Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 97/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su alcune misure di contenimento del COVID-19 adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano nel 2020.
Di cosa si tratta
Durante la pandemia da COVID-19, accanto agli interventi statali, anche le Regioni e le Province autonome hanno adottato misure di contenimento del contagio. La Provincia autonoma di Bolzano, con la legge provinciale n. 4 del 2020, ha disposto misure per la fase di ripresa delle attivita. In una controversia tra un cittadino e la Provincia, davanti al Tribunale di Bolzano, e emerso il dubbio che alcune di queste previsioni invadessero la competenza statale in materia di “profilassi internazionale”, che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera q). Il tema, molto dibattuto durante l’emergenza, riguarda il confine tra i poteri statali e quelli regionali o provinciali nella gestione di un’epidemia: stabilire chi poteva legittimamente imporre determinate misure incide sulla validita degli obblighi e dei divieti che hanno toccato la vita quotidiana di cittadini e imprese. Anche qui, prima di esaminare il merito, la Corte ha dovuto verificare la corretta impostazione della questione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bolzano, prima sezione civile, ha impugnato l’art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2020 (in combinato disposto con l’art. 1, comma 6, e l’Allegato A) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale). Era costituita la Provincia autonoma di Bolzano; relatore Giovanni Pitruzzella.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non stabilisce se le misure provinciali fossero o meno legittime: si arresta sui presupposti processuali, senza esaminare nel merito il riparto di competenze tra Stato e Provincia in materia di contenimento del contagio. Le norme provinciali impugnate restano in vigore.
Il principio
Le censure sul riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma nelle misure anti-COVID non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.
Domande e risposte
Cosa significa “profilassi internazionale”?
E la materia, riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117 Cost., che riguarda la prevenzione e il contrasto della diffusione delle malattie a rilevanza sovranazionale, come le epidemie.
La Corte ha annullato le misure anti-COVID di Bolzano?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: le norme provinciali restano in vigore e il merito non e stato esaminato.
Le Province autonome potevano adottare misure contro il COVID?
Il punto non e stato deciso nel merito in questa pronuncia, a causa dell’inammissibilita; resta aperto il tema del confine con la competenza statale.
La questione puo tornare davanti alla Corte?
In linea di principio si, se riproposta correttamente in un altro giudizio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla profilassi internazionale (comma 2, lett. q), parametro invocato.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, sullo sfondo delle misure di contenimento.
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Vedi anche
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