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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 134/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Calabria che vietava gli impianti a biomasse di potenza superiore a 10 MW termici nei parchi nazionali e regionali, perché la Regione non poteva imporre un divieto generalizzato.

Di cosa si tratta

Gli impianti a biomasse producono energia bruciando materiale organico (legno, scarti agricoli). Per favorire le fonti rinnovabili, la legislazione statale stabilisce i principi per individuare le aree idonee o non idonee a questi impianti, all’esito di una valutazione amministrativa, evitando divieti generalizzati per legge. La Regione Calabria, con una legge del 2024, aveva invece vietato in modo assoluto la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti a biomasse di potenza superiore a 10 MW termici, imponendo anche agli impianti esistenti di ridurre la potenza a pena di decadenza dell’autorizzazione. Il Governo ha impugnato la norma. In gioco c’erano il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente e il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo (lettera s) e terzo, della Costituzione, sostenendo che la Regione non potesse introdurre per legge un divieto generalizzato agli impianti a biomasse nei parchi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, nella parte in cui “vieta” gli impianti anziché qualificare i parchi come “aree non idonee” a quel tipo di impianti, e dell’intero comma 2 (riduzione forzata della potenza degli impianti esistenti). Ha dichiarato inammissibili le questioni riferite ad altri parametri. La Regione non poteva imporre un divieto generalizzato, ma al massimo individuare aree non idonee nel rispetto della disciplina statale.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre per legge divieti generalizzati agli impianti da fonti rinnovabili: possono solo individuare, nel rispetto dei principi statali, le aree non idonee, in coerenza con l’obiettivo della massima diffusione delle energie rinnovabili.

Domande e risposte

I parchi calabresi restano aperti agli impianti a biomasse?

La Corte ha cancellato il divieto assoluto: i parchi possono essere qualificati come aree non idonee, ma non con un divieto generalizzato imposto per legge.

Perché la Regione non poteva vietare del tutto?

Perché la disciplina delle fonti rinnovabili spetta ai principi statali, che escludono divieti generalizzati e richiedono una valutazione amministrativa sulle aree idonee.

Cosa accade agli impianti esistenti?

L’obbligo di ridurre la potenza a pena di decadenza dell’autorizzazione (comma 2) è stato dichiarato illegittimo nella sua interezza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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