Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 96/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione in materia di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza.
Di cosa si tratta
Quando lo straniero non puo essere immediatamente espulso o respinto, la legge prevede che possa essere trattenuto in appositi centri (oggi centri di permanenza per il rimpatrio) per il tempo necessario alle procedure. L’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), nella versione modificata dal d.l. n. 130 del 2020, disciplina le modalita del trattenimento e le condizioni in cui si svolge. Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, in piu procedimenti, ha dubitato che questa disciplina fosse compatibile con la liberta personale e con le garanzie costituzionali e convenzionali che la circondano, richiamando in particolare l’art. 13 della Costituzione e l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La posta in gioco e di grande rilievo: il trattenimento incide direttamente sulla liberta personale di persone straniere, un diritto fondamentale che la Costituzione assiste di forti garanzie. Anche in questo caso, pero, la Corte ha dovuto preliminarmente verificare la corretta formulazione e la rilevanza delle questioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, ha impugnato l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della CEDU) e, sotto ulteriori profili, agli artt. 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 della Costituzione. I giudizi sono stati riuniti.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni, sia quelle riferite agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 5 CEDU), sia quelle riferite agli ulteriori parametri. La pronuncia non entra nel merito della disciplina del trattenimento: si ferma sui presupposti processuali. La norma resta in vigore.
Il principio
Le censure sulla disciplina del trattenimento dello straniero non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, che potra essere riproposta in forma corretta e rilevante.
Domande e risposte
Cos’e il trattenimento dello straniero?
E la misura con cui lo straniero, in attesa delle procedure di rimpatrio o identificazione, viene trattenuto in appositi centri per il tempo previsto dalla legge.
La Corte ha dichiarato illegittima la norma sul trattenimento?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la disciplina resta in vigore e il merito non e stato esaminato.
Perche si richiamano l’art. 13 Cost. e l’art. 5 CEDU?
Perche entrambi tutelano la liberta personale e pongono garanzie contro le privazioni della liberta non giustificate, rilevanti per il trattenimento degli stranieri.
La questione potra tornare davanti alla Corte?
In linea di principio si, se riproposta correttamente in un altro giudizio.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — liberta personale, parametro invocato.
- Art. 10 della Costituzione — condizione dello straniero, parametro invocato.
- Art. 117 della Costituzione — vincolo CEDU (art. 5) come parametro interposto.
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Vedi anche
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