Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 1/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un requisito previsto dalla legge della Regione Toscana per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica: l’allegato colpito violava il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

L’edilizia residenziale pubblica (le case popolari) è uno strumento per garantire un’abitazione a chi si trova in stato di bisogno. Le Regioni stabiliscono i requisiti per accedere alle graduatorie. La legge della Regione Toscana del 2019, tramite un allegato richiamato dall’art. 10, prevedeva una specifica condizione (lettera c-1) collegata a un requisito di stabilità o radicamento sul territorio. Il Tribunale di Firenze, in una causa promossa da associazioni che tutelano i migranti (ASGI e L’Altro diritto) contro il Comune di Arezzo e la Regione Toscana, ha sollevato la questione, ritenendo che quel requisito penalizzasse irragionevolmente alcuni richiedenti, in particolare stranieri, in contrasto con il principio di uguaglianza. In gioco c’era l’accesso a un servizio sociale essenziale come la casa: la Corte ha valorizzato il fatto che lo stato di bisogno e la permanenza prolungata in graduatoria sono già di per sé indici rilevanti, senza necessità del requisito censurato.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 10 della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui richiamava l’Allegato B, lettera c-1). A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, sezione quarta civile (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di una causa promossa dall’ASGI APS e da L’Altro diritto ODV contro il Comune di Arezzo e la Regione Toscana, costituitasi in giudizio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge regionale toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10. Restano assorbite le ulteriori censure riferite all’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha osservato che il prolungarsi dell’attesa in graduatoria è già un indice di persistente stato di bisogno e può ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità; lo stesso legislatore regionale prevede un punteggio progressivo per l’anzianità di permanenza. Il requisito colpito risultava perciò non giustificato.

Il principio

Nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, lo stato di bisogno e l’anzianità di permanenza nella graduatoria sono già indici idonei a documentare il radicamento e la stabilità del richiedente: un ulteriore requisito che penalizzi irragionevolmente alcuni aspiranti, in particolare stranieri, contrasta con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Domande e risposte

Cosa cambia per chi chiede una casa popolare in Toscana?

Viene meno il requisito previsto dall’Allegato B, lettera c-1), dichiarato illegittimo: non potrà più essere usato per escludere o penalizzare i richiedenti nelle graduatorie.

Perché il requisito è stato considerato incostituzionale?

Perché, secondo la Corte, lo stato di bisogno e la prolungata permanenza in graduatoria già documentano il radicamento del richiedente; l’ulteriore requisito introduceva una disparità non giustificata, in contrasto con l’art. 3 Cost.

La decisione riguarda solo gli stranieri?

La questione era nata dalla tutela dei migranti, ma il vizio accertato è la violazione del principio di uguaglianza: la norma colpita cessa di applicarsi a tutti i richiedenti interessati.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Norme collegate

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.