che si trovano in condizioni sostanzialmente identiche di sofferenza, ma che non sono attaccati a una macchina. In gioco vi era quindi la portata del diritto di autodeterminazione del malato e i limiti entro cui lo Stato puo’ tollerare che un terzo presti aiuto a chi vuole porre fine alla propria vita. La Corte e’ stata chiamata a stabilire se quel confine, fissato nel 2019, fosse ancora costituzionalmente sostenibile.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il GIP di Firenze ha sollevato la questione sull’art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019, nella parte in cui richiede che l’aiuto sia prestato a persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”. I parametri invocati sono stati gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non e’ arbitrario: individua una situazione in cui la persona e’ gia’ immersa in un processo del morire e in cui ha titolo a chiedere l’interruzione di quei trattamenti. La condizione, pur delimitando l’area di non punibilita’, non viola gli articoli invocati e resta una scelta che spetta in primo luogo al legislatore aggiornare.
Il principio
La non punibilita’ dell’aiuto al suicidio definita dalla sentenza n. 242/2019 ha confini precisi e costituzionalmente legittimi: la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e’ un presupposto valido, non un’irragionevole discriminazione. Eventuali estensioni spettano al legislatore.
Domande e risposte
La sentenza ha allargato le condizioni per il suicidio assistito?
No. La Corte ha confermato i requisiti gia’ fissati nel 2019, respingendo la richiesta di eliminare la condizione del sostegno vitale.
Chi non e’ attaccato a una macchina puo’ chiedere aiuto a morire?
Allo stato della decisione, fuori dalle condizioni dell’art. 580 cod. pen. cosi’ come interpretato, l’aiuto resta penalmente rilevante. La Corte ha rinviato al legislatore ogni ampliamento.
Perche’ si parla di art. 32 della Costituzione?
Perche’ la materia tocca il diritto alla salute e il rifiuto dei trattamenti sanitari, cardine del ragionamento sul fine vita.
La Corte ha invitato il Parlamento a intervenire?
La pronuncia ribadisce che spetta al legislatore la disciplina organica del fine vita; la Corte non ha colmato il vuoto estendendo essa stessa la non punibilita’.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, invocato a tutela dell’autodeterminazione.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, al centro della denuncia di disparita’ di trattamento.
- Art. 13 della Costituzione — liberta’ personale.
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute e rifiuto dei trattamenti sanitari.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dalla CEDU.
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Vedi anche
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